Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 23808/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to plaintiff's withdrawal and lack of defense by the opposing party.

Numero d'incarto Decreto — n. 23808/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the proceedings extinct because the appellant formally withdrew their participation while the respondent failed to mount a defense. The court noted the absence of any active legal representation or argumentation from the opposing side during the review. Consequently, the appeal was rejected under the procedural rules governing cases where one party abandons the litigation without valid cause.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure: When a party withdraws from the proceedings and the opposing party does not exercise their right to defense, the court declares the process extinct.

Parole chiave

Generato dall'IA
withdrawal of appeal lack of defense extinction of proceedings Code of Civil Procedure appellant withdrawal abbandono del procedimento inattività successiva alla sospensione chiusura della procedura di assistenza giudiziaria

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

to nella causa vertente tra: la SOCIETA’ TEK.R.A. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Gianlivio Fasciano, domicilio digitale ; giustaprocura in atti; ricorrente contro LEONARDI ORAZIO intimato Avverso la sentenza della Corte d’Appello diCatania, n. 297-2023, depositata il 30 .3.2023, N.R.G. 1241-2021; Rilevato che dalla documentazione prodotta risulta rinunciadi parte ricorrente e che controparte non ha svolto attività difensiva in questa sede;

P.Q.M.

Visti gli articoli 390 e 391 c.p.c., dichiara estinto il processo. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 30.8.2024 Il P