Cassation court dismisses appeal, ruling that a plausible alternative interpretation of a settlement agreement prevails over the losing party's preferred reading.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Poste Italiane's appeal against a lower court ruling that reinstated an employee into a hiring list based on a 2006 settlement agreement. The lower court interpreted the agreement to mean the employee waived all judicial claims, noting she withdrew her lawyer and did not file a lawsuit after a conciliation attempt. The Supreme Court dismissed the appeal because the lower court's interpretation was one of several plausible readings, and the appellant could not simply argue for a different outcome without proving the lower court ignored relevant facts or applied incorrect legal rules.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 39 c.p.c.; Art. 412 bis c.p.c.: When multiple plausible interpretations exist for a negotiable text, the losing party cannot complain in cassation merely for the court favoring an alternative reading; the appeal must demonstrate the lower court's factual error or invalid legal reasoning, not merely propose a different result.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 12612-2020 proposto da: POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA CONCILIAZIONE 10, presso lo Studio TOFFOLETTO DE LUCA TAMAJO E SOCI, rappresentata e difesa dall'avvocato RAFFAELE DE LUCA TAMAJO; -ricorrente - contro DIODATO DANIELA, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato BENINO MIGLIACCIO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 4414/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 17/09/2019 R.G.N. 4698/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/07/2024 dal Consigliere Dott.
FABRIZIO AMENDOLA. Oggetto Interpretazione verbale di conciliazione R.G.N.12612/2020 Cron. Rep. Ud.09/07/2024 CC RILEVATO CHE 1.la Corte di Appello di Napoli, con la sentenza impugnata, in riforma della pronuncia di primo grado, ha condannato Poste Italiane Spa “all’inserimento di Diodato Daniela nella graduatoria di cui al verbale di accordo con le OO.SS. del 13.1.2006”, compensando parzialmente le spese di giudizio;
2. la Corte territoriale, in sintesi, ha esaminato il verbale di conciliazione sottoscritto tra le parti nel settembre 2006 e lo ha interpretato nel senso secondo cui “la dizione letterale dell’accordo ( rinunciare ad azionare ogni rivendicazione ) è chiaramente riferibile ad ogni iniziativa di tipo giudiziale”, mentre “la proposizione di un tentativo di conciliazione – per quanto logicamente prodromica alla proposizione di un’azione giudiziaria –non può ritenersi tale”; argomenta la Corte che il tentativo ex art. 412 bis c.p.c.
“non può essere considerato come esercizio di un’azione: esso semplicemente evidenzia una intenzione di procedere in tal modo, intenzione che, tuttavia, può anche non essere seguita effettivamente da alcuna iniziativa”; come accaduto nella specie, atteso che la Diodato, “una volta notificato il tentativo di conciliazione, non soltanto non ha proposto alcun ricorso all’autorità giudiziaria, ma si è anche attivata per revocare al difensore il mandato – precedentemente conferito –sulla base del quale questi aveva proposto il tentativo di conciliazione”, indirizzando anche alla società una missiva nella quale espressamente dichiarava che non avrebbe dato seguito alla procedura di conciliazione di cui al tentativo depositato alla Direzione Provinciale del Lavoro di Napoli; sulla base di tali considerazioni, la Corte ha tratto il convincimento secondo cui “deve escludersi che vi sia stato inadempimento da parte della lavoratrice”, con la conseguenza di ritenere illegittimo il comportamento di Poste Italiane che aveva escluso la Diodato dalle graduatorie per l’assunzione;
3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la società con tre motivi; ha resistito con controricorso l’intimata; all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni; CONSIDERATO CHE 1. i motivi di ricorso possono essere sintetizzati come di seguito; 1.1. col primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1364 c.c. “per erronea interpretazione del verbale di conciliazione sottoscritto tra le parti”, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.; si deduce che avrebbe errato, la Corte territoriale, “nell’individuazione del senso da attribuire alle clausole del verbale, atteso che, come si evince da un’interpretazione sia letterale sia sistematica delle stesse, l’obbligo assunto dalla Diodato deve essere inteso come rinuncia ad azionare ogni rivendicazione - intesa in senso lato e, dunque, comprensiva di qualsiasi iniziativa, sia essa giudiziale sia essa stragiudiziale – connessa al rapporto di lavoro”; 1.2. con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 412 bis c.p.c., eccependo che “il deposito di richiesta di tentativo di conciliazione certamente può essere qualificato come atto che determina l’instaurazione di un giudizio”; 1.3. il terzo mezzo denuncia:
“violazione e falsa applicazione dell’art. 1460 c.c. nonché del combinato disposto di cui agli artt. 1453 e 1455 c.c. (art. 360, n. 3, c.p.c.)”; si impugna la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che la condotta della Diodato non costituirebbe un “grave inadempimento” tale da legittimare la esclusione della stessa dalla graduatoria; 2.il ricorso non può trovare accoglimento; 2.1.il primo motivo è inammissibile; infatti, l’accertamento della volontà negoziale si sostanzia in un accertamento di fatto (tra molte, Cass. n. 9070 del 2013;
Cass.n. 12360 del 2014), riservato all'esclusiva competenza del giudice del merito (cfr. Cass. n. 17067 del 2007; Cass. n. 11756 del 2006; di recente, conf. Cass. n. 22318 del 2023); tali valutazioni del giudice di merito in proposito soggiacciono, nel giudizio di cassazione, ad un sindacato limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ed al controllo della sussistenza di una motivazione logica e coerente (ex plurimis, Cass. n. 21576 del 2019; Cass. n. 20634 del 2018; Cass. n. 4851 del 2009; Cass. n. 3187 del 2009;
Cass.n. 15339 del 2008; Cass. n. 11756 del 2006; Cass. n. 6724 del 2003; Cass. n. 17427 del 2003) e, nel vigore del novellato art.360 c.p.c., di una motivazione che valichi la soglia del cd. “minimum costituzionale” (cfr. Cass. n. 18214 del 2024); inoltre, per risalente insegnamento, sia la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica, sia la denuncia di vizi motivazionali esigono una specifica indicazione - ossia la precisazione del modo attraverso il quale si è realizzata l’anzidetta violazione e delle ragioni della insanabile contraddittorietà del ragionamento del giudice di merito - non potendo le censure risolversi, in contrasto con l'interpretazione loro attribuita, nella mera contrapposizione di una interpretazione diversa da quella criticata (tra le innumerevoli:
Cass. n. 18375 del 2006; Cass. n. 12468 del 2004; Cass. n.22979 del 2004, Cass. n. 7740 del 2003; Cass. n. 12366 del 2002; Cass. n. 11053 del 2000); nella specie, al cospetto dell’approdo esegetico cui è pervenuta la Corte distrettuale parte ricorrente, nella sostanza, si limita a rivendicare un’alternativa interpretazione plausibile più favorevole in odine al verbale di conciliazione del settembre 2006; ma per sottrarsi al sindacato di legittimità quella data dal giudice al testo non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicché, quando di un testo negoziale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito - alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito -dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra (Cass. n. 10131 del 2006); infatti il ricorso per cassazione - riconducibile, in linea generale, al modello dell'argomentazione di carattere confutativo - laddove censuri l'interpretazione del negozio accolta dalla sentenza impugnata non può assumere tutti i contenuti di cui quel modello è suscettibile, dovendo limitarsi ad evidenziare l'invalidità dell'interpretazione adottata attraverso l'allegazione (con relativa dimostrazione) dell'inesistenza o dell'assoluta inadeguatezza dei dati tenuti presenti dal giudice di merito o anche solo delle regole giustificative (anche implicite) che da quei dati hanno condotto alla conclusione accolta, e non potendo, invece, affidarsi alla mera contrapposizione di un risultato diverso sulla base di dati asseritamente più significativi o di regole di giustificazione prospettate come più congrue (in termini:
Cass. n. 18375 del 2006); 2.2.il secondo motivo è infondato; invero, il deposito della richiesta di un tentativo di conciliazione ex art. 412 bis c.p.c. non determina “l’instaurazione di un giudizio” che si realizza invece con il deposito del ricorso innanzi al giudice del lavoro adito (cfr. Cass. n. 22947 del 2016; in generale v. Cass. n. 5729 del 2001); 2.3.il terzo motivo è inammissibile, perché non si confronta col fondamento del decisum della Corte che ha espressamente escluso che, una volta interpretata la conciliazione nei sensi richiamati nello storico della lite, la Diodato avesse tenuto una condotta inadempiente rispetto alle obbligazioni assunte con l’accordo, di modo che la medesima Corte non poteva procedere alla valutazione della gravità di un inadempimento ritenuto invece insussistente;
3. conclusivamente, il ricorso deve essere respinto nel suo complesso, con spese che seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo, con attribuzione all’Avv. Benino Migliaccio che si è dichiarato antistatario; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020);
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 5.000,00, oltre esborsi pari ad euro 200,00, spese generali al 15% ed accessori secondo legge, da distrarsi. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contr