Cassation appeal dismissed as extinguished due to client's withdrawal after lawyer's death and disbarment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the client formally withdrew the lawsuit following the death and subsequent disbarment of her counsel. The underlying dispute involved a worker seeking funds from the Guarantee Fund for unpaid wages after her employer's bankruptcy, which the lower courts had initially supported before the appeal court dismissed it based on procedural time limits. The court ruled that the procedural defect of withdrawal under the Code of Civil Procedure terminated the proceedings without needing to address the substantive legal arguments regarding the statute of limitations or wage recognition.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 47 DPR n. 639/70; Artt. 390, 391 c.p.c.: A cassation appeal is extinguished if the appellant withdraws the suit, regardless of the substantive merits or procedural defects previously argued.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 26551-2021 proposto da: MARRAS CARMEN MARIA NOVELLA, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato AGOSTINO DESSY; -ricorrente - contro I.N.P.S. -ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE; -intimato - avverso la sentenza n. 20/2021 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 15/04/2021 R.G.N. 278/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/03/2024 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI. Oggetto R.G.N.26551/2021 Cron.
Rep. Ud.28/03/2024 CC R.G. 26551/21 Rilevato che: Con sentenza del 15.4.21 n. 20, la Corte d’appello di Cagliari accoglieva la domanda dell’Inps e riformava la sentenza del Tribunale di Cagliari che aveva accolto la domanda di Marras Carmen Maria Novella, già dipendente della società Vol.2 (quest’ultima società dall’1.5.2010 aveva cessato di corrispondere le retribuzioni ai dipendenti, mentre dal 23.7 2010 la ricorrente ha dichiarato che la prestazione lavorativa era stata sospesa; inoltre, il 29.9.2010 la stess a lavorat rice aveva presentato le dimissioni per giusta causa, ed infine la società era stata dichiarata fallita il 23.12.2010), volta a ottenere l’intervento del Fondo di Garanzia, condannando l’Inps a liquidare in suo favore i crediti da lei vantati, ammessi al passivo della società, incluse le ultime tre mensilità di retribuzione, ex art. 2del d.lgs. n. 80/92 (maggio, giugno e luglio 2010, quest’ultimo mese riconosciuto dall’Inps), con interessi, dalla data di cessazione del rapporto di lavoro alla data del fallimento.
Il tribunale rigettava l’eccezione di decadenza dall’azione giudiziaria, che aveva sollevato l’Istituto previdenziale ed accoglieva nel merito la domanda della lavoratrice. La Corte d’appello, a sostegno dei propri assunti di accoglimento del gravame dell’Inps, accoglieva invece l’eccezione, sollevata dall’Istituto, di decadenza dellaricorrente, ex art. 47 del D.P.R. n. 639/70, dall’azione giudiziaria per decorso del termine annuale (in riferimento al mancato percepimento delle ultime tre retribuzioni mensili, prima del fallimento della società ex datrice di lavoro) dalla scadenza del termine per pronunciarsi sul ricorso amministrativo che era stato presentato.Avverso la sentenza della Corte d’appello, Marras Carmen Maria Novellaricorre per cassazione, sulla base di due motivi, mentre l’Inps resiste con controricorso.
Il Collegio riserva ordinanza nel termine di sessanta giorni, dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio. Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, la violazione dell’art. 47 del DPR n. 639/70, per erronea individuazione del dies a quo del termine decadenziale di un anno per l’esercizio dell’azione giudiziale: infatti, in conseguenza del rigetto del ricorso amministrativo, oltre il termine fissato di 90 gg., riferito alla domanda di ammissione al Fondo di Garanzia, si sarebbe dovuto applicare il termine decadenziale “residuale” di 300 gg. (di cui alla terza ipotesi dell’art. 47 cit.) dalla presentazione della domanda amministrativa (intesa quale dies a quo ) per la proposizione dell’azione giudiziale, e non il termine di 90 gg. dalla presentazione del predetto ricorso amministrativo (che la Corte territoriale aveva individuato quale dies a quo per calcolare il termine decadenziale di un anno per l’esercizio dell’azione giudiziale).
Con il secondo motivo la ricorrente prospetta il vizio di violazione di legge, in particolare, la violazione dell’art. 2 del d.lgs. n. 80/92, per non aver riconosciuto la Corte d’appello il diritto di essa lavoratrice a vedersi erogate le mensilità di maggio e giugno 2010, che pure erano state riconosciute dal giudice delegato ed ammesse allo stato passivo. In via preliminare e dirimente, Marras Carmen Maria Novellaha depositato atto di rinuncia al ricorso, in quanto il proprio difensore, in data 31.12.22, si è cancellato dall’Albo e il 25.11.23 è deceduto, così da non aver più interesse a coltivare il presente procedimento.
Stante quanto sopra, il presente giudizio va, pertanto, dichiarato estinto per rinuncia, ex artt. 390 e 391 c.p.c. La mancata predisposizione di difesa scritte da parte dell’Inps esonera il Collegio dal provvedere sulle spese.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEDichiara es