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Ordinanza — n. 23484/2024 — snciv Generato dall'IA

Supreme Court dismisses appeal, ruling the one-year judicial action deadline expired due to administrative silence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23484/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation dismissed the appeal filed by a former employee against the National Social Security Institute regarding unpaid wages. The court held that the one-year deadline for filing a judicial action had expired because the administrative body failed to respond within the statutory 90-day period. Consequently, the claim for wage arrears was barred by the statute of limitations, and the lower court's application of the relevant regulation was confirmed.

Regesto Legislator

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Art. 47 DPR n. 639/70; When the social security institute fails to respond to an administrative appeal within 90 days, the judicial action deadline begins from the expiration of that 90-day period, not from the final administrative decision date.

Parole chiave

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statute of limitations administrative silence social security benefits judicial action deadline wage arrears claim riesame della rendita AI restituzione delle indennità di disoccupazione adattamento delle retribuzioni

Disposizioni normative citate

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Art. 47 DPR n. 639/70
La Corte d’appello, a sostegno dei propri assunti di accoglimento del gravame dell’Inps, accoglieva invece l’eccezione, sollevata dall’Istituto, di decadenza dellaricorrente, ex art. 47 del D.P.R.
Art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002
Sussistono i presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. sez. un. 12718/09
47” (Cass. sez. un. 12718/09 e successive).
Cass. n. 29604/22
Cass. n. 29604/22, in termini, relativamente ad altro lavoratore della stessa società).
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 23524-2021 proposto da: BARRUI DANIELA, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato AGOSTINO DESSY; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati VINCENZO TRIOLO, VINCENZO STUMPO, MARIA PASSARELLI, MAURO SFERRAZZA; -controricorrente - avverso la sentenza n. 30/2021 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 11/03/2021 R.G.N. 165/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/03/2024 dal Consigliere Dott.

LUCA SOLAINI. Oggetto R.G.N.23524/2021 Cron. Rep. Ud.28/03/2024 CC R.G. 23524/21 Rilevato che: Con sentenza del 11.3.21 n. 30, la Corte d’appello di Cagliari accoglieva la domanda dell’Inps e riformava la sentenza del Tribunale di Cagliari che aveva accolto la domanda di Barrui Daniela, già dipendente della società Vol.2 (in particolare, quest’ultima società dall’1.5.2010 aveva cessato di corrispondere le retribuzioni ai dipendenti, mentre dal 23.7 2010 la ricorrente ha dichiarato che la prestazione lavorativa era stata sospesa; inoltre, il 29.9.2010 la stessa lavoratrice aveva presentato le dimissioni per giusta causa, ed infine la società era stata dichiarata fallita il 23.12.2010), volta a ottenere l’intervento del Fondo di Garanzia, condannando l’Inps a liquidare in suo favore i crediti da lei vantati, ammessi al passivo della società, incluse le ultime tre mensilità di retribuzione, ex art. 2 del d.lgs. n. 80/92 (maggio, giugno e luglio 2010, quest’ultimo mese riconosciuto dall’Inps oltre al TFR), con interessi, dalla data di cessazione del rapporto di lavoro alla data del fallimento.

Il tribunale rigettava l’eccezione di decadenza dall’azione giudiziaria, che aveva sollevato l’Istituto previdenziale ed accoglieva nel merito la domanda della lavoratrice. La Corte d’appello, a sostegno dei propri assunti di accoglimento del gravame dell’Inps, accoglieva invece l’eccezione, sollevata dall’Istituto, di decadenza dellaricorrente, ex art. 47 del D.P.R. n. 639/70, dall’azione giudiziaria per decorso del termine annuale (in riferimento al mancato percepimento delle ultime tre retribuzioni mensili, prima del fallimento della società ex datrice di lavoro) dalla scadenza del termine per pronunciarsi sul ricorso amministrativo che era stato presentato.

Avverso la sentenza della Corte d’appello, Barrui Daniela ricorre per cassazione, sulla base di due motivi, mentre l’Inps resiste con controricorso. Il Collegio riserva ordinanza nel termine di sessanta giorni, dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio.Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, la violazione dell’art. 47 del DPR n. 639/70, per erronea individuazione del dies a quo del termine decadenziale di un anno per l’esercizio dell’azione giudiziale: infatti, in conseguenza del rigetto del ricorso amministrativo, oltre il termine fissato di 90 gg., riferito alla domanda di ammissione al Fondo di Garanzia, si sarebbe dovuto applicare il termine decadenziale “residuale” di 300 gg. (di cui alla terza ipotesi dell’art. 47 cit.) dalla presentazione della domanda amministrativa (intesa quale dies a quo ) per la proposizione dell’azione giudiziale, e non il termine di 90 gg. dalla presentazione del predetto ricorso amministrativo (che la Corte territoriale aveva individuato quale dies a quo per calcolare il termine decadenziale di un anno per l’esercizio dell’azione giudiziale).

