Cassation court dismisses appeal regarding employee classification level under specific parking industry collective agreement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Filippo Villa's appeal against the Second Instance Court's decision denying his promotion to the fourth salary level. Villa argued that his role as a vehicle removal driver did not require the high precision of the fourth level, while the lower court correctly applied the special provisions of the 2001 Aipark agreement. The court upheld the lower court's ruling, confirming that the specific duties of a vehicle removal driver fit the fifth level under the collective agreement.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 97 CCNL Terziario 2004; Art. 100 CCNL Terziario 2008; Art. 1 Accordo Aipark 2001: The court established that specific job classifications under special collective agreements must be interpreted according to their own terms, and a driver of specialized removal vehicles falls under the fifth level rather than the fourth.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 13798-2020 proposto da: VILLA FILIPPO, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato PALMA BALSAMO; -ricorrente - contro SOSTARE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato CONCETTA CURRAO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1186/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 29/11/2019 R.G.N. 593/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/06/2024 dal Consigliere Dott.
GUGLIELMO CINQUE. RILEVATO CHE Oggetto Qualifica mansioni- rapporto privato R.G.N.13798/2020 Cron. Rep. Ud.26/06/2024 CC 1. Con la sentenza n. 1186/2019 la Corte di appello di Catania, in riforma della pronuncia emessa dal Tribunale della stessa sede, ha respinto le domande proposte da Filippo Villa, dipendente della Sostare srl con mansioni di autista addetto al servizio di rimozione forzata degli autoveicoli, diretteal riconoscimento dell’inquadramento nel 4° livello del CCNL Terziario, con conseguente condanna al pagamento delle differenze retributive maturate da ottobre 2005 al dicembre 2011 (allorquando era stato poi adibito alla guida di automezzi portavalori).
2. I giudici di seconde cure hanno rilevato che, sia in relazione all’Accordo Aipark del 2001, che aveva aggiunto nuove figure professionali (tra cui quello di addetto alla rimozione) alla classificazione del personale del CCNL Terziario 20.9.1999, sia con riguardo alle disposizioni contrattuali collettive, l’inquadramento del lavoratore, addetto alla rimozione dei veicoli, era corretto nel 5° livello perché, con particolare riferimento al citato CCNL, il 4° livello richiedeva una grande precisione ed una elevata complessità, nella movimentazione dei materiali, che non connotavano l’attività lavorativa del Villa.
3. Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione Filippo Villa affidato a tre motivi cui ha resistito con controricorso La Sostare srl.
4. Le parti hanno depositato memorie.
5. Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc. CONSIDERATO CHE 1. I motivi possono essere così sintetizzati.
2. Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 97 del CCNL per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi del 2 luglio 2004, dell’art.100 del CCNL per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi del 18 luglio 2008, nonché dell’art. 1 dell’accordo nazionale di lavoro per il settore delle attività ausiliarie, della sosta e dei parcheggi del 15.1.2001, nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362-1363 e 1365 cc, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per avere la Corte di appello di Catania ritenuto che l’autista di carro attrezzi addetto alla rimozione dei veicoli non rientrasse tra le figure professionali riconducibili al 4° livello retributivo.
3. Con il secondo motivo si censura la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2103 cc, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per non avere i giudici di secondo grado accertato l’effettivo contenuto delle attività lavorative svolte, individuato correttamente le qualifiche previste dal CCNL ed operato il raffronto tra i due risultati.
4. Con il terzo motivo si obietta la violazione degli artt. 91 e 92 cpc, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per avere la Corte di appello disposto la condanna al pagamento delle spese del giudizio di entrambi i gradi. Si deduce che la sentenza impugnata va cassata anche sotto il profilo della condanna alle spese dei due gradi di giudizio, in conseguenza dell’auspicato accoglimento del ricorso.
5. Per motivi di pregiudizialità logico - giuridica deve essere esaminato preliminarmente il secondo motivo di ricorso.
6. Esso è infondato.
7. Il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini. Ai fini dell'osservanza di tale procedimento, è necessario che, pur senza rigide formalizzazioni, ciascuno dei suddetti momenti di ricognizione e valutazione trovi ingresso nel ragionamento decisorio, configurandosi, in caso contrario, il vizio di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c., per l'errata applicazione dell'art. 2103 c.c. ovvero, per il pubblico impiego contrattualizzato, dell'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001 (Cass. n. 30580/2019; Cass. n. 8589/2015).
