Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 23277/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to valid settlement agreement and formal withdrawal by the plaintiff.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23277/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the proceedings extinguished after the plaintiff formally withdrew her appeal following a valid settlement agreement. Although the appellant had initially filed a cassation request against a second-instance judgment rejecting her opposition to enforcement, she subsequently signed an accord transattivo defining all dispute aspects. The court ruled that the regularity of this withdrawal and acceptance necessitated the termination of the lawsuit under Article 391 of the Code of Civil Procedure.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 391 c.p.c.; Art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002: A settlement agreement followed by a formal withdrawal and acceptance of the opposing party's position results in the extinction of the judicial proceedings, rendering further litigation impossible.

Parole chiave

Generato dall'IA
settlement agreement extinction of proceedings withdrawal of appeal Code of Civil Procedure transazione giudiziale rigetto definitivo dell'opposizione opposizione al precetto esecutivo ritiro della domanda di revisione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 391, comma primo, c.p.c.
Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
4; 2.alla declaratoria di estinzione consegue la inapplicabilità dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 34025/2023
228 del 2012, in tema di raddoppio del contributo unificato (Cass. n. 34025/2023,Cass.
Cass. n. 33175/2015
34025/2023,Cass. n. 33175/2015);
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 10632-2020 proposto da: CATELLI ANTONELLA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA TRIPOLI 152 presso lo studio dell'avvocato MARIO PIETRUNTI, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro ANDOLFO ROSA, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato NICOLA MANCINI; -controricorrente - avverso la sentenza n. 161/2019 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 09/10/2019 R.G.N. 343/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/07/2024 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA. Rilevato che Oggetto R.G.N.10632/2020 Cron. Rep. Ud.09/07/2024 CC 1. la Corte di appello di Campobasso con la sentenza qui impugnata ha confermato la decisione di primo grado che aveva respinto l’opposizione di Antonella Catelli all’esecuzione proposta nei propri confronti da Rosa Andolfi sulla base di titolo giudiziale divenuto definitivo;

2. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso Antonella Catelli sulla base di due motivi; la parte intimata ha depositato controricorso;

3. parte ricorrente, dato atto della intervenuta stipula di accordo transattivo che aveva definito tutti gli aspetti del contenzioso inter partes, ha depositato atto di rinunzia al ricorso corredato della sottoscrizione per accettazione della parte controricorrente; Considerato che 1.alla stregua di quanto sopra deve ritenersi perfezionata l’accettazione della rinunzia ed essendo rinuncia ed accettazione regolari, dev’essere dichiarata l’estinzione del giudizio, giusta l’art. 391, comma primo, c.p.c. 4; 2.alla declaratoria di estinzione consegue la inapplicabilità dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, in tema di raddoppio del contributo unificato (Cass. n. 34025/2023,Cass. n. 33175/2015);

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del processo. Così deciso