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Ordinanza Interlocutoria — n. 23239/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian court suspends appeal on public sector holiday pay, citing pending EU ruling on financial compensation bans.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 23239/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation suspended the appeal proceedings and ordered a public hearing to address a novel legal issue regarding holiday pay. Cotral S.p.A. argued that as a private company, it was exempt from the ban on financial substitutes for unused holidays, while Cellini claimed the company was a public 'in-house' entity. The court decided to pause the case because the European Court of Justice recently ruled that EU law prohibits such financial bans, necessitating a public examination of the specific facts.

Regesto Legislator

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Art. 5 comma 8 D.L. 95/2012; Art. 7 Directive 2003/88/CE: The Court of Justice of the European Union has ruled that EU law prohibits national legislation banning financial compensation for unused annual leave, requiring a public hearing to determine the applicability of this rule to the specific facts of the case.

Parole chiave

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public holiday pay financial compensation ban in-house public entity EU law supremacy suspension of appeal public hearing order Cotral S.p.A. disposizioni sul trattamento economico

Disposizioni normative citate

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Art. 5 comma 8 D.L. 95/2012
di pagare in favore di Enrico Cellini la somma di € 2.984,04 a titolo di indennità per ferie non godute, permessi non goduti e relative differenze sul T.F.R., ha rigettato l’opposizione di Cotral, fondata sull’art. 5, comma 8, D.L.
Art. 1 comma 2 D.Lgs. 165/2001
1, comma 2, D.Lgs. 165/2001, per aver considerato Cotral come società privata.
Art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.
Con il primo motivo, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n.
Art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.
Con il primo motivo, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n.
Art. 375 comma 2 c.p.c.
Reputa il Collegio che, avuto riguardo alla novità ed alla particolare rilevanza nomofilattica della questione di diritto posta con il ricorso, si rende opportuna la trattazione della causa in pubblica udienza (art. 375, comma secondo, cod.
art. 112 c.p
4, si denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Corte di Giustizia UE, Causa C-218/22, 18 gennaio 2024
Corte di Cassazione, n. 30558/2022
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Testo completo

seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 13491-2023 proposto da: COTRAL S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FILIPPO CORRIDONI 19, presso lo studio dell'avvocato SONJA PUGLIONISI, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro CELLINI ENRICO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 195, presso lo studio degli avvocati FLORIANA NASSO, MARA PARPAGLIONI, che lo rappresentano e difendono; -controricorrente - avverso la sentenza n. 4250/2022 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 13/12/2022 R.G.N. 2310/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/07/2024 dal Consigliere Dott.

ANTONELLA CIRIELLO. Oggetto R.G.N.13491/2023 Cron. Rep. Ud.10/07/2024 CC RILEVATO CHE 1. Con sentenza n. 1474/2019 Il Tribunale di Roma, nel confermare il proprio decreto ingiuntivo nl 5674/2017 con cui aveva ingiunto alla Cotral S.p.A. di pagare in favore di Enrico Cellini la somma di € 2.984,04 a titolo di indennità per ferie non godute, permessi non goduti e relative differenze sul T.F.R., ha rigettato l’opposizione di Cotral, fondata sull’art. 5, comma 8, D.L. 95/2012, che vietava trattamenti economici sostitutivi delle ferie e permessi non goduti per dipendenti pubblici; il tribunale, segnatamente, ha fondato la propria decisione sulla disapplicazione del citato art. 5, per contrasto con la normativa europea in materia di diritto alle ferie;

2. Con sentenza n. 4250 del 13 dicembre 2022, la Corte d’Appello di Roma, ha parzialmente accolto l’appello di COTRAL, modificando il calcolo delle somme dovute a Cellini poiché il primo giudice aveva errato nella determinazione delle stesse, in quanto avrebbe applicato, per calcolare la retribuzione mensile, un divisore diverso da quello previsto dall’art. 15 CCNL del 23.7.1976 (30 invece di 26);

3. La Corte di appello, poi, in accoglimento dell’appello incidentale condizionato del Cellini, ha riconosciuto il diritto di questi alla monetizzazione delle ferie, adottando una diversa ratio decidendi per pervenire all’accoglimento; segnatamente, ha ritenuto irrilevante il giudizio di compatibilità della norma citata (l’art. 5 comma 8, D.L. 95/2012) con la normativa europea, sul rilievo che tale norma non fosse ab origine applicabile al rapporto di lavoro, poiché di diritto privato.

4. Avverso la decisione Cotral spa ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi cui ha resistito con controricorso Enrico Cellini 5. Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc. CONSIDERATO CHE 1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 4, si denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. e la conseguente nullità della sentenza per aver accolto la Corte accolto il ricorso incidentale “condizionato” senza avere preliminarmente esaminato il ricorso principale, violando il principio dispositivo. Con tale decisione, la sentenza impugnata avrebbe omesso di pronunciare sul primo motivo di appello proposto da Cotral S.p.a., eccedendo i limiti della domanda dell'appellante incidentale.

3. Con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3, si deduce la violazione dell’art. 5, comma 8, D.L. 95/2012, e dell’art. 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001, per aver considerato Cotral come società privata. Avrebbe errato la Corte di Appello, nel ritenere che Cotral S.p.a., essendo una società per azioni, non rientrasse nel novero delle amministrazioni pubbliche ai fini dell’applicabilità dell’art. 5, comma 8, D.L. 95/2012, poiché la natura giuridica di società per azioni non esclude automaticamente la qualificazione di ente pubblico.

Al contrario, Cotral S.p.a., in quanto società in house providing della Regione Lazio, dovrebbe essere considerata un ente pubblico, soggetto alle relative disposizioni in materia di pubblico impiego, conformemente a quanto ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità per le società “in house”, considerate soggette alle stesse regole delle amministrazioni pubbliche, inclusi i criteri di reclutamento del personale. La Corte di Appello, inoltre, avrebbe omesso di verificare le ragioni per cui il dipendente non avrebbe potuto godere delle ferie in costanza di rapporto, aspetto rilevante ai fini della monetizzazione.

4. Che questa corte, in giudizio nei confronti della medesima società, tenutosi in udienza pubblica, con sentenza n. 30558/2022 ha affrontato la questione della interpretazione dell’art. 5, comma 8, D.L. 95/2012 in esame; che, nelle more del giudizio, la Corte Europea di Giustizia, con sentenza del 18 gennaio 2024 nella Causa c -218-22 ha ritenuto che l’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, e l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che, per ragioni attinenti al contenimento della spesa pubblica e alle esigenze organizzative del datore di lavoro pubblico, prevede il divieto di versare al lavoratore un’indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali retribuite maturati sia nell’ultimo anno di impiego sia negli anni precedenti e non goduti alla data della cessazione del rapporto di lavoro, qualora egli ponga fine volontariamente a tale rapporto di lavoro e non abbia dimostrato di non aver goduto delle ferie nel corso di detto rapporto di lavoro per ragioni indipendenti dalla sua volontà.

5. Reputa il Collegio che, avuto riguardo alla novità ed alla particolare rilevanza nomofilattica della questione di diritto posta con il ricorso, si rende opportuna la trattazione della causa in pubblica udienza (art. 375, comma secondo, cod. proc. civ.);

P.Q.M.

dispone trattarsi la causa in pubblica udienza e la rinvia a tal fine a nuovo ruolo. Così