Con il secondo motivo la ricorrente prospetta il vizio di violazione di legge, in particolare, la violazione dell’art. 2 del d.lgs. n. 80/92, per non aver riconosciuto la Corte d’appello il diritto di essa lavoratrice a vedersi erogate le mensilità di maggio e giugno 2010, così come riconosciuto dal giudice delegato in sede di ammissione al passivo. Il primo motivo è infondato, con assorbimento del secondo. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “ i n tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali , l'art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639 (nel testo modificato dall'art. 4 del d.l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438) dopo avere enunciato due diverse decorrenze delle decadenze riguardanti dette prestazioni (dalla data della comunicazione della decisione del ricorso amministrativo o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della detta decisione), individua infine - nella "scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo" - la soglia di trecento giorni (risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione di cui all'art. 7 della legge 11 agosto 1973, n. 533 e di centottanta giorni, previsto dall'art. 46, commi quinto e sesto, della legge 9 marzo 1989, n. 88), oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo -pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria - non consente lo spostamento in avanti del "dies a quo" per l'inizio del computo del termine decadenziale (di tre anni o di un anno).

Ne consegue che, al fine di impedirne qualsiasi sforamento in ragione della natura pubblica della decadenza regolata dall'anzidetto art. 47, il termine decorre, oltre che nel caso di mancanza di un provvedimento esplicito sulla domanda dell'assicurato, anche in quello di omissione delle indicazioni di cui al comma quinto del medesimo art. 47” (Cass. sez. un. 12718/09 e successive). Nella specie, pertanto, si versava nella ipotesi sub 2, contemplata dall’art. 47 comma secondo del DPR n. 639/70 (…dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione…), cioè, quando l’interessato propone ricorso amministrativo contro la decisione sfavorevole dell’Istituto sulla domanda amministrativa avanzata dal lavoratore, ma l’Istituto non si pronuncia su detto ricorso ovvero si pronuncia in ritardo, cioè, oltre il termine dei previsti 90 gg., ipotesi diversa da quella sub 3 (…ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione...), ipotesi che secondo la pronuncia delle sezioni unite sopra indicata, ricorre nel caso di presentazione tardiva di un ricorso impugnatorio, nel caso in cui l’Inps non si pronunci sull’istanza dell’interessato e nel caso in cui il provvedimento sia mancante delle indicazioni circa i gravami proponibili e l’iniziativa processuale esperibile.

In particolare, la Corte d’appello, per quanto riguarda Barrui Daniela, ha accertato che la domanda amministrativa era stata presentata il 15.3.2012, mentre il successivo ricorso amministrativo, dopo il termine dilatorio di 120 gg., era stato proposto il 16.8.12; pertanto, il silenzio rigetto sul predetto ricorso amministrativo si era formato dopo 90 gg. e cioè, il 14.11.12 (non rilevando la tardiva decisione nel merito del ricorso, ex art. 47 comma 2, seconda ipotesi cit.); quindi, il termine decadenziale per la proposizione dell’azione giudiziale era scaduto un anno dopo e cioè il 14.11.13, mentre il ricorso giudiziale era stato depositato il 7.1.14, quindi tardivamente (Cfr.

Cass. n. 29604/22, in termini, relativamente ad altro lavoratore della stessa società). Pertanto, la ricorrente è effettivamente decaduta dal diritto di richiedere l’intervento del Fondo di Garanzia per vedersi corrispondere le ultime mensilità di retribuzione non erogate dalla società datrice di lavoro e ciò per aver proposto la domanda giudiziale oltre il termine annuale previsto dall’art. 47 del DPR n. 639/70. Ne consegue il rigetto del ricorso. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Sussistono i presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONERigetta il ricorso. Condanna la ricorrente a pagare all’Inps le spese di lite che liquida nell’importo di € 1.000,00ed € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generalie gli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte dellaricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contr