Cassation court dismisses INPS appeal, ruling the Guarantee Fund must convert net TFR claims to gross for tax withholding calculations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the INPS's appeal against a lower court judgment ordering the payment of a net Terzo Fisso Rendimento (TFR) amount. The INPS argued that the Guarantee Fund should withhold taxes on the gross equivalent of the net sum claimed by the worker, while the worker contended that since the debt was already established as net, no further tax deductions were applicable. The court ruled that the INPS must convert the net claim to gross to calculate the correct tax withholding, but cannot apply a second tax deduction on the final net amount already due to the worker.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2697 cod. civ.; Art. 2, comma 5 e 7, legge 297/1982: In cases of employer insolvency, the Guarantee Fund must convert net claims to gross for tax calculation purposes, but cannot apply a second tax withholding on the final net amount already due to the worker.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 29372-2019 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO TRIOLO, VINCENZO STUMPO, MAURO SFERRAZZA, ANTONIETTA CORETTI; -ricorrente - contro VALENTINI ALESSIO, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIANNI DIONIGI; -controricorrente - avverso la sentenza n. 161/2019 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 19/08/2019 R.G.N. 218/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/03/2024 dal Consigliere Dott. GABRIELLA MARCHESE Oggetto Fondo di GaranziaINPS Somme lordo/netto R.G.N.29372/2019 Cron. Rep. Ud.28/03/2024 CC RILEVATO CHE:
1. l a Corte d'Appello di Perugia ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato l'Inps a pagare la differenza tra la somma di cui al decreto ingiuntivo ottenuto dal lavoratore verso il datore per TFR e le somme corrisposte, allo stesso titolo , dall'INPS , tuttavia, con trattenuta per l'imposta;
2. l a C orte territoriale, premesso che il lavoratore aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti del datore di lavoro per un importo netto a titolo di TFR e che il Fondo di Garanzia dell'INPS (cui il lavoratore si era rivolto a seguito dell'infruttuoso recupero delle somme dal datore) aveva liquidato le spettanze considerando (erroneamente) le somme di cui al decreto ingiuntivo come lorde, e quindi effettuando trattenuta fiscale sulle stesse, ha ritenuto che l'intervento del Fondo di garanzia dovesse rigua rdare la somma comerichiesta del lavoratore;
3. ha chiesto la cassazione della sentenza l’ INPS con due motivi. Ha resistito la parte privata, con controricorso, illustrato con memoria;
4. il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni dall'adozione della decisione in Camera di consiglio. CONSIDERATO CHE:
5. c on il primo motivo – ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. - è dedotta violazione o falsa applicazione dell’art. 2120 cod.civ., dell’art. 2, comma 5 e 7, della legge nr. 297 del 19 82 , degli artt. 633 e 474 c o d .p r oc .c i v . , in relazione all’art. 2697cod.c.iv, per avere la Corte territoriale ritenuto che l'obbligo del Fondo d i Garanzia riguardi il TFR lordo ancorché richiesto in sede monitoria ed esecutiva (individuale) come netto;
6. c on il secondo motivo – ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. - è dedotta violazione o falsa applicazione dell’art. 2 della legge nr. 297 del 1982, dell’art. 23 del D.P.R. nr. 600 del 73, dell’art. 11 del D.L.vo nr. 47 del 2000, in relazione all’ art. 2697 cod . civ . , per avere la C orte territoriale trascurato che l’INPS quale gestore del Fondo di garanzia, nonché sostituto di imposta, è obbligato a lle ritenute erariali di legge;
7. i motivi possono essere trattati congiuntamente per la loro connessione: essi sono infondati;
8. l a p articolarità d ella fattispecie concreta , delineata nello storico di lite, è data dal fatto che la somma richiesta dal lavoratore al Fondo di Garanzia dell’INPS, a titolo di TFR, è al netto delle ritenute fiscali. L’INPS ha considerato tale somma ed ha operato su di ess a (nuovamente) le ritenute erariali;
9. questa Corte, di recente, si è occupa ta di un a fattispecie sovrapponibile alla presente (Cass . nr. 8517 del 2023). H a evidenziato come , fermi i principi di diritto elaborati in relazione all’intervento del Fondo di Garanzia, in caso di insolvenza datoriale, gli stessi dovessero, comunque, calibrarsi in ragione della peculiarità delcaso concreto; 10.si è ri marcata la natura previdenziale della prestazione a carico del Fondo e la sua autonomiarispetto al credito vantato dal lavoratore nei confronti del datore di lavoro, ribadendosianche che l'INPS, in qualità di sostituto di imposta,deve operare tutte le trattenute di legge ; 11.in relazione a tale ultimo pro filo , sulla scia di Cass. nr. 25016 del 2017 e di C ass n. 25663 del 2017 , si è però affermatoche l'INPS non può operare una seconda trattenuta che incida una seconda volta sull'importo effettivo da erogare, posto che il meccanismo voluto dalla legge è inequivoco e non legittima l'INPS a pretendere che un lavoratore sia assoggetto per due volte alla medesima trattenuta di natura fiscale; 12.rinviando al supporto argomentativo dei precedenti indicati, ciò che la C o rte ha precisato , nel più recente degli arresti citati, è che , ai fini de l calcolo della prestazione previdenziale, l'Istituto deve fare sempre riferimento alle somme «lorde»dovute al lavoratore e ciò sia nel caso in cui la richiesta di intervento del Fondo faccia espresso riferimento a queste, sia nel caso in cui la richiesta faccia riferimento, come nella specie, ad un titolo contenente le somme al netto.
In questo ultimo caso, l'Istituto deve provvedere alla «conversione al lordo»delle somme richieste e determinare l ’importo « da trattenere » per l’adempimento dell’obbligo d’imposta, salvo che le ritenute siano state già operate e versate all'Erario. Al lavoratore va liquidata la corrispondente somma al netto; 13.l’indicato procedimento contabile va rispettato anche «ove il lavoratore abbia ottenuto ingiunzione di pagamento nei confronti del datore di lavoro per somme nette»» (Cass.nr. 8517 del 2023, cit., in motivazione). Esso, invece, non risulta seguito dall’INPS che pretende di operare le «ritenute» su una somma che, in base all’accertamento contenuto in sentenza, costituisce già il netto dell’emolumento maturato dal lavoratore e non corrisposto dal datore di lavoro; 14.in questa prospettiva, il ricorso va dunque rigettato, compensandosi, però, le spese del presente giudizio , in considerazione della regolaiuris applicata che , sia pure mera estensione di principi già affermati, in questi precisi termini risulta dettata solo di recente; 15.sussistono, invece, i presupposti peril versamento del doppio contributo, ove lo stesso risulti dovuto.
PQM La Corte rigetta il ricorso. Dichiara interamentecompensate tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma