Italian Supreme Court dismisses appeal due to voluntary withdrawal of action by the plaintiff.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the proceedings extinguished following the plaintiff's voluntary withdrawal of the appeal. Although the lower court had confirmed the plaintiff's claim for tax withholding against the association, the plaintiff submitted a formal request to abandon the action before the hearing. The court ruled that this withdrawal, accepted by the opposing party, legally terminates the process under the Civil Code without further adjudication on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.: The withdrawal of an appeal by the appellant, accepted by the respondent, results in the extinction of the proceedings without the need for a ruling on costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 15747-2021 proposto da: PEREZ FORTUNATO, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO GEMELLI; -ricorrente - contro ASSOCIAZIONE CENTRO ELIS, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA CONCILIAZIONE 10, presso lo studio legale TOFFOLETTO DE LUCA TAMAJO E SOCI, rappresentata e difesa dagli avvocati RAFFAELE DE LUCA TAMAJO, BENEDETTA GAROFALO, FEDERICA PATERNO'; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1278/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 01/04/2021 R.G.N. 1490/2019;
Oggetto RINUNZIA R.G.N.15747/2021 Cron. Rep. Ud.10/07/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/07/2024 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH. RILEVATO IN FATTO E IN DIRITTO CHE 1. la Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza di prime cure ed ha dichiarato insussistente il diritto vantato da Fortunato Perez nei confronti dell’Associazione Centro ELIS a titolo di ritenuta di imposta sulla somma lorda di euro 45.121,76 a fronte dell’avvenuto pagamento di euro 39.575,67 netti al lavoratore nonché di euro 10.408,84 all’Agenzia delle Entrate;
2. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso Fortunato Perez; l’Associazione ha resistito con controricorso;
3. in corso di causa, prima dell’udienza di discussione, il ricorrente ha depositato istanza di “rinunzia agli atti e all’azione” accettata dall’Associazione, deducendo di aver stipulato una transazione in data 8.5.2024;
4. osserva il Collegio che la rinuncia al ricorso comporta l'estinzione del processo ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., ed avendo prestato adesione scritta la controparte con il relativo difensore ne consegue che non deve pronunciarsi sulle spese ai sensi dell'art. 391 c.p.c., comma 4 c.p.c. (cfr., ex plurimis, Cass.n. 8115/2006)
P.Q.M.
LA CORTE dichiara estinto il giudizio; nulla spese. Così deciso in Roma, nel