Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 23464/2024 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses INPS appeal, ruling workers must prove cooperative contributions existed before 1997 for TFR guarantee fund eligibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23464/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the INPS appeal inadmissible, upholding the lower court's partial award of severance pay to workers from a cooperative. The court found that while the 1997 law extended the guarantee fund to cooperative workers retroactively, the workers failed to prove that the cooperative had actually paid the required contributions prior to July 1, 1997. Consequently, the court rejected the INPS's argument that the fund could not operate retroactively without prior contributions and noted the workers' failure to provide evidence of these payments.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 24 comma 1 legge n. 196/1997; Art. 2 legge n. 297/1982: The guarantee fund's retroactive application to cooperative workers requires proof that the cooperative actually paid contributions before the law's entry into force, as the burden of proof lies with the claimant.

Parole chiave

Generato dall'IA
guarantee fund retroactivity cooperative worker status severance pay eligibility burden of proof allocation social security contributions responsabilità dell'istituto di previdenza prestazioni indebitamente riscosse deduzione dei contributi di mantenimento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 24 comma 1 della legge n. 196 del 1997
196 del 1997 , con l’art. 24 comma 1,era stata colmata la lacuna normativa ed era stata prevista la salvezza dei contributi già eventualmente versati e la possibilità di restituire all’ente previdenziale quelli rimborsati.
Art. 2 della legge n. 297 del 1982
196 del 1997 , con l’art. 24 comma 1,era stata colmata la lacuna normativa ed era stata prevista la salvezza dei contributi già eventualmente versati e la possibilità di restituire all’ente previdenziale quelli rimborsati.
d.lgs. n. 80 del 1992
1 e 2 del d.lgs. n. 80 del 1992 - ha inteso sciogliere ogni dubbio circa la qualificazione subordinata dei rapporti intercorrenti con le cooperative di lavoro, dubbio dal quale inizialmente era derivata l’esclusione dell’applicazione della normativa in tema di Fondo di garanzia ai soci lavoratori.
Art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 2697 c.c
Con il ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.
art. 2729 c.c

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 07/04/2023 n. 4581
Cass. 07/04/2023 n. 4581) , ha osservato che il legislatore attraverso l’art.
Cass. n. 37246 del 2022
recentemente Cass. n. 37246 del 2022) che i contributi versati dalle società cooperative in favore dei soci lavoratori per il periodo anteriore all’entrata in vigore della legge n.
Cass. n. 18721 del 2018
Cass. n. 8758 del 2017
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 29160-2022 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati MAURO SFERRAZZA, SAMUELA PISCHEDDA, VINCENZO STUMPO; -ricorrente - contro RUSSO GENNARO, DE MITRI CIRO; -intimati - avverso la sentenza n. 1417/2022 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 30/05/2022 R.G.N. 4602/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/03/2024 dal Consigliere Dott.

FABRIZIA GARRI. RILEVATO CHE 1. Con distinti ricorsi poi riuniti, Gennaro Russo e Ciro Mitri, dipendenti della Cooperativa Portabagagli s.c.a.r.l. in Oggetto Fondo di garanzia INPS R.G.N.29160/2022 Cron. Rep. Ud.27/03/2024 CC liquidazione coatta amministrativa rispettivamente nei periodi dall’1.11.1967 al 31.8.2007 il primo e dall’1.1.1993 al 30.4.2009 il secondo convennero in giudizio l’INPS per ottenere l’integrale pagamento del TFR nella misura per ciascuno ammessa al passivo di € 39.767,03 ed € 20.052,60. 1.1. Il Tribunale di Napoli rigettò le domande mentre la Corte di appello, in esito ad una c.t.u contabile, le accolse in parte condannando l’INPS a pagare la somma di € 5.251,57 al Russo ed € 3.182,00 al De Mitri oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex l. 412 del 1991. 1.2.

La Corte territoriale ha ricordato che con la sentenza n. 334 del 1995 la Corte costituzionale aveva ritenuto legittima la norma che escludeva le cooperative dall’intervento del Fondo di garanzia eche solo per effetto della legge n. 196 del 1997 , con l’art. 24 comma 1,era stata colmata la lacuna normativa ed era stata prevista la salvezza dei contributi già eventualmente versati e la possibilità di restituire all’ente previdenziale quelli rimborsati. 1.3. Conseguentemente il giudice di appello ha ritenuto che l’avvenuto pagamento dei contributi per il periodo antecedente il 1997 era requisito necessario perché potesse operare retroattivamente il Fondo e che il richiamo a l principio dell’automatismo delle prestazioni fosse, nel caso di omissione contributiva ricorrente nella specie, inconferente evidenziando che diversamente si porrebbe a carico dell’Istituto una prestazione in assenza di un obbligo legale di versare i contributi. 1.4.

