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Ordinanza — n. 23327/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to withdrawal without notification to the opposing party.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23327/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal filed by the National Pension Fund for Commercialists inadmissible because the applicant withdrew the appeal without notifying the opposing party. Although the withdrawal revealed a lack of interest to continue the proceedings, the Court held that such a unilateral act only extinguishes the process if formally notified to the counterparty. Consequently, the appeal was rejected, and the withdrawing party was ordered to pay the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 348-ter c.p.c.; Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002: A unilateral withdrawal of a cassation appeal without notification to the opposing party does not extinguish the proceedings but renders the appeal inadmissible due to the subsequent lack of interest.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal notification requirement lack of interest inadmissibility litigation costs allocation credito di contributi riscossione dei contributi determinazione di contributi provvisori

Disposizioni normative citate

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Art. 348-ter c.p.c.
RILEVATO IN FATTO che, con ordinanza depositata il 26.10.2017, la Corte d’appello di Torino ha dichiarato inammissibile ex art. 348-bis c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
13923 del 2019); che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che vanno poste a carico della parte rinunciante e si liquidano e distraggono come da dispositivo; che l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R.
art. 348-bis c.p
RILEVATO IN FATTO che, con ordinanza depositata il 26.10.2017, la Corte d’appello di Torino ha dichiarato inammissibile ex art. 348-bis c.p.c.
art. 348-ter c.p
RILEVATO IN FATTO che, con ordinanza depositata il 26.10.2017, la Corte d’appello di Torino ha dichiarato inammissibile ex art. 348-bis c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 13923 del 2019
Cass. n. 13923 del 2019); che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che vanno poste a carico della parte rinunciante e si liquidano e distraggono come da dispositivo; che l’art.
Cass. n. 34025 del 2023
Cass. n. 34025 del 2023); P.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 13292-2018 proposto da: CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI (CNPADC), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARBERINI 47, presso lo studio degli avvocati ANGELO PANDOLFO, SILVIA LUCANTONI, che la rappresentano e difendono; -ricorrente - contro BRUGNOLI INNOCENZO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 197, presso lo studio degli avvocati ALBERTO MEZZETTI, MAURO MEZZETTI, che lo rappresentano e difendono unitamente all'avvocato STEFANO TACCHINO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 145/2016 del TRIBUNALE di ASTI, depositata il 14/06/2016 R.G.N. 109/2016;

Oggetto Previdenza autonomi R.G.N.13292/2018 Cron. Rep. Ud.30/05/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/05/2024 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO che, con ordinanza depositata il 26.10.2017, la Corte d’appello di Torino ha dichiarato inammissibile ex art. 348-bis c.p.c. il gravame proposto dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Dottori Commercialisti avverso la sentenza del Tribunale di Asti che aveva accolto la domanda di Innocenzo Brugnoli volta alla declaratoria d’illegittimità delle trattenute a titolo di contributo di solidarietà eseguite dalla Cassa sulla pensione da lui goduta e alla condanna della Cassa medesima alla restituzione dei relativi importi, maggiorati degli accessori di legge; che avverso tale ultima pronuncia la Cassa in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione ex art. 348-ter c.p.c., deducendo sei motivi di censura; che Innocenzo Brugnoli ha resistito con controricorso, successivamente illustrato con memoria; che nelle more della decisione la Cassa ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso per cassazione, avendo preso atto dell’orientamento contrario di questa Corte rispetto alle questioni agitate nel gravame; che, chiamata la causa all’adunanza camerale del 30.5.2024, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.);

CONSIDERATO IN DIRITTO

che la rinuncia al ricorso per cassazione, quale atto unilaterale recettizio, è inidonea a produrre l’effetto tipico dell’estinzione del processo, se non notificata – come nella specie – alla controparte costituita, ma, rivelando il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente a proseguire il giudizio, determina l’inammissibilità del ricorso (così da ult. Cass. n. 13923 del 2019); che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che vanno poste a carico della parte rinunciante e si liquidano e distraggono come da dispositivo; che l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, l. n. 228/2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione (così da ult.

Cass. n. 34025 del 2023); P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 1.800,00, di cui € 1.600,00 per compensi, e si distraggono in favore dei difensor i della parte controricorrente, d