Cassation court dismisses appeal on asbestos exposure claim, ruling prescription starts only upon actual knowledge of exposure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation partially allowed the appeal against an appellate court decision that dismissed a worker's claim for asbestos exposure revaluation. The lower court incorrectly ruled that the ten-year prescription period began at the employee's retirement in 1997, rendering the 2016 claim time-barred. The Supreme Court found this reasoning flawed because the law requires actual or constructive knowledge of the exposure to start the prescription clock, not merely the date of retirement.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 13, comma 8, legge 257/1992; Art. 2935 cod. civ.: The right to asbestos exposure revaluation is subject to a ten-year prescription period that commences only when the individual has knowledge or could have had knowledge of the exposure exceeding the threshold.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 29226-2019 proposto da: OTTOMANO VINCENZO, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNI FRANCESCO PATERNOSTER; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPINA GIANNICO, SERGIO PREDEN, ANTONELLA PATTERI, LUIGI CALIULO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 67/2019 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositata il 27/03/2019 R.G.N. 80/2018; Oggetto Esposizione ad amianto Benefici Dies a quo prescrizione R.G.N.29226/2019 Cron. Rep. Ud.25/06/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/06/2024 dellaConsigliera Dott. GABRIELLA MARCHESE. RILEVATO CHE:
1. la Corte di appello di Potenza ha accolto il gravame dell’INPS e, in riforma della pronuncia del Tribunale di Matera, ha respinto la domanda di rivalutazione contributiva per l’esposizione all’amianto, presentata dal lavoratore;
2. a fondamento della decisione, i giudici d’appello hanno argomentato che il dies a quo della prescrizione decennale decorreva dalla data del pensionamento, risalente al novembre 1997. Ne conseguiva l’intempestività della domanda presentata all’INPS nel 2016;
3. avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione la parte privata, con cinque motivi, successivamente illustrati con memoria;
4. l’INPS ha resistito con controricorso;
5. il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni dall'adozione della decisione in Camera di consiglio. CONSIDERATO CHE:
6. con il primo motivo – ai sensi dell’art. 360 nr. 4 cod. proc. civ.-è denunciata motivazione mancante o apparente, in violazione degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ. Assume il ricorrente che la Corte d’appello di Potenza, senza dar conto delle ragioni del proprio convincimento, correlerebbe al pensionamento il dies a quo della prescrizione. Il percorso logico, che ha condotto all’accoglimento dell’appello, non sarebbe intelligibile;7. con il secondo motivo, è dedotta la violazione dell’art.111 Cost. e dell’art. 132 nr. 4, cod. proc. civ. e -ai sensi dell’art. 360 nr. 5 cod. proc. civ.-«omessa motivazione» circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti. La sentenza d’appello non avrebbe indicato alcun fatto dal quale trarre il convincimento della consapevolezza dell’esposizione all’amianto al momento del pensionamento;
8. i primi due motivi possono esaminarsi congiuntamente e sono inammissibili;
9. nessuna delle ipotesi enucleate dalla giurisprudenza di questa Corte, quali ipotesi di motivazione apparente, si ravvisa nel caso di specie. I giudici d’appello hanno esposto in modo comprensibile le ragioni che sorreggono l’individuazione del dies a quo della prescrizione nella data del pensionamento. Il fondamento logico della decisione non è minato da contraddizioni insanabili e non risulta imperscrutabile nei suoi snodi essenziali; 10.non è illustrato alcun fatto decisivo idoneo ad integrare il vizio di cui all’art. 360 nr. 5 cod.proc.civ., secondo gli enunciati di Cass., sez.un., nn. 8053 e 8054 del 2014 e successive pronunce conformi.
In particolare, non viene enucleato un fatto storico realmente omesso nella sentenza impugnata che avrebbe carattere «decisivo» nel senso inteso da questa Corte, secondo cui è fatto decisivo quello che, se fosse stato esaminato, avrebbe portato ad una soluzione diversa della vertenza con un giudizio di certezza e non di mera probabilità (v., tra molte,Cass. SS.UU. nr. 3670 del 2015 e nr. 14477 del 2015); 11.con il terzo motivo -ai sensi dell’art. 360 nr. 3, cod. proc. civ.-è denunciata la violazione e la falsa applicazione dell’art.2934 cod. civ.
Parte ricorrente deduce che la Corte di merito avrebbe ritenuto prescrittibile il diritto alla rivalutazione contributiva per i soggetti già pensionati o collocati in mobilità alla data del 1° ottobre 2003, data di entrata in vigore del decreto-legge nr. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, nella legge nr. 326 del 2003, che avrebbe salvaguardato l’applicazione della previgente disciplina per la descritta categoria di lavoratori; 12.il motivo è infondato; 13.questa Corte è costante nell’affermare la prescrittibilità del diritto alla rivalutazione contributiva.
