Cassation appeal dismissed due to applicant's failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the applicant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The applicant, representing a cooperative in liquidation, challenged a labor inspectorate decision but remained silent after the deadline passed. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver under the Civil Procedure Code, resulting in the dismissal of the case and an order for the applicant to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: The failure of the appellant to request a decision on the cassation appeal within the forty-day period prescribed by law constitutes a waiver, leading to the extinction of the proceedings and the allocation of costs to the appellant.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.13821/2023 R.G. proposto da : D'ALFONSO ANNAMARIA SUSANNA, UNIQACOOP SOCIETÀ COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA L. RIZZO 72, presso lo studio dell’avvocato CELLI PAOLO (CLLPLA64A25H501Q) rappresentati e difesi dall'avvocato REHO GIOVANNI (RHEGNN62R11F842S) -ricorrente- contro L'ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI ASTI ALESSANDRIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro ITL DI ASTI-ALESSANDRIA-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TORINO n.1235/2022 depositata il 12/12/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.300,00 per compensi,oltre spese prenotate a debito. Così deciso in Roma,il 3