Ha quindi accertato che la Cooperativa non aveva provveduto al versamento dei contributi per il periodo antecedente il 1° luglio 1997 osservando che dall’estratto prodotto emergeva solo il versamento della contribuzione IVS e non anche di quella, diversa, che alimenta il Fondo di garanzia. 1.5. Ha evidenziato che era onere del socio lavoratore offrire la prova (anche producendo le scritture contabili della cooperativa) e che diversamente opinando si sarebbe posto a carico dell’INPS l’obbligo di provare un fatto negativoe che tale onere sarebbe altresì in contrasto con il principio di vicinanza della prova.

Inoltre, ha accertato che non era stata neppure offerta la prova dell’esistenza di una subordinazione dallaquale far discendere la doverosità del TFR per quel periodo. 1.6. Quanto al resto, ritenuta acquisita la prova del diritto al TFR, lo haricalcolato avvalendosi di un consulente ed ha così stabilitole somme spettanti quale differenza tra quanto dovuto e quanto già erogato.

2. Per la cassazione della sentenza ricorre l’INPS con un unico motivo ulteriormente illustrato da memoria . Gennaro Russo e Ciro De Mitrisono rimasti intimati. RITENUTO CHE 3. Con il ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 2729 c.c. e si sostiene che erroneamente la Corte territoriale avrebbe condannato l’Istituto a pagare ai due lavoratori dipendenti della cooperativa il TFR per il periodo antecedente il 1997 sebbene questinon avessero dato la prova dell’avvenuto versamento dei contributi.

4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 4.1. Questa Corte , i n un caso del tutto sovrapponibile a quello oggetto del presente ricorso (cfr. Cass. 07/04/2023 n. 4581) , ha osservato che il legislatore attraverso l’art. 24 della l egge n. 196 del 1997- con il quale sono state estes e al socio della cooperativa le disposizioni di cui all’art. 2 della leggen. 297 del 1982 così come modificato dagli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 80 del 1992 - ha inteso sciogliere ogni dubbio circa la qualificazione subordinata dei rapporti intercorrenti con le cooperative di lavoro, dubbio dal quale inizialmente era derivata l’esclusione dell’applicazione della normativa in tema di Fondo di garanzia ai soci lavoratori.

C onseguentemente è stato coerentemente affermato (cfr. recentemente Cass. n. 37246 del 2022) che i contributi versati dalle società cooperative in favore dei soci lavoratori per il periodo anteriore all’entrata in vigore della legge n. 196 del 1997 restano salvi ai fini dell’erogazione del t.f.r. da parte del Fondo di Garanzia, anche quando i fatti costitutivi dei crediti si siano verificati prima della data suddetta. L’estensione retroattiva dell’intervento del Fondo non può, tuttavia, che presupporre che la cooperativa abbia versato i contributi previdenziali per il periodo antecedente all’entrata in vigore della disposizione e che della sussistenza di tale condizione, altrimenti ostativa del meccanismo di estensione, chi rivendica il diritto alla prestazione del Fondo di garanzia abbia puntualmente offerto la prova in giudizio. 4.2.

Orbene, nel caso in esame, diversamente da quanto prospetta l’Istituto ricorrente, la sentenza in uno specifico passaggio (a pag. 6 ) ha puntualmente accertato che la contribuzione previdenziale versata dalla cooperativa era posta sotto la voce “lavoro dipendente” ed ha perciò affermato che non vi era motivo di ritenere che la medesima contribuzione fosse stata versata a un titolo diverso da quello di un normale rapporto di lavoro. In questo modo la Corte ha risposto all’obiezione dell’appellante su tale punto controverso e pertanto la censura dell’INPS solo apparentemente deduceuna violazione di legge, ma più correttamente si deve ritenere che pretenda da questa Corte una rivaluta zione de i fatti di causa che, come è noto, è inammissibile in sede di legittimità (cfr. tra le tanteCass. n.18721 del 2018 e n.8758 del 2017) .

5. In conclusione, per le ragioni sopra esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. La mancata costituzione dei due lavoratori rimasti intimati esonera il Collegio dal provvedere sulle spese del giudizio. S ussistono invece i presupposti processuali per il versamento, da parte dell’Istituto ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art.1, comma 17 della l. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, pe