Decreto — n. 23587/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETO sul ricorso iscritto al n.24545/2022 R.G. proposto da : CICALA ENZA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARCHIMEDE 122, presso lo studio dell’avvocato MICALI FABIO (MCLFBA70E11H501Y) rappresentato e difeso dall'avvocato MICALI FRANCESCO (MCLFNC66P15F158O) -ricorrente- contro INPS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA, 29, presso lo studio dell’avvocato GIANNICO GIUSEPPINA (GNNGPP70B67D883T) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati PATTERI ANTONELLA (PTTNNL60E49D665K), CARCAVALLO LIDIA (CRCLDI68C66F839U), CARUSO SEBASTIANO (CRSSST60L27E463R), PREDEN SERGIO (PRDSRG72L16H501O) -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE PATTI n.614/2022 depositata il 21/04/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 23587/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo (la dichiarazione di esenzione contenuta nelle conclusioni del ricorso è inefficace perché non sottoscritta dalla parte personalmente: ex plurimis, Cass. nr. 30594 del 2002.
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.24545/2022 R.G. proposto da : CICALA ENZA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARCHIMEDE 122, presso lo studio dell’avvocato MICALI FABIO (MCLFBA70E11H501Y) rappresentato e difeso dall'avvocato MICALI FRANCESCO (MCLFNC66P15F158O) -ricorrente- contro INPS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA, 29, presso lo studio dell’avvocato GIANNICO GIUSEPPINA (GNNGPP70B67D883T) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati PATTERI ANTONELLA (PTTNNL60E49D665K), CARCAVALLO LIDIA (CRCLDI68C66F839U), CARUSO SEBASTIANO (CRSSST60L27E463R), PREDEN SERGIO (PRDSRG72L16H501O) -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE PATTI n.614/2022 depositata il 21/04/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo (la dichiarazione di esenzione contenuta nelle conclusioni del ricorso è inefficace perché non sottoscritta dalla parte personalmente: ex plurimis, Cass. nr. 30594 del 2002.
Non è richiamata in ricorso altra dichiarazione sostitutiva. In atti si rinviene quella riferita all’esenzione dal pagamento del contributo unificato).
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 750,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di