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Ordinanza — n. 23511/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses INPS appeal on pension revaluation prescription, ruling procedural timing and scope were correctly handled.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23511/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the INPS's appeal against a lower court ruling that granted pension revaluation. The INPS argued the lower court erred in applying prescription rules regarding pension rates versus the revaluation right itself. The court found the territorial court's decision correct because the INPS ambiguously referenced different prescription periods in its filings, and the lower court properly rejected the exception raised only in the second instance.

Regesto Legislator

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Art. 2934 c.c.; The court correctly rejects a prescription exception raised late in proceedings if the opposing party's initial request covered a different legal basis, and if the exception is ambiguous regarding the specific right infringed.

Parole chiave

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prescription statute of limitations pension revaluation rights procedural timing rules ambiguity in legal claims second instance appeal deduzione dei contributi di mantenimento imputazione dei contributi determinazione di contributi provvisori

Disposizioni normative citate

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Art. 2934 c.c.
CONSIDERATO CHE: Il primo motivo deduce violazione dell’art. 2934 c.c. per avere la corte territoriale respinto l’eccezione di prescrizione sul presupposto erroneo che non fosse stata dedotta nella memoria di costituzione.
DPR n.115/02, art. 13, comma 1 quater
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dell
art. 2934 c.c
CONSIDERATO CHE: Il primo motivo deduce violazione dell’art. 2934 c.c.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 27441-2019 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati LIDIA CARCAVALLO, SERGIO PREDEN, GIUSEPPINA GIANNICO, ANTONELLA PATTERI; -ricorrente - contro LUCE MICHELE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI GRACCHI 60, presso lo studio degli avvocati NICOLA PUTIGNANO, RACHELE VALERIA PUTIGNANO, che lo rappresentano e difendono; -controricorrente - avverso la sentenza n. 559/2019 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 11/03/2019 R.G.N. 200/2016;

Oggetto R.G.N.27441/2019 Cron. Rep. Ud.25/06/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/06/2024 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA. RITENUTO CHE: Con sentenza dell’1.1.19 la corte d’appello di Bari, in riforma della sentenza 19.2.15 del tribunale della stessa sede, ha accolto la domanda di rivalutazione contributiva ex articolo 13 legge 257 del 92 per i periodi di cui in ricorso, con esclusione della contribuzione figurativa, e condannato alla ricostituzione della pensione in godimento. Avverso tale sentenza ricorre l’Inps per due motivi, illustrati da memoria, cui resiste con controricorso il pensionato.

Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. CONSIDERATO CHE: Il primo motivo deduce violazione dell’art. 2934 c.c. per avere la corte territoriale respinto l’eccezione di prescrizione sul presupposto erroneo che non fosse stata dedotta nella memoria di costituzione. Il secondo motivo deduce violazione dell’art. 2934 c.c. per non aver applicato la prescrizione con riferimento al diritto almenoalle differenze richieste sui ratei di pensione. I motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro conessione.

Occorre premettere che dagli atti risulta che l’INPS nella memoria difensiva di primo grado, presentata tempestivamente, ha chiesto “nella denegata ipotesi di accoglimento dell’avversa pretesa, nel rispetto del termine decennale di prescrizione, ..compensare le spese”, riferendosi - atteso il richiamo espresso- alla pretesa fatta valere in quel grado di giudizio, pretesa che riguardava i ratei della pensione e non il diritto in sü alla rivalutazione controbutiva. Nella memoria di costituzione in appello, l’INPS aveva poi fatto riferimento invece alla “estinzione del diritto alla rivalutazione contributiva per interventua prescrizione ex lege 257/92, per intervenuta prescrizione”.

Si tratta dunque di posizioni diverse ed ambigue, non essendo chiaro se l’INPS si sia riferito al diritto alla rivalutazione in se’ considerato ovvero ai soli ratei della prestazione pensionistica maggiorata degli aumenti da rivalutazione. A fronte di tale ambiguità, la valutazione della corte territoriale - che ha dichiarato che l’eccezione del diritto alla rivalutazione, formulata solo in appello, non è stata proposta in primo grado (che come detto riguardava la divversa prescrizione dei soli ratei della prestazione)- è del tutto corretta ed immune dal vizio denunciato: il primo motivo è dunque infondato.

Inammissibile è poi il secondo motivo, che non si parametra alla sentenza impugnata e che richiama la prescrizione del diritto ai ratei, senza considerare che si tratta di eccezione non formulata in appello (ove l’eccepita prescrizione riguardava come detto solo il diritto alla rivalutazione in se’ considerato e non i ratei della pensione). Spese secondo soccombenza. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m. Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 2500 per compensi professionali ed euro 200 per esborsi, oltre a spese generali al 15% ed accessori come per legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dell