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Ordinanza — n. 23036/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses pension appeal due to untimely filing exceeding six-month statutory limit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23036/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because it was filed after the expiration of the six-month statutory deadline. The appellant, Ugo Viglione, sought reinstatement of minimum pension integration against INPS, but the appeal was submitted months after the appellate judgment's publication. The court rejected the argument for suspending time limits during holiday periods, ruling that the strict six-month rule applied to social security cases.

Regesto Legislator

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Art. 327, primo comma, cod. proc. civ.; Art. 46, comma 17, legge 69/2009: The six-month deadline for filing a cassation appeal is mandatory and cannot be suspended during holiday periods in social security disputes.

Parole chiave

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cassation appeal statutory deadline social security law holiday suspension inadmissible appeal reintegrazione dei beneficiari di una rendita divieto di accettare decorazioni da uno Stato estero diritti a pensione

Disposizioni normative citate

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Art. 327, primo comma, cod. proc. civ.
Trova dunque applicazione l’art. 327, primo comma, cod. proc. civ., nella formulazione modificata dall’art.
Art. 46, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69
civ., nella formulazione modificata dall’art. 46, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n.
Art. 58, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69
Invero, in forza della disciplina intertemporaledettata dall’art. 58, comma 1, della medesima legge n.
Art. 73, terzo comma, Cost.
e dell’applicabilità dell’art. 73, terzo comma, Cost., che sancisce in linea generale l’entrata in vigore delle leggi il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che non sia diversamente disposto.
Art. 1 e 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742
375, secondo comma, numero 4-quater, e 380-bis.1., primo comma, cod.
Art. 375, secondo comma, numero 4-quater, cod. proc. civ.
Art. 380-bis.1., primo comma, cod. proc. civ.
6.–Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi al termine della camera di consiglio (art. 380-bis.1., secondo comma, cod.
Art. 380-bis.1., secondo comma, cod. proc. civ.
6.–Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi al termine della camera di consiglio (art. 380-bis.1., secondo comma, cod. proc. civ.).
Art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R.
art. 24 Cost
La memoria illustrativa (pagina 2), lungi dal confutare la tardività del ricorso,si limita a sollecitare a questa Corte «una lettura ontologica e non meramente formale»della disciplina attinente alla sospensione feriale dei termini processuali e paventa un contrasto con l’art. 24 Cost.

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. VI-L, 18 luglio 2018, n. 19079
Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315
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Testo completo

ul ricorso 31160-2018proposto da VIGLIONE UGO, rappresentatoe difeso, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dagli avvocati FRANCESCO DI STAZIO e SALVIO DE MEGLIO, domiciliati presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE– ricorrent e – contro ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al ricorso notificato, dagli avvocati SERGIO PREDEN, LUIGI CALIULO, ANTONELLA PATTERI, LIDIA CARCAVALLO, con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29 – controricorrente – per la cassazione della sentenza n. 928 del 201 8 della C ORTE D’APPELLO DI NAPOLI , depositata il 14 marzo 201 8 (R.G.N. 8039/2013).

R.G.N.31160/2018 Cron. Rep. C.C. 29/02/2024 giurisdizione Integrazione al minimo della pensione in regime di pro rata internazionale. -2 - Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio del 29 febbraio2024 dal Consigliere A ngelo Cerulo. FATTI DI CAUSA 1.–Il signor Ugo Viglione ricorre per cassazione, sulla base di due motivi,contro la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 928 del 2018, che, in riforma della pronuncia del Tribunale della medesima sede, ha accolto il gravame dell’INPS e ha respinto la domanda di ripristino dell’integrazione al minimo sulla pensione in regime di pro rata internazionale. 2.– L’INPS resiste con controricorso , notificato il 15 novembre 2018. 3.–La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, secondo comma, numero 4-quater, e 380-bis.1., primo comma, cod. proc. civ. 4.–Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. 5–Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa, in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio. 6.–Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi al termine della camera di consiglio (art. 380-bis.1., secondo comma, cod. proc. civ.).

RAGIONI DELLA DECISIONE 1.–È pregiudiziale l’esame dell’eccezione di tardività del ricorso per cassazione, sollevata dalla parte controricorrente. 1.1.–L’eccezione si rivela fondata. 1.2.–È lo stesso ricorrente a dedurre che il giudizio di primo grado è stato incardinato il 28 novembre 2012 (pagina 3 del ricorso per cassazione). Trova dunque applicazione l’art. 327, primo comma, cod. proc. civ., nella formulazione modificata dall’art. 46, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69, che così stabilisce: «Indipendentemente dalla notificazione, l’appello, il ricorso per Cassazione e la revocazione per i -3 - motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell’articolo 395 non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza».

Invero, in forza della disciplina intertemporaledettata dall’art. 58, comma 1, della medesima legge n. 69 del 2009, la disposizione che sancisceil più esiguo termine semestrale per la proposizione del ricorso per cassazione si applica ai giudizi instaurati, come si riscontra nel caso di specie,dopo l’entrata in vigore della legge. Entrata in vigore che dev’essere ancorata al 4 luglio 2009, alla stregua della pubblicazione della legge n 69 del 2009 sulla Gazzetta Ufficiale del 19 giugno 2009 (n. 140) e dell’applicabilità dell’art. 73, terzo comma, Cost., che sancisce in linea generale l’entrata in vigore delle leggi il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che non sia diversamente disposto. 1.3.– Nel computo del termine, occorre considerare che alle controversie in materia di previdenza, contraddistinte da esigenze di speditezza e di concentrazione, non si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, prevista dagli artt. 1 e 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 (Cass., sez.

VI-L, 18 luglio 2018, n. 19079). Dagli atti di causa emerge che la sentenza d’appello è stata pubblicata il 14 marzo 2018 e che il ricorso per cassazione è stato notificato soltanto il 10 ottobre 2018, allorché l’invalicabile termine semestrale era già infruttuosamente decorso. 1.4. – La sequenza degli antefatti processuali, ricostruita nel controricorso (pagina 3) e corroborata dalla documentazione acquisita, non è stata contraddetta dalla parte ricorrente. La memoria illustrativa (pagina 2), lungi dal confutare la tardività del ricorso,si limita a sollecitare a questa Corte «una lettura ontologica e non meramente formale»della disciplina attinente alla sospensione feriale dei termini processuali e paventa un contrasto con l’art. 24 Cost. e con le «norme internazionali e comunitarie in materia». -4 - La lettura alternativa, nondimeno, non è sorretta da argomenti che inducano a rimeditare la consolidata giurisprudenza di questa Corte in tema d’inapplicabilità della sospensione alle controversie previdenziali.

Né il dubbio di legittimità costituzionale della disciplina di legge, soltanto adombrato, è avvalorato da rilievi che valgano a dargli una più solida consistenza. 2.– Alla luce dei rilievi svolti, il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile. 3. –Le spese del presente giudizio, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza. 4.–La declaratoria d’inammissibilità del ricorso, proposto dopo il 30 gennaio 2013, impone di dare atto dei presupposti per il sorgere dell’obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto(Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Cortedichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 1.000,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.