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Ordinanza — n. 23848/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows INPS sanctions against lawyer for missing pension registration due to Constitutional Court ruling.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23848/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation accepted the incidental appeal filed by INPS regarding the applicability of civil sanctions for a lawyer's failure to register with the separate pension fund. While the lower court had imposed fines based on the lawyer's income and business activity, the Supreme Court found the primary appeal inadmissible but ruled in favor of the incidental appeal. Consequently, the court set aside the lower court's decision on sanctions, holding that the Constitutional Court's recent ruling exempts lawyers from such penalties for periods prior to the new law's entry into force.

Regesto Legislator

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Art. 18, comma 12, d.l. 98/2011; Art. 116, comma 8, legge 388/2000: The Constitutional Court's declaration of unconstitutionality exempts lawyers from civil sanctions for omitted pension registration regarding periods preceding the new law's enactment.

Parole chiave

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Constitutional Court ruling pension registration sanctions lawyer professional liability separate pension fund civil penalty exemption incidental appeal admissibility pre-existing legal period ripetibili dell'avvocato

Disposizioni normative citate

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Art. 18, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111
Premesso che la sentenza della Corte costituzionale su richiamata ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, comma 12, del decreto- legge 6 luglio 2011, n.
Art. 116, comma 8, della legge 388 del 2000

Giurisprudenza citata

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Corte Costituzionale, n. 104 del 2024
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 10945-2022 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, ANTONIETTA CORETTI, CARLA D'ALOISIO; -ricorrenti principali - contro MARCOCCI SIMONA, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato ANDREA COLACCI; -controricorrente - ricorrente incidentale - nonchè contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro Oggetto R.G.N.10945/2022 Cron.

Rep. Ud.10/04/2024 CC tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, ANTONIETTA CORETTI, CARLA D'ALOISIO; -resistente con mandato al controricorso incidentale - avverso la sentenza n. 251/2021 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 22/10/2021 R.G.N. 157/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/04/2024 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA. RITENUTO CHE:

Con sentenza del 22.10. 21 la corte d’appello di Perugia, in riforma di sentenza del 3.4.20 del tribunale di Terni, ha dichiarato l’avv. Marcocci tenuta a versare all’Inps 231,66 € per contributi per l’iscrizione alla gestione separata, oltre sanzioni civili. In particolare, la corte territoriale ha ritenuto che l’avvocato era obbligato all’iscrizione alla gestione separata ex articolo 18 d.l. 98 dell’11 convertito in legge 111 dell’11, sia perché il versamento della contribuzione integrativa non era idoneo a garantire copertura assicurativa sia perché riteneva che l’iscrizione all’albo e la titolarità di partita Iva davano luogo ad una attività non occasionale (sicché il mancato superamento dei 5000 € del reddito anno non rendeva il lavoro occasionale); aggiungeva che il termine quinquennale di prescrizione dei contributi decorreva dalla scadenza del termine per il pagamento dei contributi (che nel caso era il 6 luglio 2011), sicché la richiesta 2 luglio 2016 con avviso di addebito era tempestiva; ha infine ritenuto applicabile il regime sanzionatorio dell’omissione (e non quello dell’evasione), escludendo il dolo perché sono stati comunque denunciati i redditi (anche se non era stato compilato il quadro RR della dichiarazione fiscale), tenuto altresì conto del rilievo controverso in giurisprudenza della citata condotta.

Ricorre l’Inps avverso tale sentenza per un motivo, cui resiste con controricorso, illustrato da memoria, la predetta legale che propone a sua volta ricorso incidentale per un motivo (in relazione al quale l’Inps ha prodotto procura). Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. CONSIDERATO CHE: E’ preliminare l’esame del ricorso incidentale che attiene alla esistenza della norma applicabile in tema di sanzioni. Il ricorso incidentale invoca invero la sentenza della Corte costituzionale n. 104 del 22, lamentando l’applicazione di sanzioni, sebbene la contribuzione fosse del 2010.

Premesso che la sentenza della Corte costituzionale su richiamata ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, comma 12, del decreto- legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui non prevede che gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume di affari di cui all’art. 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense), tenuti all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), siano esonerati dal pagamento, in favore dell’ente previdenziale, delle sanzioni civili per l’omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore”, il ricorso incidentale è fondato, sicché, non essendo necessari altri accertamenti, la causa può essere decisa nel merito, con cassazione senza rinvio del capo della sentenza relativo alle sanzioni.

Il ricorso principale – che deduce violazione dell’articolo 116 comma 8 legge 388 del 2000, per aver applicato il regime dell’omissione sebbene fosse stata presentata dichiarazione dei redditi senza compilazione del quadro RR-resta assorbito. Spese dell’intero processo compensate, stante la recente sentenza della Corte costituzionale.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso incidentale, assorbito principale, e decidendo nel merito cassa senza rinvio il capo della sentenza relativa alle