Cassation court dismisses INPS appeal on prescription grounds, ruling statute of limitations expired without proof of fraudulent debt concealment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court quashed the Ancona Court of Appeal's decision upholding INPS's tax assessment for 2011 contributions and penalties. While the lower court found the statute of limitations had not expired due to alleged debt concealment, the Cassation Court ruled the limitation period had indeed passed since the first interrupting act occurred in August 2017. The court rejected the argument that a missing tax form automatically constituted fraudulent concealment, noting the lack of proof for such intent.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2935 c.c.; Art. 2941 n.8 c.c.; Art. 116 comma 8 legge 388/00; Art. 3 comma 9 legge 335/95: The statute of limitations for tax contributions expires based on the date of the first interrupting act, and mere failure to compile a specific tax form does not constitute the fraudulent concealment required to suspend the limitation period.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 30033-2022 proposto da: PARINI BARTOLUCCI ELISA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE MAZZINI 123, presso lo studio dell'avvocato EMILIA ROSA FARAGLIA, rappresentata e difesa dall'avvocato VALENTINA LO BARTOLO; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 164/2022 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 30/06/2022 R.G.N. 170/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/04/2024 dal Consigliere Dott.
FRANCESCO BUFFA. Oggetto R.G.N.30033/2022 Cron. Rep. Ud.10/04/2024 CC RITENUTO CHE: Con sentenza del 3.6.22 la corte d’appello di Ancona, in riforma di sentenza del 12.6.20 del tribunale di Pesaro, ha rigettato l’impugnativa dell’avvocatain epigrafe dell’avviso di accertamento INPS per contributi e sanzioni 2011 per euro 3017. In particolare, la corte territoriale ha accertato l’abitualità dell’attività e la sussistenza dell’obbligo di contribuzionenella gestione separata e ha ritenuto il termine prescrizionale (computato a decorrere dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi) non decorso, tanto più che vi era occultamento del debito in ragione della mancata compilazione del quadro RRnella dichiarazione reddituale.
Avverso tale sentenza ricorre l’avvocata per tre motivi, cui resiste l’Inps con controricorso. Le parti hanno presentato memorie. Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. CONSIDERATO CHE: Il primo motivo deduce violazione dell’articolo 3 comma 9 legge 335/95, 2935 c.c., 2941 n.8 c.c., 55 rdl 1827/35, per avere la corte territoriale trascurato la prescrizione. Il secondo motivo lamenta vizio motivazionale ex art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c., per avere la corte territoriale trascurato la possibilità dell’ente di comunicare con altri enti al fine di conoscere la situazione reddituale dei contribuenti.
Il terzo motivo deduce violazione dell’art. 116 comma 8 legge 388/00, per erronea applicazione della disciplina dell’evasione. Il primo motivo è fondato. Invero, il termine di prescrizione è decorso, essendo il 23.8.17 il primo atto interruttivo, e decorrendo il termine dall’1.7.12, termine per il pagamento dei contributi per l’anno in questione. Né può dirsi che il decorso del termine prescrizionale sia stato sospeso per preteso occultamento del debito, avendo questa Corte già escluso ogni automatismo tra mancata compilazione del quadro RR ed occultamento doloso del debito (Sez. 6 - L, Ordinanza n. 37529 del 30/11/2021, Rv. 663091 - 01) e difettando la prova dell’allegato occultamento.
In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso; l a sentenza impugnata, che non si è attenuta al principio su esteso, va cassatain relazione al motivo. Restano assorbiti il secondo ed il terzo motivo. La causa va rimessa alla medesima corte d’appello in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa l'impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, alla medesima Corte d'appello, in diversa c