Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 23692/2024 — snciv Generato dall'IA

Court allows appeal regarding private labor law application over public employment rules in forestry sector.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23692/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court accepted the appeal, quashing the lower court's decision that applied public employment regulations. The court found that specific national laws mandate private law contracts for forestry workers, excluding them from public service status. Consequently, the case was remanded to the appellate court in Catanzaro to re-evaluate the expert evidence on salary integration.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 1, comma 3 della L. n. 124/1985; Art. 5 della L. n. 36/2004: The application of private collective bargaining agreements does not automatically exclude a relationship from the public employment regime; explicit statutory provisions must affirm the complete separation from public institutional implications.

Parole chiave

Generato dall'IA
public employment law private labor contracts forestry sector jurisdictional competence statutory interpretation remand to appellate court salary integration rules

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1, comma 3 della L. n. 124/1985
ha ritenuto che la disciplina prevedesse non tanto l’applicazione della contrattazione collettiva di diritto privato, quanto l’instaurazione vera e propria di rapporti di diritto privato; ciò è lineare conseguenza delle previsioni dell’art. 1 della L.
Art. 5 della L. n. 36/2004
24670; a tale assetto, pur dopo la privatizzazione del pubblico impiego, ha dato continuità anche l’art. 5 della legge n.
Art. 69 del d. lgs. n. 165/2001
– cui va qui data continuità - la normativa che prevede va la natura di mero diritto privat o del rapporto,vi è; l’estraneità del rapporto al tipico regime del pubblico impiego comporta de plano l’inapplicabilità dell’art. 69 del d.
Art. 72 del d. lgs. n. 39/1993
165 del 2001 e dell’art. 72 del d.
Art. 36, co. 1 del d. lgs. n. 546/1993
39 del 1993, come modificato dall’art. 36, co.
Art. 58 del CCNL di categoria
art. 97 Cost

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., S.U., 3 aprile 1998, n. 3465
Cass., S.U., 3 aprile 1998, n. 3465, facendo leva su tali previsioni, oltre che sui lavori preparatori, ha in effetti ritenuto che quelli in esame fossero «contratti di lavoro di diritto comune» e dunque «rapporti di diritto privato» e non di pubblico impiego, con indirizzo che è stato poi confermato da Cass.
Cass., 24 ottobre 2008, n. 25765
Cass., S.U., 24 novembre 2009, n. 24670
205 del 1962, da Cass., S.U., 24 novembre 2009, n. 24670; a tale assetto, pur dopo la privatizzazione del pubblico impiego, ha dato continuità anche l’art.
Cass., 7 dicembre 2015, n. 24808
Cass., 12 giugno 2020, n. 11360
Cass., 24 aprile 2023, n. 10811

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

1 della L. n. 124 cit., questa S.C. ha ritenuto che la disciplina prevedesse non tanto l’applicazione della contrattazione collettiva di diritto privato, quanto l’instaurazione vera e propria di rapporti di diritto privato; ciò è lineare conseguenza delle previsioni dell’art. 1 della L. n. 124 cit., che al comma 3 sancisce che le «assunzioni e il trattamento economico sono regolati dalle norme sulla disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro e da quelle sul collocamento» e non dunque dalla disciplina propria del lavoro pubblico ed al penultimo comma richiama le regole di integrazione salariale di cui al titolo II della legge 8 agosto 1972, n. 457, improprie rispetto al lavoro pubblico, infine esplicitamente affermando, all’ultimo comma, che «l'operaio assunto ai sensi della presente legge non acquista la qualifica di operaio dello Stato»;

Cass., S.U., 3 aprile 1998, n. 3465, facendo leva su tali previsioni, oltre che sui lavori preparatori, ha in effetti ritenuto che quelli in esame fossero «contratti di lavoro di diritto comune» e dunque «rapporti di diritto privato» e non di pubblico impiego, con indirizzo che è stato poi confermato da Cass. 24 ottobre 2008, n. 25765 e, rilevando anche la continuità con le previsioni della leggen. 205 del 1962, da Cass., S.U., 24 novembre 2009, n. 24670; a tale assetto, pur dopo la privatizzazione del pubblico impiego, ha dato continuità anche l’art. 5 della legge n. 36 del 2004 secondo cui «per consentire il supporto alle attività istituzionali del Corpo forestale dello Stato di cui all'articolo 2 della presente legge continuano ad applicarsi le norme previste dalla legge 5 aprile 1985, n. 124, limitatamente alle unità di personale non trasferite alle regioni ai sensi dell'articolo 4, comma 6, della presente legge»; 2.3 è poi vero che si è di recente ritenuto che, proprio in ambito di lavoro forestale, la previsione normativa in ordine all’applicazione della contrattazione collettiva di diritto privato non basti ad estraniare i rapporti dall’ambito del pubblico impiego privatizzato, del quale sono da applicare i corrispondenti principi di fondo (Cass.7 dicembre 2015, n. 24808;

Cass. 12 giugno 2020, n. 11360; Cass. 24 aprile 2023, n. 10811); si trattava però, in quei casi, intanto di rapporti che erano previsti da leggi regionali successive e non direttamente dalle leggi statali che vengono qui in evidenza; del resto, come rilevato da Cass. 12 giugno 2020, n. 11360, questa S.C. ha «già precisato (v. Cass. 5 gennaio 2016, n. 32; Cass. n. 24808/2015 cit.) sulla scorta di quanto già affermato in punto di giurisdizione da Cass., Sez. Un., 29 luglio 1998, n. 7419 (che ha ritenuto operante la giurisdizione amministrativa - in relazione a questione anteriore al 30 giugno 1998 - per il rapporto di lavoro degli operai forestali assunti dall'Azienda delle foreste demaniali sarde, per i quali la L.R. n. 26 del 1980 prevedeva l'applicazione del contratto collettivo nazionale)» che «non basta la disciplina privatistica del rapporto per inferirne la natura privata e non pubblica, con conseguente sottrazione alla giurisdizione esclusiva, ma occorre un quid pluris, e cioè un fondamento normativo che espressamente affermi lo svincolo dalle implicazioni che nascono dall'inserimento del rapporto nella struttura istituzionale dell'ente pubblico»; in altre parole, non sussistono ostacoli assolutamente ineludibili all’instaurazione di rapporti di lavoro puramente di diritto privato con la P.A., per quanto si tratti di ipotesi indubbiamente residuali ed eccezionali, tutto dipendendo, fermo il rispetto dei vincoli costituzionali derivanti dall’art. 97 Cost., dall’esistenza di una normativa che disponga in tal senso; 2.4 nel caso di specie, secondo la ricostruzione di sistema operata dai citati precedenti di questa S.C.

– cui va qui data continuità - la normativa che prevede va la natura di mero diritto privat o del rapporto,vi è; l’estraneità del rapporto al tipico regime del pubblico impiego comporta de plano l’inapplicabilità dell’art. 69 del d. lgs. n. 165 del 2001 e dell’art. 72 del d. lgs. n. 39 del 1993, come modificato dall’art. 36, co. 1, del d. lgs. n. 546 del 1993 e dunque non può dirsi operante l’effetto disapplicativo della normativa preesistente ivi regolato; per tali eccezionali e particolari ragioni il rapporto con le Amministrazioni Statali succedute al Ministero delle Politiche Agricole nella gestione del Corpo Forestale dello Stato e quindi, ora, con il Ministero della Difesa, è dunque da ritenere sottoposto integralmente alla disciplina privatistica;

3. ne deriva la fondatezza del ricorso, in quanto la Corte territoriale, ritenendo assorbente il fatto che al rapporto si dovesse applicare pienamente il regime del lavoro pubblico contrattualizzato e non la contrattazione privatistica, non ha neppure esaminato le censure di merito svolte dal ricorrente avverso la sentenza di primo grado, attraverso critiche all’elaborato peritale ivi svolto, al fine di far constare l’esistenza dei presupposti oggettivi idonei a determinare l’applicazione dell’indennità di cui all’art. 58 del CCNL di categoria; la causa va dunque rimessa al giudice del rinvio, affinché verifichi la fondatezza o meno di quelle critiche;

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Catanzaro, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anch