La prescrittibilità discende dalle caratteristiche del beneficio della rivalutazione contributiva della posizione assicurativa, che si atteggia «come un diritto autonomo rispetto al diritto a pensione (solo questo primario ed intangibile: Cass., sez. un., nr. 9219 del 2003)» e «sorge in conseguenza del «fatto» della esposizione ad amianto e determina una maggiorazione pensionistica avente in un certo qual modo natura risarcitoria» (Cass nr. 2856 del 2017, punto 13). Anche per lavoratori già pensionati alla data di entrata in vigore del D.L. nr. 269 del 2003, questa Corte ha ribadito la prescrittibilità del diritto, sulla scorta dei seguenti rilievi:
«ciò che si fa valere non è il diritto al ricalcolo della prestazione pensionistica, ovvero alla rivalutazione dell’ammontare dei singoli ratei erroneamente (o ingiustamente) liquidati in sede di determinazione amministrativa, bensì il diritto a un beneficio che, seppure previsto dalla legge ̀ai fini pensionistici ́ e ad essi, quindi, strumentale, è dotato di una sua specifica individualità e autonomia, operando sulla contribuzione ed essendo ancorato a presupposti propri e distinti da quelli in presenza dei quali era sorto (o sarebbe sorto) –in base ai criteri ordinari – il diritto al trattamento pensionistico» (Cass., nr. 2351 del 2015, punto 4 dei Motivi della decisione);14.la prospettazione dell’imprescrittibilità è stata disattesa anche di recente (tra le tante, Cass. nr. 7446 del 2024 sulla scia di Cass. n. 14599 del 2022), in relazione a d analoghe fattispecie, per il tenore delle questioni dibattute e degli argomenti esposti.
Né la parte ricorrente ha formulato rilievi critici che inducano, a tale riguardo, a rimeditare l’orientamento espresso, anche da ultimo, da questa Corte; 15.con il quarto motivo – ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod. proc. civ.)- è dedotta la violazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ. La sentenza impugnata avrebbe erroneamente individuato nella data di pensionamento il dies a quo della prescrizione , in assenza di qualsiasi evento da cui dedurre la raggiunta consapevolezza dell’esposizione ad amianto a tale data; 16.con il quinto motivo -art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.-il ricorrente prospetta, infine, la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2935 cod. civ.
La sentenza d’appello, nel far leva sulla data del pensionamento, avrebbe violato la normativa sulla prescrizione, che correla la decorrenza del termine al momento in cui il diritto può esser fatto valere. Tale momento presupporrebbe, quale requisito indefettibile, la consapevolezza dell’esposizione all’amianto del titolare del diritto alla rivalutazione contributiva; 17.i motivi quarto e quinto possono congiuntamente esaminarsi esono, invece, fondati; 18.è insegnamento della Corte che il diritto alla rivalutazione contributiva, di cui all'art. 13, comma 8, della legge nr. 257 del 1992, è assoggettato a prescrizione decennale, con decorrenza dal momento in cui l'interessato abbia avuto conoscenza o possaavere avuto conoscenza del fatto di essere stato esposto oltre soglia ad amianto, durante le proprie lavorazioni( tra le altre, Cass. nr. 2856 del 2017 );19.secondo la fattispecie tipizzata dalla legge, la consapevolezza o la conoscibilità sono, dunque, elementi indispensabili al fine di individuare il termine di decorrenza della prescrizione del diritto vantato (di recente,Cass., nr. 25779 del 2023) e devono essere positivamente accertate dal Giudice di merito; 20.a tale riguardo, la sentenza impugnata, nonostante faccia una premessa di carattere generale a pag. 5 sul valore della domanda di certificazione all’INAIL ai fini della consapevolezza dell’esposizione ad amianto, esprime poi la ratio decidendi, in relazione al caso concreto, a pag. 6, che è incentrata sull’esclusivo rilievo che il dies a quo della prescrizione debba essere «necessariamente […] ricollegato alla data del pensionamento risalente al novembre 1997 con conseguente intempestività della domanda rivolta all’INPS del 19 dicembre 2016».
La Corte di merito soggiunge che l’assicurato non ha né dedotto né dimostrato l’acquisizione della consapevolezza in data successiva al pensionamento. Come osservato anche da Cass. nr. 7446 del 2024, in una controversia sovrapponibile a quella odierna , « t ale statuizione incorre negli errores in iudicandodenunciati, che attengono alla violazione e alla falsa applicazione della regola di diritto vigente in tema di prescrizione». Come traspare dall’avverbio « necessariamente » su tale elemento la pronuncia impugnata costruisce un processo di «automatica inferenza logica» senza alcuna valutazione in concreto di quella consapevolezza o di quella conoscibilità che configurano presupposti imprescindibili della fattispecie delineata dalla legge; 21.per quanto innanzi, vanno, dunque, accolti il quarto ed il quinto motivo, respinti gli altri.
La sentenza impugnata va cassata e la causa è rinviata alla Corte d'appello di Potenza che, in diversa composizione, rinnoverà l'esame della controversia in conformità ai principi di diritto qui ribaditi e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. PQM La Corte accoglie il quarto e il quinto motivo di ricorso; rigetta il primo, il secondo e il terzo motivo ; cassa l'impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa, a