Cassation court dismisses appeal as inadmissible, ruling merit issues on pension error compensation fall to lower courts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible without examining the merits of the compensation claim. The appellant argued that the lower court erred in finding her unexcusable for missing the pension denial appeal deadline due to an INPS communication error. The court ruled that determining whether such an error was excusable is a factual matter exclusively for the trial judge, not a legal question reviewable by the Supreme Court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 3, comma 4, l. n. 241/1990; Art. 47, comma 5°, d.P.R. n. 639/1970; Art. 1218 c.c.: The assessment of whether an entity's erroneous communication of a deadline constitutes an excusable error requiring compensation is a factual issue reserved for the court of first instance and inadmissible for cassation review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 33639-2018 proposto da: ZARROUQI ZHOR, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NIZZA 59, presso lo studio degli avvocati AMOS ANDREONI, ANDREA SERRETI, che larappresentano e difendono; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati PATRIZIA CIACCI, CLEMENTINA PULLI, MANUELA MASSA; -controricorrente - avverso la sentenza n. 20/2018 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 17/05/2018 R.G.N. 920/2016;
Oggetto Risarcimento danni da errata comunicazione INPS R.G.N.33639/2018 Cron. Rep. Ud.30/05/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/05/2024 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 17.5.2018, la Corte d’appello di Bologna ha confermato, con diversa motivazione, la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda risarcitoria proposta da Zharrouqi Zhor nei confronti dell’INPS per averle quest’ultimo erroneamente indicato il termine entro cui impugnare il provvedimento di diniego della prestazione previdenziale già richiesta in via amministrativa e successivamente denegata in via giurisdizionale per avvenuto compimento della decadenza; che avverso tale pronuncia Zharrouqi Zhor ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura, successivamente illustrato con memoria; che l’INPS ha resistito con controricorso; che, chiamata la causa all’adunanza camerale del 30.5.2024, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.);
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’unico motivo di censura, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 3, comma 4, l. n. 241/1990, 47, comma 5°, d.P.R. n. 639/1970, e 1218 c.c., per avere la Corte di merito ritenuto che il fatto che ella fosse assistita da un patronato, che aveva avuto conoscenza del provvedimento di reiezione della domanda, determinasse l’inescusabilità dell’errore in cui era incorsa e dunque l’insussistenza di un affidamento tutelabile ai fini risarcitori; che la censura è palesemente inammissibile, essendo consolidato il principio di diritto secondo cui l’accertamento della sussistenza dei presupposti rilevanti per la configurazione di un affidamento rilevante ai fini risarcitori compete al giudice del merito ed è incensurabile per cassazione se non nei limiti di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c., nella rigorosa interpretazione offertane da questa Corte a far data da Cass.
S.U. n. 8053 del 2014 (cfr. da ult. Cass. nn. 34510 del 2021 e 7545 del 2016); che, conseguentemente, devesi ribadire che, nell’ipotesi in cui un ente previdenziale abbia fornito all’assicurato una erronea indicazione del termine per proporre impugnazione giudiziale, il giudizio circa la sussistenza dei presupposti per la risarcibilità del danno arrecato in seguito all’omessa impugnazione del provvedimento di reiezione nei termini previsti dalla legge –che si concretano nel l’accertamento dell’erronea comunicazione dell’ente, della natura scusabile dell’errore determinato dalla comunicazione e del rapporto di causalità fra errore e scadenza del termine –dà luogo ad un giudizio di fatto che compete in via esclusiva al giudice del merito e che può essere censurabile in cassazione solo nei limiti di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. (v. in tal senso già Cass. n. 11090 del 2007); che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile, nulla statuendosi sulle spese del giudizio di legittimità ex art. 152 att. c.p.c.; che, in considerazione della declaratoria d’inammissibilità del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;
P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a