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Ordinanza — n. 23046/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses INPS appeal, upholding pension adjustment 'golden clause' application until 1997.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23046/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation rejected the INPS's cassation appeal against a lower court ruling that ordered pension adjustments for the deceased. While the INPS argued that the 'golden clause' mechanism should have ceased on January 1, 1998, the court found the lower court's calculation period extending to 2010 legally inconsistent with the statutory freeze. Consequently, the judgment was quashed and remanded for recalculation, strictly limiting the retroactive adjustment to the period ending December 31, 1997.

Regesto Legislator

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Art. 59, comma 4 della legge n. 449 del 1997; Art. 11 D.Lgs. n. 503 del 1992: The statutory freeze on pension adjustment mechanisms effective January 1, 1998, prohibits the automatic application of the 'golden clause' for periods subsequent to that date, requiring courts to limit such calculations strictly to the pre-freeze period.

Parole chiave

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pension adjustment mechanism golden clause regulation statutory freeze date INPS liability cassation quashing adeguamento della rendita aumento della rendita di invalidità mantenimento della previdenza

Disposizioni normative citate

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Art. 59, comma 4 della legge n. 449 del 1997
con l’unico motivo di ricorso, l’Istituto denuncia la violazione dell'art. 59, comma 4, della legge nr.
Art. 11 D.Lgs. n. 503 del 1992
449 del 1997 che a decorrere dal 1° gennaio 1998 ha bloccato meccanismi di adeguamento diversi da quello generalizzato di cui all'art. 11 D.Lgs.

Giurisprudenza citata

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Cass. nr. 20698 del 2015
Cass. nr. 20680 del 2020
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 2809-2019 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPINA GIANNICO, ANTONELLA PATTERI, LUIGI CALIULO, SERGIO PREDEN; -ricorrente - contro PADULA STEFANO, in qualità di erede di PADULA MARIO, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 326, presso lo studio dell'avvocato STEFANO GUADAGNO, (Studio SCOGNAMIGLIO), rappresentato e difeso dall'avvocato VINCENZO MARINO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 512/2018 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 22/10/2018 R.G.N. 23/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/03/2024 dal Consigliere Dott. GABRIELLA MARCHESE. Oggetto Meccanismo adeguamento pensioni “ clausolad’oro” Operatività fino al 31.12.1997 R.G.N.2809/2019 Cron. Rep. Ud.13/03/2024 CC RILEVATO CHE:

1. l a Corte di appello di Torino, in sede di rinvio da Cass.nr. 20698del 2015, per quanto qui solo rileva, ha disposto l'applicazione, sulla pensione del dante causa dell'odierno controricorrente, della «clausola oro» di cui all'art. 30 del regolamento ENPI. In funzione di tale riconoscimento, ha disposto una consulenza tecnica che, in esecuzionedei criteri forniti, ha calcolato le differenze maturatein complessivi euro 429.001,15, importo in relazione al quale la Corte territoriale ha poi emesso pronuncia di condanna in danno dell’INPS;

2. a vverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'Inps con un unico motivo;

3. ha resistito, con controricorso, la parte in epigrafe;

4. il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni dall'adozione della decisione in Camera di consiglio. CONSIDERATO CHE:

5. con l’unico motivo di ricorso, l’Istituto denuncia la violazione dell'art. 59, comma 4, della legge nr. 449 del 1997 che a decorrere dal 1° gennaio 1998 ha bloccato meccanismi di adeguamento diversi da quello generalizzato di cui all'art. 11 D.Lgs. nr. 503 del 1992,collegato alle variazioni del costo della vita;

6. s econdo l' I nps , i giudici di merito , nel rideterminare il trattamento pensionistico spettante al dante causa, avrebbero disatteso la disciplina di riferimento e i principi di diritto di questa Corte, applicando la cd. «clausola oro»anche per il periodo successivo al 1° gennaio 1997 ovvero fino al novembre 2010. A vrebbero dovuto , invece , limitar e il meccanismo rivalutativo al 31 dicembre del 1997;

7. il motivo è fondato nei termini che seguono;8. va, innanzitutto , chiarito che la sentenza rescindente non pone vincoli in relazione al profilo che qui occupa, rimettendo alla Corte di merito di riesam inare la fattispecie concreta e verificare l’applicazione della «clausola oro»( che stabilisce la riliquidazione della pensione, in conseguenza di variazioni nelle retribuzioni pensionabili del personale) alla stregua del principio per cui essa opera anche se il nuovo inquadramento (e quindi la diversa retribuzione) è attribuito al lavoratore con provvedimento organizzativo intervenuto dopo il collocamento in quiescenza, purché il nuovo inquadramento corrisponda al l'effettivo esercizio delle relative funzioni, durante il servizio;

9. l a pronuncia rescindente non si è occupata affatto del periodo in relazione al quale ha operato il sistema di adeguamento della «clausola d’oro». A tale proposito, deve allora ricordarsi che la legge n r . 449 del 1997, art. 59,comma 4, ha stabilito la soppressione, a decorrere dal 1° gennaio 1998, dei meccanismi di adeguamento diversi da quello previsto dalD.Lgs. nr. 503 del 1992, art. 11, anche se collegati all'evoluzione delle retribuzioni del personale in servizio. Ciò impedisce, a partire dalla suddetta data, la riliquidazione automatica, ai sensi delle disposizioni regolamentari,dei trattamenti pensionistici dei dipendenti (v., tra le altre, Cass. nr. 20680 del 2020) e, dunque, l’operatività del meccanismo di cui di discute; 10.la sentenza impugnata , invece, dopo aver riportato i quesiti formulati al CTUe affermato di prestare adesione alle conclusioni peritali, ha quantificato un importo «per differenze pensionistiche spettanti dall’ 1.1. 1 991 al 30.11.2010 – mese del decesso- pari a Euro 429.001,15 » (v. pag. 19 della pronuncia impugnata); per tale somma, ha poi pronunciato condanna;11.per come espressasi, la statuizione che quantifica le differenze anche in relazione ad un periodo successivo al 31.12.1997, si pone in contrasto con la normativa indicata e con la regola iuris affermata da questa Corte; 12.pertanto, il ricorso è da accogliere e, per l'effetto, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione, perché proceda al calcolo degli importi dovuti, limitando l’operatività del meccanismo di adeguamento del trattamento pensionistico, in virtù della «clausola d’oro», al 31 dicembre 1997; 13.al giudice designato va rimessa anche la regolazione delle spese del presente giudizio.

PQM La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia,anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d'Appello di Torin