Cassation court annuls appeal judgment for lack of necessary joinder of third parties in garnishment opposition proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the appeal judgment against INPS regarding a garnishment proceeding against three banks. The lower court had declared the execution procedure illegal because the necessary third-party debtors (the banks) were not joined as co-litigants. The court ruled that such joinder is mandatory by law to ensure procedural integrity and consistency in garnishment oppositions, thereby nullifying the prior judgment and remanding the case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 615 c.p.c.; In garnishment opposition proceedings, necessary joinder of the third-party debtor is always required; absence of such joinder renders the judgment null and void.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 24254-2022 proposto da: SAMSA MARINO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 20, presso lo studio dell'avvocato NICOLA STANISCIA, che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati LIDIA CARCAVALLO, SERGIO PREDEN, GIUSEPPINA GIANNICO, ANTONELLA PATTERI; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1346/2022 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 04/04/2022 R.G.N. 831/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/03/2024 dal Consigliere Dott. GABRIELLA MARCHESE. Oggetto Espropriazione presso terzi. Giudizio di opposizione esecutiva. Litisconsorzio necessario R.G.N.24254/2022 Cron. Rep. Ud.13/03/2024 CC RILEVATO CHE:
1. l'odierno ricorrente esperiva pignoramento presso terzi al fine di ottenere presso gli istituti di credito Unicredit S.p.A, Monte dei Paschi di Siena S.p.Ae BNL S.p.A., la somma dovuta dall'Inps sulla base della sentenza della Corte di appello di Roma nr. 101 del 2007;
2. a seguito di opposizione da parte dell' Istituto Previdenziale, il giudizio era riassunto dinanzi al Tribunale di Roma –sezione lavoro – che, in accoglimento della domanda dell’INPS, dichiarava illegittima la procedura esecutiva: il creditore già era in possesso di un’ordinanza di assegnazione, benché dichiarata inefficace exart. 14 DL nr. 669 del 1996;
3. a vverso la pronuncia proponeva appello il creditore istante. L’impugnazione era respinta dalla Corte di appello di Roma, con la pronuncia indicate in epigrafe;
4. ha chiesto la cassazione della sentenza Marino Sa m sa con due motivi, successivamente illustrati con memoria. Ha resistito l’INPS, con controricorso;
5. il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni dall'adozione della decisione in Camera di consiglio. CONSIDERATO CHE:
6. c on il p rimo motivo – ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. - è dedotta la violazione degli artt. 101, 546, 547 e 615 cod.proc.civ., per violazione del litisconsorzio necessario. Trattandosi di opposizione a espropriazione presso terzi, i terzi pignorati (Unicredit S.p.A, Monte dei Paschi di Siena S.p.A e BNL S.p.A.) sono litisconsorti necessari: gli stessi, invece, non sono stati convenuti in giudizio;
7. c on il s econdo motivo – ai sensi dell’art. 360 nr. 4 cod.proc.civ. -è dedotta la violazione degli artt. 27, 39, 112, 409, 442, 617 e 618 bis cod.proc.civ. Si assume la sussistenza di una litispendenza; 8. è fondato i l rilievo del difetto di integrità del contraddittorio;
9. oggetto del giudizio è una opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 cod.proc.civ. proposta in un processo esecutivo per espropriazione di crediti presso terzi: in tale giudizio non risultanoevocato i terzi pignorati; 10.questa Corte, con decisione valida per tutte le opposizioni esecutive, superando precedenti incertezze, ha affermato il principio per cui « In tema di espropriazione presso terzi, nei giudizi di opposizione esecutiva si configura sempre litisconsorzio necessario fra il creditore, il debitore diretto ed il terzo pignorato» (Cass. nr. 13533 del 2021 e numerose conformi: tra le più recenti, Cass. nr. 2986 del 2023).
Ciò per molteplici ragioni: «di sistema, di semplicità e di coerenza» (così Cass. nr. 13533 cit. e per la più esaustiva illustrazione, in dettaglio, delle suddette ragioni, si fa diretto rinvio alla relativa motivazione); 11.al principio di diritto sopra indicat o va data continuità in questa sede. Il giudizio di merito si è, dunque, svolto in mancanza dei terzi legittimati passivi necessari ; 12.al rilievo del difetto di integrità del contraddittorio nel giudizio di merito (oltre che nel presente giudizio), consegue la dichiarazione di nullità dello stesso giudizio di merito, con rimessione delle parti davanti al giudice originariamente adito affinché, previa regolarizzazione del contraddittorio, sia rinnovata l'attività processuale svolta invalidamente (così Cass. nr. 32445 del 2022:
«la non integrità originaria del contraddittorio, rilevabile d'ufficio anche per la prima volta in sede di legittimità, determina la cassazione delle decisioni di merito, con rinvio ex artt. 383, comma 3, e 354, c.p.c., al giudice di primo grado perché provveda all'integrazione del contraddittorio»); 13.in conclusione, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, la decisione impugnata va annullata, ai sensi dell'art.383, comma 3, cod.proc.civ., con rimessione delle parti davanti al Tribunale di Roma (in termini, Cass. nr. 2986 del 2023), anche per le spese del presente procedimento.
PQM La Corte, in accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo, cassala decisione impugnata, con rimessione delle parti davanti al Tribunale di Rom