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Ordinanza — n. 23456/2024 — snciv Generato dall'IA

Supreme Court declares appeal extinguished by client's lawyer resignation and subsequent death, ending proceedings without merits review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23456/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the appeal extinguished because the client's lawyer resigned and later died, removing the party's interest in the case. Although the lower courts debated the statute of limitations and social security payments, the procedural defect of the lawyer's death superseded these substantive arguments. The court ruled that the proceedings must end without addressing the merits due to the loss of standing.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.; When a party's lawyer resigns and subsequently dies, rendering the party unable to pursue the claim, the proceedings are extinguished by operation of law.

Parole chiave

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extinguishment of proceedings lawyer resignation death of legal representative loss of interest Article 390 c.p.c. Article 391 c.p.c. social security appeal restituzione dell'indennità per lavoro ridotto

Disposizioni normative citate

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Art. 47 DPR n. 639/70
La Corte d’appello, a sostegno dei propri assunti di accoglimento del gravame dell’Inps, accoglieva invece l’eccezione , sollevata dall’Istituto, di decadenzadella ricorrent e , ex art. 47 del D.P.R.
Art. 2 d.lgs. n. 80/92
Con il secondo motivo la ricorrente prospettano il vizio di violazione di legge, in particolare, la violazione dell’art. 2 del d.lgs.
Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
Atteso che la rinuncia risulta accettata dall’Istituto previdenziale, ai sensi dell’art. 391 comma 4 c.p.c., non si fa luogo ad alcuna pronuncia sulle spese.
art. 391 comma 4 c.p
Atteso che la rinuncia risulta accettata dall’Istituto previdenziale, ai sensi dell’art. 391 comma 4 c.p.c., non si fa luogo ad alcuna pronuncia sulle spese.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 21379-2021 proposto da: CONTI SARA, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato AGOSTINO DESSY; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati VINCENZO TRIOLO, VINCENZO STUMPO, MARIA PASSARELLI, MAURO SFERRAZZA; -controricorrente - avverso la sentenza n. 219/2020 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 03/02/2021 R.G.N. 169/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/03/2024 dal Consigliere Dott.

LUCA SOLAINI. R.G. 21379/21 Oggetto R.G.N.21379/2021 Cron. Rep. Ud.28/03/2024 CC Rilevato che: Con sentenza del 3.2.21 n. 219 , l a Corte d’appello di Cagliari accoglieva la domanda dell’Inps e riformava la sentenza del Tribunale di Cagliari che aveva accolto la domanda di Sara Conti, già dipendent e della società Vol.2 (quest’ultima società,dall’1.5.2010 aveva cessato di corrispondere le retribuzioni ai dipendenti, mentre dal 23.7 2010 la ricorrente ha dichiarato che la prestazione lavorativa era stata sospesa; inoltre, il 29.9.2010 la stessa lavoratrice aveva presentato le dimissioni per giusta causa, ed infine la società era stata dichiarata fallita il 23.12.2010),volta a ottenere l’intervento del Fondo di Garanzia, condannando l’Inps a liquidare in suo favore i crediti da lei vantati, ammessi al passivo della società, incluse le ultime tre mensilità di retribuzione, ex art. 2 del d.lgs. n. 80/92 (maggio, giugno e luglio 2010, quest’ultimo mese riconosciuto dall’Inps), con interessi, dalla data di cessazione del rapporto di lavoro alla data del fallimento.

Il tribunale rigettava l’eccezione di decadenza dall’azione giudiziaria, che aveva sollevato l’Istituto previdenziale ed accoglieva nel merito la domanda della lavoratrice. La Corte d’appello, a sostegno dei propri assunti di accoglimento del gravame dell’Inps, accoglieva invece l’eccezione , sollevata dall’Istituto, di decadenzadella ricorrent e , ex art. 47 del D.P.R. n. 639/70, dall’azione giudiziaria per decorso del termine annuale (in riferimento al mancato percepimento delle ultime tre retribuzioni mensili, prima del fallimento della società ex datrice di lavoro) dalla scadenza del termine per pronunciarsi sul ricorso amministrativo che era stato presentato.

Avverso la sentenza della Corte d’appello, Sara Contiricorre per cassazione, sulla base di due motiv i , mentre l’Inps resiste con controricorso. Il Collegio riserva ordinanza nel termine di sessanta giorni, dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio. Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente deduc e il vizio di violazione di legge, in particolare, la violazione dell’art. 47 del DPR n. 639/70, per erronea individuazione del dies a quo del termine decadenziale di un anno per l’esercizio dell’azione giudiziale: infatti, in conseguenza del rigetto del ricorso amministrativo, oltre il termine fissato di 90 gg., riferito alla domanda di ammissione al Fondo di Garanzia, si sarebbe dovuto applicare il termine decadenziale “residuale” di 300 gg. (di cui alla terza ipotesi dell’art. 47 cit.) dalla presentazione della domanda amministrativa (intesa quale dies a quo ) per la proposizione dell’azione giudiziale, e non il termine di 90 gg. dalla presentazione del predetto ricorso amministrativo (che la Corte territoriale aveva individuato quale dies a quo per calcolare il termine decadenziale di un anno per l’esercizio dell’azione giudiziale).

Con il secondo motivo la ricorrente prospettano il vizio di violazione di legge, in particolare, la violazione dell’art. 2 del d.lgs. n. 80/92, per non aver riconosciuto la Corte d’appello il diritto della ricorrent e a vedersi erogate le mensilità di maggio e giugno 2010, che pure erano state riconosciute dal giudice delegato ed ammesse allo stato passivo. In via preliminare e dirimente, la Sig.ra Sara Contiha depositato atto di rinuncia al ricorso, in quanto il proprio difensore, in data 31.12.22 si è cancellato dall’Albo e il 25.11.23 è deceduto, così da non aver più interesse a coltivare il presente procedimento.

Stante quanto sopra, il presente giudizio va, pertanto, dichiarato estinto per rinuncia, ex artt. 390 e 391 c.p.c. Atteso che la rinuncia risulta accettata dall’Istituto previdenziale, ai sensi dell’art. 391 comma 4 c.p.c., non si fa luogo ad alcuna pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEDichiara estinto i