Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to material error, not nullity, in public health contract dispute.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs. The appellant argued for a specific salary classification date, but the lower court's judgment contained a material error regarding the start date of the right to an allowance. The court ruled that because the reasoning and decision were otherwise consistent, the discrepancy constituted a correctable material error rather than a nullity, thus barring the direct challenge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 1, lett. b) c.p.c.; Art. 360, n. 1, lett. c) c.p.c.: A discrepancy between the reasoning and the operative part of a judgment, where the reasoning supports the decision objectively, constitutes a material error rather than a nullity, rendering a direct appeal for nullity inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 543/2019R.G. proposto da ANTONIO TURSI, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,domicilio digitale presso PEC caniglia.carlo@coabrindisi.legalmail.it, rappresentato e difeso dall'avvocato CANIGLIA CARLO –ricorrente – contro ASL BRINDISI, in persona del legale rappresentante pro tempore, ed elettivamente domiciliat a in ROMA VIA EMANUELE FILIBERTO N. 191, presso lo studio dell’avvocato CURSARO PAOLA ERSILIA Oggetto: Lavoro pubblico contrattualizzato – Servizio sanitario nazionale - P ersonale dipendente -Art. 19, lett. b), del C.C.N.L. comparto sanità 2002 - 2005 - Passaggio al livello economico Ds - Condizioni R.G.N. 543/2019 Ud. 04/07/2024CC AULA B Sez.
S4/L- R.G. 543/2019 – CC 04/07/2024 - Pagina nr. 2 di 8 rappresentata e difes a dagli avvocati GALASSI VALERIA e MOTTA CATALDO –controricorrente – avverso la sentenza della Corte d'appello Lecce n. 818/2018 depositata il 20/06/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 04/07/2024dal Consigliere Dott. Federico Rolfi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza n. 818/2018, pubblicata in data 20 giugno 2018, la Corte d’appello di Lecce, decidendo in sede di rinvio ex art. 384 c.p.c. a seguito dell’ordinanza di questa Corte n. 11486/2015, nella regolare costituzione di ANTONIO TURSI e ASL BRINDISI,ha respinto l’appello principale proposto da ASL BRINDISI ed accolto l’appello incidentale proposto da ANTONIO TURSI avverso la sentenza del Tribunale di Brindisi n. 3979/2012 del 20 novembre 2012.
2. ANTONIO TURSI aveva adito il Tribunale di Brindisi, riferendo: di essere dipendente della ASL di Brindisi in qualità di tecnico per la prevenzione, inquadrato nella categoria C del contratto collettivo, e successivamente transitato nella categoria D con decorrenza dal 1° settembre 2001, a seguito della equiparazione fra le categorie C e D disposta dagli artt. 8 e 9 del CCNL del 20 settembre 2001; d'aver svolto funzioni di coordinamento negli anni precedenti al 31 agosto 2001 ed anche dopo tale data; d'aver ottenuto il formale riconoscimento delle funzioni di coordinamento con inquadramento nella categoria D del contratto collettivo.
Aveva quindi chiesto accertarsi il proprio diritto ad essere inquadrato nel livello economico DS con decorrenza dal 1° settembre Sez. S4/L- R.G. 543/2019 – CC 04/07/2024 - Pagina nr. 3 di 8 2003, con ogni conseguenza giuridica ed economica, ivi compreso il diritto a percepire l'indennità di coordinamento, stante il riconoscimento dell'effettivo svolgimento di fatto delle funzioni di coordinamento da parte della ASL, ai sensi dell'art. 10 del CCNL del 20 settembre 2001.
3. La vicenda processuale si era poi sviluppata: - nella sentenza del Tribunale di Brindisi n. 3979/2012 del 20 novembre 2012, la quale, in parziale accoglimento della domanda, aveva dichiarato il diritto di ANTONIO TURSI ad essere inquadrato nel livello economico DS con decorrenza dal 1° settembre 2003; - nella sentenza della Corte d’appello di Lecce n. 3267/2013 del 23 settembre 2013, la quale aveva respinto l’appello principale di ASL BRINDISI ed accolto l’appello incidentale di ANTONIO TURSI, confermando la sentenza del Tribunale nella parte in cui avevariconosciuto all’odierno ricorrente il diritto ad essere inquadrato nel livello economico DS a decorrere dal 1° settembre 2003, ma accertando il diritto del lavoratore a percepire l'indennità di coordinamento con decorrenza dal 1° settembre 2001; - nell’ordinanza di questa Corte n. 11486/2015, la quale, in accoglimento del ricorso di ASL BRINDISI, aveva cassato la decisione d’appello, rimettendo al giudice del rinvio l’accertamento dell’esistenza, alla data del 31 agosto 2001, di un formale conferimento ad ANTONIO TURSI dell’incarico di coordinamento.
4. La Corte d’appello di Lecce ha nuovamente disatteso l’appello principale di ASL BRINDISI e invece accolto l’appello incidentale di ANTONIO TURSI, riconoscendo a quest’ultimo “le funzioni di Sez. S4/L- R.G. 543/2019 – CC 04/07/2024 - Pagina nr. 4 di 8 coordinamento, nella misura prevista dalla contrattazione collettiva di settore, a far data dal 1/9/2003”, con le conseguenti condanne nei confronti di ASL BRINDISI La Corte territoriale, infatti, ha ritenuto la sussistenza di un formale atto di conferimento delle funzioni di coordinamento sulla base di una nota del 18 luglio 2002 a firma del Direttore del Dipartimento di Prevenzione, emessa in risposta ad una richiesta del Dirigente Area Gestione personale. Ha quindi concluso che al lavoratore dovevano riconoscersi sia l’indennità di coordinamento prevista dalla contrattazione collettiva sia l’inquadramento allivello DS con decorrenza dal 1° settembre 2003.
5. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Lecce ricorre ora ANTONIO TURSI. Resiste con controricorso ASL BRINDISI.
6. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c. CONSIDERATOIN DIRITTO 1. Il ricorso è affidato a due motivi. 1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 116 c.p.c.; 10, CCNL 20 settembre 2001, II biennio economico 2000-2001. Il ricorrente impugna la decisione della Corte leccese nella parte in cui quest’ultima ha riconosciuto il suo diritto alla percezione dell’indennità di coordinamento con decorrenza dal 1° settembre 2003 anziché dal 1° settembre 2001.
Argomenta, in particolare, il ricorso che tale decisione si porrebbe in contrasto con la previsione di cui all’art. 10, CCNL 20 settembre Sez. S4/L- R.G. 543/2019 – CC 04/07/2024 - Pagina nr. 5 di 8 2001, II biennio economico 2000-2001 e peraltro sarebbe affetta da un errore di percezione e di lettura degli atti. 1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce: - in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 10, CCNL 20 settembre 2001, II biennio economico 2000-2001 e 36 Cost.; - in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di fatti decisivi nonché “vizio di difetto ed illogicità della motivazione”.
Sempre con riferimento al riconoscimento del diritto alla percezione dell’indennità di coordinamento con decorrenza dal 1° settembre 2003 anziché dal 1° settembre 2001, il ricorrente censura la decisione impugnata in quanto la stessa sarebbe caratterizzata da un vizio logico di motivazione, non essendo possibile stabilire sulla base di quale criterio la Corte sarebbe giunta alle proprie conclusioni.
2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Si deve osservare, in via preliminare, che, a quanto emerge dagli atti – si veda no sia la sintesi offerta nella decisione impugnata (pag. 2, primo capoverso, quintultima riga) sia il controricorso di ASL BRINDISI (pagg. 2 e 13) –fu proprio l’odierno ricorrente a domandare, nelproprio originario atto introduttivo, il riconoscimento dell’indennità di coordinamento con decorrenza dal 1° settembre 2003, di talché si potrebbe dire che la decisione della Corte d’appello risulta del tutto conforme al petitum originario. 2.2.
Operata tale premessa, si deve rilevare che nella decisione impugnata, invero, la Corte territoriale ha dichiarato di accogliere l’appello incidentale dello stesso ANTONIO TURSI, affermando il diritto di quest’ultimo al riconoscimento dell’indennità di coordinamento con decorrenza dal 1° settembre 2003(pag. 5, inizio paragrafo 2 ma anche Sez. S4/L- R.G. 543/2019 – CC 04/07/2024 - Pagina nr. 6 di 8 pag. 6 terzultimo paragrafo) e quindi individuando la medesima decorrenza che era già stata stabilita dal Tribunale di Brindisi, laddove il gravame incidentale dell’odierno ricorrente miravaad individuare la ben diversa decorrenza dal 1° settembre 2001. 2.3.
Si deve, quindi, constatare l’esistenza di un contrasto che tuttavia si pone non tra dispositivo e motivazione , bensì tra una motivazione ed un dispositivo reciprocamente coerenti e la mera indicazione temporale della decorrenza del diritto da essi riconosciuto, risultando solo tale indicazione distonica rispetto a quanto invece desumibile concordemente sia dalla motivazione sia dal dispositivo. L’evidente contraddittorietà tra il percorso della motivazione nonché l’affermazione di accoglimento dell’appello incidentale in dispositivo,da un lato, e l’individuazione della data di decorrenza del diritto all’indennità, dall’altro, valgono, quindi, ad escludere la sussistenza dell’ipotesi di nullità della decisione ed evidenziano piuttosto che quest’ultima risulta affetta da un mero errore materiale , profilo, quest’ultimo, che non può essere dedotta come vizio della decisione in sede di legittimità.
Come da questa Corte già chiarito, infatti, nell’ipotesi in cui sussista una parziale coerenza tra dispositivo e motivazione, divergenti solo da un punto di vista quantitativo, e la seconda inoltre sia ancorata ad un elemento obiettivo che inequivocabilmente la sostenga (sì da potersi escludere l'ipotesi di un ripensamento del giudice), viene a configurarsi l'ipotesi legale del mero errore materiale, con la conseguenza che, da un lato, è consentito l'esperimento del relativo procedimento di correzione e, dall'altro, deve qualificarsi come inammissibile l'eventuale impugnazione diretta a far valere la nullità della sentenza asseritamente dipendente dal contrasto tra dispositivo e motivazione(Cass.
Sez. L, Sentenza n. 18090 del 27/08/2007; Cass. Sez. S4/L- R.G. 543/2019 – CC 04/07/2024 - Pagina nr. 7 di 8 Sez. L, Sentenza n. 27591 del 14/12/2005; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18202 del 03/07/2008).
3. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile , con conseguente condanna del ricorrent e alla rifusione in favore d ella controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo.
4. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).
P. Q. M. La Corte, dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente a rifondere a lla controricorrent e le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 1.700,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dallaL. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comm