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Ordinanza — n. 23334/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to cite specific document locations in the appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23334/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Sonia Fiorelli's appeal against the INPS inadmissible. Fiorelli argued that the lower court erred by accepting the INPS's claim without sufficient proof of her increased income, citing specific articles of the Civil and Code of Civil Procedure. The court rejected this because the appeal failed to meet procedural requirements, specifically lacking the precise location of the cited documents within the case file as mandated by the Code of Civil Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 366, comma 1, nn. 4 e 6 c.p.c.; The appeal must include the exact location of cited documents within the file; failure to specify the precise location of the documents in the case file renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissibility appeal Code of Civil Procedure document location citation procedural requirements INPS social security contributory differences case file search computo dei contributi

Disposizioni normative citate

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Art. 2909 c.c.
Art. 112 c.p.c.
Art. 346 c.p.c.
Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
5); che questa Corte ha da tempo chiarito che l’individuazione e l’interpretazione del contenuto della domanda sono attività riservate al giudice di merito e sono sindacabili da questa Corte, quale vizio di nullità processuale ex art. 360, comma 1, n.
Art. 366, comma 1, nn. 4 e 6 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dov
artt. 2909 c.c
che, con l’unico motivo di censura, la ricorrente denuncia violazione degli artt. 2909 c.c., 112 e 346 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 30770 del 2023
Cass. n. 30770 del 2023, sulla scorta, tra le altre, di Cass.
Cass. n. 11103 del 2020
30770 del 2023, sulla scorta, tra le altre, di Cass. n. 11103 del 2020); che, tuttavia, affinché questa Corte possa esercitare tale controllo, è necessario che la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle prescrizioni dettate dagli artt.
Cass. n. 3612 del 2022
Cass. n. 12776 del 2024
Cass. n. 28184 del 2020
3612 del 2022 e 12776 del 2024), ma altresì l’indicazione del luogo del fascicolo processuale e/o di parte in cui essi sono attualmente reperibili (così Cass. n. 28184 del 2020, cui han no dato continuità, tra le più recenti, Cass.
Cass. nn. 42047 del 2021
Cass. nn. 3760e 30378 del 2022
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 36305-2018 proposto da: FIORELLI SONIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 42, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIA COZZI, rappresentata e difesa dall'avvocato FABIO PIERDOMINICI; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, ESTER ADA SCIPLINO, ANTONINO SGROI; -controricorrenti - Oggetto Contributi lavoratori autonomi R.G.N.36305/2018 Cron.

Rep. Ud.30/05/2024 CC avverso la sentenza n. 153/2018 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 02/07/2018 R.G.N. 139/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/05/2024 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 2.7.2018, la Corte d’appello di Ancona, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato l’opposizione proposta da Sonia Fiorelli avverso l’avviso di addebito con cui l’INPS le aveva ingiunto il pagamento di differenze contributive rivenienti da un accertamento di maggior reddito effettuato in suo danno dall’Agenzia delle Entrate, successivamente definito con accertamento per adesione avanti al giudice tributario; che avverso tale pronuncia Sonia Fiorelli ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura, successivamente illustrato con memoria; che l’INPS ha resistito con controricorso; che, chiamata la causa all’adunanza camerale del 30.5.2024, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.);

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con l’unico motivo di censura, la ricorrente denuncia violazione degli artt. 2909 c.c., 112 e 346 c.p.c. per avere la Corte di merito accolto l’appello nonostante che l’INPS non avesse censurato in sede di gravame l’affermazione del giudice di primo grado secondo cui, nel caso di specie, non vi sarebbe stata prova del presupposto del maggior onere contributivo; che, al riguardo, i giudici territoriali, dopo aver rilevato che il gravame dell’INPS era incentrato sul presupposto che l’accertamento per adesione rendesse incontestabile il verbale di accertamento basato sugli studi di settore, che doveva perciò considerarsi prova sufficiente del credito vantato, hanno rigettato l’eccezione di giudicato interno sul rilievo che “nel momento in cui l’INPS invoca la […] sufficienza dell’accertamento ispettivo per sostenere la pretesa contributiva, richiamando il precedente di questa Corte per il quale a fronte di un accertamento fondato su studi di settore grava sul contribuente l’onere di provare che la scarsa redditività sia stata determinata da variabili di mercato o da altri fatti accidentali, contesta direttamente la pronuncia nella parte in cui asserisce che non vi sarebbe prova sufficiente del credito stesso” (così la sentenza impugnata, pag. 5); che questa Corte ha da tempo chiarito che l’individuazione e l’interpretazione del contenuto della domanda sono attività riservate al giudice di merito e sono sindacabili da questa Corte, quale vizio di nullità processuale ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., qualora l’inesatta rilevazione del contenuto della domanda determini un vizio attinente all’individuazione del petitum, sotto il profilo della violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (così da ult.

Cass. n. 30770 del 2023, sulla scorta, tra le altre, di Cass. n. 11103 del 2020); che, tuttavia, affinché questa Corte possa esercitare tale controllo, è necessario che la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle prescrizioni dettate dagli artt. 366, comma 1°, nn. 4 e 6, c.p.c., che impongono non soltanto la trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d’interesse ai fini della censura (così da ult. Cass. nn. 3612 del 2022 e 12776 del 2024), ma altresì l’indicazione del luogo del fascicolo processuale e/o di parte in cui essi sono attualmente reperibili (così Cass. n. 28184 del 2020, cui han no dato continuità, tra le più recenti, Cass. nn. 42047 del 2021, 3760e 30378 del 2022 e 12776 del 2024, già cit.); che, nel caso di specie, tale onere non è stato compiutamente assolto da parte ricorrente, figurando nel ricorso per cassazione soltanto la trascrizione di due brevi excerpta del gravame dell’INPS e non precisandosi in quale luogo del fascicolo processuale e/o di parte esso in atto si troverebbe; che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza; che, in considerazione della declaratoria d’inammissibilità del ricorso, va dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;

P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 1.800,00, di cui € 1.600,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dov