Italian court declares lawsuit dismissed due to formal withdrawal by the hospital company against workers.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the lawsuit extinguished following a formal withdrawal by the hospital company against the workers. The company had previously challenged a lower court ruling on meal service rights under the collective labor agreement, arguing that the Supreme Court erred in fact-finding regarding lunch breaks. The court noted that the withdrawal was ritually signed by the company's legal representative and accepted by the opposing parties, satisfying the procedural requirements for termination under the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.; The withdrawal of a lawsuit by the plaintiff, duly executed and accepted by the opposing party, results in the extinction of the proceedings without the need for a ruling on costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 24284-2023 proposto da: C.B.H. - CITTA' DI BARI HOSPITAL S.P.A., in persona del Direttore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 73, presso lo studio degli avvocati ANTONELLO VITO DAPRILE, VINCENZO AUGUSTO, PAOLA MERICO; -ricorrente - contro MANZO LIANA, MINECCIA ANTONELLO, SCIACOVELLI TERESA, DI NARDO ANGELO, PALLADINO MARIA, TOMASI FERNANDA, MONCELLI DIMITRI MICHELE, DE GENNARO NICOLA, RANA MICHELE, tutti elettivamente domiciliati in ROMA VIA CHIANA 48 presso lo studio dell'avvocato ANTONIO PILEGGI, rappresentati e difesi dall'avvocato NICOLA ROBERTO TOSCANO; -controricorrenti - Oggetto RINUNZIA R.G.N.24284/2023 Cron.
Rep. Ud.10/07/2024 CC nonché contro LOPOPOLO MARCELLO, LOCONSOLE MICHELE, RANIERI GIOVANNA, CONCA LUISA, AMLETO FEDELE, CATALDI GIOVANNA; D'ELISO GRAZIA, GIULIANO GIUSEPPE, GIULIANO DOMENICO, GIULIANO MARIA FINIZIA nella qualità di eredi di GIULIANO CARMINE, PARISI NICOLA; -intimati - avverso l'ordinanza n. 23255/2023 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 31/07/2023 R.G.N. 26424/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/07/2024 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH. RILEVATO CHE Con ordinanza n. 23255 depositata il 31.7.2023 la Corte di Cassazione hapronunciato sul ricorso proposto da C.B.H.
Città di Bari Hospital s.p.a. contro i lavoratori originari ricorrenti avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari 615/2019 avente ad oggetto il risarcimento dei danni per la mancata istituzione del servizio mensa (o di una modalità alternativa) come riconosciuto dall’art. 68 del CCNL Aiop-Aris-Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus 2002-2005. La società ne chiede la revocazione sull'assunto che i giudici di legittimità - laddove hanno riconosciuto il diritto dei dipendenti alla pausa ed alla consumazione del pasto nonché ad un intervallo non lavorato in caso di osservanza di un orario giornaliero di almeno sei ore - sarebbero incorsi nell'errore di percezione previsto dall'art. 395, n. 4 cod.proc.civ. perché dalla documentazione acquisita agli atti emerge che i lavoratori svolgevano attività senza previsione di pause o interruzioni e solamente la ricorrenza di questa modalità di svolgimento della prestazione (c.d. orario spezzato) consente, secondo una corretta interpretazione dell’art. 68 del CCNL applicato in azienda, l’insorgenza di un diritto all’istituzione di un servizio mensa.
In sintesi, la Corte di Cassazione ha fondato l’esistenza del diritto dei lavoratori su un fatto inesistente, ossia l’effettuazione della pausa pranzo, circostanza di fatto che la stessa ordinanza reputa quale condizione delle attribuzioni del buono pasto. I lavoratori Liana Manzo, Antonella Mineccia, Teresa Sciacovelli, Angelo Di Nardo, Maria Palladino, Fernanda Tomasi, resistono con controricorso; gli altri originari ricorrenti sono rimasti intimati. Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.
CONSIDERATO CHE 1. Con l’unico motivo di revocazione si deduce il travisamento dell’art. 68 del C.C.N.L. Aiop-Aris-Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus 2002-2005 risultando documentalmente provato l’effettuazione della pausa pranzo da parte dei dipendenti, condizione prevista dalle parti sociali – come interpretata da questa Suprema Corte con l’ordinanza n. 23255(2023 – per l’insorgenza del diritto al buono pasto.
2. Con memoria ex art. 380bis.1 c.p.c., parte ricorrente ha depositato richiesta di rinunzia al giudizio, notificata ai controricorrenti, nonché dichiarazione degli stessi controricorrenti di accettazione della suddetta rinuncia. Osserva il Collegio che la rinuncia al ricorso comporta l'estinzione del processo ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. Nella specie la rinuncia al ricorso risulta ritualmente sottoscritta dal legale rappresentante della società ricorrente e dal suo difensore munito di procura generale; a tale rinuncia hanno prestato adesione scritta le controparti con il relativo difensore. Ne consegue che va dichiarata l'estinzione del giudizio e che non deve pronunciarsi sulle spese ai sensi dell'art. 391 c.p.c., comma 4 c.p.c. (cfr., ex plurimis, Cass. n. 8115/2006)
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del g