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Decreto — n. 23601/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 23601/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 23601/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8336/2023 R.G. proposto da : GUERRIERI LIDIA, elettivamente domiciliato in SALERNO VIA PIETRO DA EBOLI, 12, presso lo studio dell’avvocato CAPUTI ILARIA (CPTLRI75M62L628D) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro INPS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato PULLI CLEMENTINA (PLLCMN62C55E506T) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati MASSA MANUELA (MSSMNL71D43H501R), CIACCI PATRIZIA (CCCPRZ58P64F839R) -controricorrente- avverso DECRETO di TRIBUNALE VALLO DELLA LUCANIAn.1274/2021depositata il 08/03/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ, art. 152 disp.att.cod.proc.civ; Decreto — n. 23601/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, sussistendo le condizioni per l’esonero ex art. 152 disp.att.cod.proc.civ.

Parole chiave

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caso di rigore economico spese di esecuzione revoca del gratuito patrocinio dispensa dal versamento delle spese esenzione dalla pena rinuncia al reddito

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, sussistendo le condizioni per l’esonero ex art.
art. 152 disp.att.cod.proc.civ
civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, sussistendo le condizioni per l’esonero ex art. 152 disp.att.cod.proc.civ.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8336/2023 R.G. proposto da : GUERRIERI LIDIA, elettivamente domiciliato in SALERNO VIA PIETRO DA EBOLI, 12, presso lo studio dell’avvocato CAPUTI ILARIA (CPTLRI75M62L628D) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro INPS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato PULLI CLEMENTINA (PLLCMN62C55E506T) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati MASSA MANUELA (MSSMNL71D43H501R), CIACCI PATRIZIA (CCCPRZ58P64F839R) -controricorrente- avverso DECRETO di TRIBUNALE VALLO DELLA LUCANIAn.1274/2021depositata il 08/03/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, sussistendo le condizioni per l’esonero ex art. 152 disp.att.cod.proc.civ.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così decis