8. La Corte territoriale, a differenza di quanto sostiene il ricorrente, sulla base delle mansioni indicate dal lavoratore (autista alla guida del carroattrezzi utilizzato per la rimozione ed il trasporto di autovetture), in linea con i suddetti principi di legittimità ha valutato, sia con riferimento alle disposizioni del CCNL Terziario, sia con riguardo alle nuove figure professionali introdotte dall’Accordo Aipark del 2001, le relative declaratorie di riferimento, giungendo alla conclusione che l’inquadramento del Villa nel 5° livello era corretto avendo riguardo ad entrambe le fonti contrattuali (anche se i giudici di secondo grado hanno puntualizzato che, in ogni caso, a loro parere, prevaleva la norma speciale dell’Accordo) espletando il dipendente compiti di addetto alla rimozione degli autoveicoli senza che fosse richiesta una grande precisione ed una elevata complessità per il sollevamento, trasporto, ribaltamento e posizionamento di materiali, come invece richiesto per il4° livello.
9. La asserita violazione dell’art. 2103 cc, come prospettata, è pertanto insussistente avendo la Corte distrettuale proceduto conformemente a quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità.
10. Il primo motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.
11. Con riferimento all’Accordo Aipark del 2001, la Corte distrettuale ha correttamente interpretato, sia sotto il profilo letterale che logico, la clausola che prevedeva testualmente all’art. 1: Fermo restando l’inquadramento dei lavoratori dipendenti dalle aziende di cui alla Premessa del presente accordo nella classificazione del personale del CCNL del Terziario 20.09.99, le Parti convengono di inserire le seguenti specifiche figure professionali nella suddetta classificazione del personale […] 5° Livello –“addetti alla rimozione e bloccaggio del veicoli”.
12. I giudici di seconde cure hanno specificato, da un lato, che per addetto alla rimozione le parti contrattuali si erano sicuramente riferite all’autista alla guida del carroattrezzi usato per la rimozione ed il trasporto delle autovetture e, dall’altro, che la disposizione di cui all’art. 1 dell’Accordo costituiva norma speciale rispetto alla classificazione del personale prevista dalla contrattazione collettiva.13. Si tratta di una interpretazione logica, perché effettivamente l’addetto alla rimozione non può che essere l’autista del mezzo per uso speciale (ruolo che svolgeva il Villa) e, se presente, un suo collaboratore; plausibile, perché proprio il difficile inquadramento previsto dalla contrattazione collettiva per i manovratori di autogru (4° o 5° livello) induce a ritenere che le parti sociali abbiano voluto specificare alcune figure professionali, in relazione ai compiti di rimozione e bloccaggio dei veicoli,in aggiunta a quelle già previste; corretta giuridicamente, perché effettivamente la disposizione dell’art. 1 si pone come norma speciale (in quanto contiene elementi particolari, cd. specializzandi) rispetto alla classificazione generale.
14. La correttezza della statuizione della Corte di appello sull’art. 1 dell’Accordo Aipark rende conseguentemente inammissibili tutte le doglianze sulla asserita errata interpretazione delle norme della contrattazione collettiva perché, una volta ritenuto corretto l’inquadramento del Villa ai sensi del richiamato Accordo del 2001, giammai un eventuale accoglimento delle altre censure potrebbe portare alla cassazione della gravata sentenza, essendo l’impianto decisorio, relativamente all’inquadramento dell’odierno ricorrente, fondato su due rationes decidendi, entrambe idonee autonomamente a sostenerlo.
15. Il terzo motivo, infine, è inammissibile perché con lo stesso di si chiede solo la cassazione della statuizione di condanna alle spese di entrambi i gradi di giudizio in conseguenza dell’accoglimento del ricorso. Non si verte, pertanto, tecnicamente in una censura veicolata ex art. 360 n. 3 cpc, bensì unicamente in una ipotetica richiesta demandata, in caso di cassazione senza decisione di merito, al giudice di rinvio tenuto ad una nuova determinazione delle spese di lite.
16. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato.17. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.
18. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in euro 4.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contrib