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Ordinanza — n. 23186/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to withdrawal, ordering the withdrawing party to pay litigation costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23186/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the appeal process extinguished following the client's formal withdrawal on June 17, 2024. Although the opposing company resisted the withdrawal and insisted on recovering litigation costs, the court ruled that the act of withdrawal alone terminates the proceedings. Consequently, the court ordered the withdrawing client to pay the full litigation expenses to the opposing party.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: The withdrawal of an appeal extinguishes the proceedings regardless of the opposing party's consent, and the withdrawing party remains liable for all litigation costs.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings litigation costs judicial expenses finality of judgment sospensione delle indennità di disoccupazione rinuncia a pretese di salario perdita di lavoro

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
sussistono pertanto i requisiti prescritti dall'art. 390 c.p.c. per la pronuncia di estinzione del processo, con la condanna del rinunciante alle spese del giudizio in favore della controricorrente, a norma dell'art.
Art. 391 c.p.c.
per la pronuncia di estinzione del processo, con la condanna del rinunciante alle spese del giudizio in favore della controricorrente, a norma dell'art. 391, secondo comma c.p.c., con distrazione in favore dei difensori antistatari, secondo la loro richiesta;
Art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002
non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002;
Art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c.
il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c.
art. 390 c.p
sussistono pertanto i requisiti prescritti dall'art. 390 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 18 settembre 2008, n. 23840
Cass. 26 febbraio 2015, n. 3971
23840; Cass. 26 febbraio 2015, n. 3971), nel caso di specie espressamente richiesta;
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 23463-2021 proposto da: FALL FALLOU, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ANDREA MAESTRI; -ricorrente - contro I-LOG SOC. COOP., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CIPRO 47, presso lo studio dell'avvocato MARIO PISELLI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati MORENO PESARESI, PAOLO LOMBARDINI; -controricorrente - Oggetto Estinzione processo per rinuncia R.G.N.23463/2021 Cron.

Rep. Ud.26/06/2024 CC avverso la sentenza n. 560/2021 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 08/07/2021 R.G.N. 529/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/06/2024 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI. PREMESSO CHE 1. con sentenza8 luglio 2021, la Corte d’appello di Bologna ha rigettato l’appello principale di Fall Fallou e condannato il lavoratore alla rifusione delle spese del giudizio di primo grado in favore della società datrice: così riformando in punto spese di giudizio la sentenza di primo grado (che le aveva invece compensate tra le parti), di rigetto della sua impugnazione del licenziamento per giustificato motivo soggettivo intimatogli il 13 luglio 2018 per decadenza;

2. con atto notificato il 3 settembre 2021, il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, cui la società ha resistito con controricorso;

3. prima dell’odierna adunanza, il ricorrente ha notificato atto di rinuncia in data 17 giugno 2024, sottoscritto dal suo difensore munito di idonea procura speciale, cui la controricorrente non ha aderito, insistendo con nota del 19 giugno 2024 per la condanna di controparte alla rifusione, in proprio favore, delle spese del giudizio, con distrazione in favore dei difensori antistatari;

4. l'atto di rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del processo anche in assenza di accettazione della parte cui sia stato notificato, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata ed il conseguente venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione, rimanendo, comunque, salva la condanna del rinunciante alle spese del giudizio (Cass. 18 settembre 2008, n. 23840; Cass. 26 febbraio 2015, n. 3971), nel caso di specie espressamente richiesta;

5. sussistono pertanto i requisiti prescritti dall'art. 390 c.p.c. per la pronuncia di estinzione del processo, con la condanna del rinunciante alle spese del giudizio in favore della controricorrente, a norma dell'art. 391, secondo comma c.p.c., con distrazione in favore dei difensori antistatari, secondo la loro richiesta;

6. non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002;

7. il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c.

P.Q.M.

La Corte Visti gli artt. 390 e 391 c.p.c. dichiara estinto il processo e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi e € 3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura del 15 % e accessori di legge, con distrazione in favore dei dife