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Ordinanza — n. 23219/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses bank's appeal against pension reversal judgment regarding non-compensable debts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23219/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Intesa San Paolo's appeal against a Naples Court of Appeal ruling ordering the bank to pay pension reversal benefits. The lower court found the pensioner's alleged pension debts non-compensable due to the expiration of the limitation period and lack of intent. The Cassation court agreed, ruling that the bank could not rely on the prior judgment between the pensioner and INPS because the bank was not a party to that proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 14 preleggi; Art. 13 l. 412/91; Art. 2033 c.c.; Art. 2909 c.c.: The principle of non-compensable pension debts applies despite exceptional rules, and the bank cannot invoke the effect of a prior judgment between the pensioner and INPS as it was not a party to that litigation.

Parole chiave

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pension reversal benefits non-compensable debts limitation period expiration reflected effect of res judicata bank liability in social security compensazione della rendita retroattività della rendita d'invalidità diritti a pensione

Disposizioni normative citate

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Art. 14 delle preleggi
52 legge 88 del 1989
Art. 13 legge 412 del 1991
In particolare ha ritenuto il credito non compensabile con asseriti debiti per indebito pensionistico del dante causa del pensionato (essendo decorso il termine decadenziale ex art. 13 l.
Art. 2033 c.c.
Art. 2966 c.c.
Art. 112 c.p.c.
Art. 360 c.p.c.
Art. 2909 c.c.
Art. 13 comma 1 quater DPR n.115/02
In particolare ha ritenuto il credito non compensabile con asseriti debiti per indebito pensionistico del dante causa del pensionato (essendo decorso il termine decadenziale ex art. 13 l.
articolo 2033 c.c
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 14724-2019 proposto da: INTESA SAN PAOLO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARBERINI 47, presso lo studio dell'avvocato ANGELO PANDOLFO (c/o SASPI), che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARIALUCREZIA TURCO; -ricorrente - contro DE MARIA PAOLA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 103, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO PALMA, rappresentata e difesa dagli avvocati ERNESTO DE MARIA, LUCA MIGLIORE; -controricorrente - nonchè contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e Oggetto R.G.N.14724/2019 Cron.

Rep. Ud.13/03/2024 CC difeso dagli Avvocati SERGIO PREDEN, LUIGI CALIULO, LIDIA CARCAVALLO, ANTONELLA PATTERI; -resistente con mandato - avverso la sentenza n. 6152/2018 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 06/11/2018 R.G.N. 3807/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/03/2024 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA. RITENUTO CHE: Con sentenza del 6.11.18 la corte d’appello di Napoli, in parziale riforma di sentenza del tribunale della stessa sede del 2014, ha condannato la società in epigrafe al pagamento di euro 59.466 a titolo di pensione di reversibilità (il cui diritto era stato riconosciuto con precedente sentenza passata in giudicato) per il quale l’Inps aveva emesso mandato di pagamento.

In particolare ha ritenuto il credito non compensabile con asseriti debiti per indebito pensionistico del dante causa del pensionato (essendo decorso il termine decadenziale ex art. 13 l. 412/91 e non essendo le relative prestazioni ripetibili per difetto di dolo del pensionato). Ha poi escluso che il giudicato - formatosi in altro giudizio con il solo INPS per il pagamento della prestazione di reversibilità-avesse riguardato la banca. Avverso tale sentenza ricorre la banca per tre motivi, resiste con controricorso il pensionato, l’Inps è rimasto intimato.

Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. CONSIDERATO CHE: Il primo motivo deduce violazione dell’articolo 14 delle preleggi, 52 legge 88 del 19 89 come interpretato dall’articolo 13 legge 412 del 1991, nonché 2033 e 2966 c.c., per avere applicato il principio dell’indebito previdenziale nonostante l’eccezionalità della disciplina rispetto all’articolo 2033 c.c. Il secondo motivo deduce violazione dell’articolo 112 c.p.c., invocato ex numero 4 dell’articolo 360 c.p.c., per difetto di motivazione sull’assenza di dolo e per non aver tenuto conto di prove presuntive offerte.

Il terzo motivo deduce violazione dell’articolo 2909 c.c., per avere trascurato l’efficacia riflessa del giudicato nel giudizio per la prestazione. I primi due motivi,che possono essere trattati insieme per la loro connessione, sono infondati. In disparte ogni considerazione circa la peculiarità del ricorso fatto dalla banca nel disinteresse dell’Inps che aveva già emesso il pagamento per la pensione di reversibilità, la quale solo è oggetto della pronuncia impugnata, i crediti opposti in compensazione (relativo a preteso indebito del pensionato diretto) sono crediti incerti, peraltro non spettanti alla banca ricorrente.

Anche il terzo motivo è infondato, essendo escluso un effetto di giudicato nella pronuncia invocata, per una ragione soggettiva ed oggettiva: sotto il primo profilo, perché la banca non era parte del giudizio, né era avente causa dell’INPS rispetto alla quale possa essere configurabile una efficacia riflessa; sotto il secondo profilo, perché nella sentenza richiamata, per quanto è dato di capire in relazione alle parti di essa che le parti hanno richiamato, non viene escluso affatto l’obbligo della banca. Spese secondo soccombenza. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 6000 per compensi professionali ed euro 200 per esborsi, oltre a spese generali al 15% ed accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma