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Ordinanza — n. 23021/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses teacher's appeal for readmission to competitive lists due to missed statutory deadline for reapplication.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23021/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Deborah Liguori's appeal against the dismissal of her request to be readmitted to teacher competitive lists. The lower courts correctly applied the law requiring a specific application for readmission after removal from lists, noting Liguori failed to submit one within the required timeframe. The court affirmed that judicial review cannot substitute for the mandatory administrative act of reapplication, leading to the dismissal of the case.

Regesto Legislator

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Art. 1 comma 1 bis del d.l. n. 97/2004; Art. 1 comma 605 della l. n. 296/2006: The statutory requirement for a specific application to be readmitted to competitive lists after removal is mandatory; judicial review cannot substitute for this administrative act if the deadline for reapplication has passed.

Parole chiave

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competitive lists readmission teacher personnel updates mandatory application requirement statutory deadline expiration judicial review limits administrative procedure law competitive exam lists valutazione del reinserimento

Disposizioni normative citate

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Art. 1 comma 1 bis del d.l. n. 97/2004 conv. in l. n. 143/2004
La Corte territoriale rilevavache l’art. 1, comma 1 bis , del d.l.
Art. 1 comma 605 della l. n. 296/2006
La Corte territoriale rilevavache l’art. 1, comma 1 bis , del d.l.
Art. 112 cod. proc. civ.
Con l’unico articolato motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia su un motivo di appello in relazione all’art.
Art. 360 n. 4 cod. proc. civ.
per omessa pronuncia su un motivo di appello in relazione all’art. 360, n.
Art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002
4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 112 cod. proc. civ
Con l’unico articolato motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cons. Stato, sez. VI, n. 3658 del 2014
Cons. Stato, sez. VI, n. 3658 del 2014; Cons.
Cons. Stato, VI, n. 3323 del 2017
3658 del 2014; Cons. Stato, VI, n. 3323 del 2017; Cons.
Cons. Stato, sez. VI, n. 5281 del 2017
3323 del 2017; Cons. Stato, sez. VI, n. 5281 del 2017).
Cass., Sez. Un., n. 16756 del 2014
Cass., Sez. Un., n. 16756 del 2014, n.
Cass., Sez. Un., n. 25773 del 2015
Cass., S.U., n. 4315/2020
Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., S.U., n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art.
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Testo completo

a seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8661/2019 R.G. proposto da: LIGUORI DEBORAH, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA EUCLIDE N. 2, presso lo studio dell’AVV. EMANUELE VERGHINI, rappresentata e difesa dall’AVV. ANTONIO BIANCHI; -ricorrente - contro MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro - tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI, N. 2 domicilia ope legis; Dott.ANNALISA DI PAOLANTONIO - Presidente - Dott.

CATERINA MAROTTA - Consigliere rel. - Dott. ANDREA ZULIANI - Consigliere - Dott.NICOLA DE MARINIS - Consigliere - Dott. FABRIZIO GANDINI - Consigliere - Oggetto: Personale docente - graduatorie ad esaurimento - richiesta di reinserimento RGN 8661/2019 Pag.-resistente con procura - nonché contro UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA - AMBITO TERRITORIALE DI SALERNO; -intimato - avverso la sentenza n. 471/2018 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 17/09/2018 R.G.N. 118/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/06/2024 dal Consigliere Dott.

CATERINA MAROTTA. RILEVATO CHE 1. La Corte d’appello di Salerno , adita da Deborah Liguori, confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva respinto il ricorso proposto dalla Liguori nei confronti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dell’Ufficio Scolastico regionale per la Campania - Ambito territoriale di Salerno, inteso ad ottenere l’accertamento del suo diritto ad essere nuovamente inserita nelle graduatorie ad esaurimento per le classi di concorso Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria in occasione delle operazioni di aggiornamento disposte per il triennio 2014/2017.

2. La Corte territoriale rilevavache l’art. 1, comma 1 bis , del d.l. n. 97/2004 conv. in l. n. 143/2004 prescrive che il reinserimento avvenga “a domanda” occorrendo, cioè, che il depennato (ossia “cancellato”) dalle graduatorie ad esaurimento per omessa presentazione della domanda di permanenza eserciti il proprio diritto di reinserimento mediante la presentazione di apposita domanda che, nella specie non era stata presentata né prima né dopo la scadenza del termine per l’aggiornamento per il triennio 2014/2017. Aggiungeva che non poteva il ricorso giurisdizionale valere quale presentazione di domanda di reinserimento essendo avvenuta il RGN 8661/2019 Pag.16/3/2016 e cioè dopo il termine di aggiornamento per il triennio 2014/2017.

3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Deborah Liguori con un motivo.

4. Il Miur ha depositato atto di costituzione ai fini della partecipazione all’udienza di discussione. CONSIDERATO CHE 1. Con l’unico articolato motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia su un motivo di appello in relazione all’art. 360, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione della l. n. 143/2004, art. 1, comma 1, bis, della l. n. 296/2006, art. 1, comma 605, del D.M. n. 572 del 2013, art. 2, comma 3, in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ. Assume che la Corte territoriale ha omesso di pronunciarsi su uno specifico motivo di doglianza sollevato dall’odierna ricorrente ed avente ad oggetto la illegittima cancellazione automatica e definitiva dalle GAE.

Rileva, inoltre, che non è corretto determinare l’esclusione dalla graduatoria sulla base di una volontà che non si assume acquisita direttamente ma solo desunta in via implicita a mezzo del silenzio o inerzia, anche incolpevole, tenuta dagli interessati. Richiama passaggi motivazionali della pronuncia del Consiglio di Stato n. 3658/2014 e sostiene che la cancellazione non doveva essere disposta perché “non debitamente partecipata e in assenza di una corretta e completa partecipazione procedimentale”.

2. Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato. 2.1. La pronuncia sul motivo di appello avente ad oggetto l’illegittima cancellazione è inammissibile innanzitutto perché non è configurabile una omessa pronuncia a fronte di una decisione, come nella specie, assorbente (mancanza di domanda di reinserimento). Il motivo, inoltre, non rispetta l’onere di specifica indicazione degli atti processuali richiamati a sostegno della doglianza. RGN 8661/2019 Pag.2.2. Per il resto il motivo è infondato; L’art. 1, comma 1 bis, del d.l. n. 97/2004 convertito con modificazioni, in legge n. 143/2004 prevede espressamente che:

«Dall’anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all’articolo 401 del testo unico avviene su domanda dell’interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l’aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell’interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all’atto della cancellazione».

Non vi è dubbio che la previsione legislativa imponga la presentazione della domanda dell’interessato in occasione degli aggiornamenti delle graduatorie per il personale docente, la cui mancanza comporta la cancellazione dalle graduatorie ad esaurimento (G.A.E.). È pur vero che tale conseguenza non è assoluta bensì temperata dalla riconosciuta possibilità di domandare, in occasione degli aggiornamenti successivi a quello in cui è stato disposto il depennamento ed entro il termine previsto per l’aggiornamento stesso, il reinserimento (non a caso l’interessato, una volta reinserito, recupera il «punteggio conseguito all’atto della cancellazione»).

Orbene, nello specifico la Corte territoriale ha accertato che nessuna domanda era stata presentata dalla Liguori anche in occasione dell’aggiornamento successivo e che alla data del ricorso giudiziario il termine previsto per tale aggiornamento era già decorso. A fronte di tale argomentazione la ricorrente, che non contesta in punto di fatto la ricostruzione della Corte d’appello, si limita a sostenere che nessuna domanda fosse necessaria anche per gli aggiornamenti successivi. RGN 8661/2019 Pag.Ma ciò è contrario alla espressa previsione di legge.

Anche il giudice amministrativo ha affermato che la cancellazione della graduatoria non preclude l’ottenimento, a seguito di una nuova domanda, tempestivamente presentata, del reinserimento nelle GAE successive, con la conservazione del punteggio già posseduto al momento del depennamento (cfr. Cons. Stato, sez. VI, n. 3658 del 2014; Cons. Stato, VI, n. 3323 del 2017; Cons. Stato, sez. VI, n. 5281 del 2017). Dunque, una successiva domanda, tempestivamente presentata, è necessaria. Quanto, infine, alle garanzie procedimentali che, nella prospettazione di cui al ricorso, dovevano essere assicurate per disporre la cancellazione, non può utilmente richiamarsi la giurisprudenza amministrativa che presuppone l’applicazione della legge n. 291/1990 inapplicabile agli atti privatistici, non espressione di potestà autoritativa (e tali sono le graduatorie permanenti per le ragioni indicate dalle S.U. in tema di giurisdizione: v.

Cass., Sez. Un., n. 16756 del 2014, n. 25773 del 2015). Si aggiunga che l’argomento prospetta una questione nuova implicante accertamenti di fatto, inammissibile perché la ricorrente non dimostra di averla sottoposta ai giudici di merito.

3. Da tanto consegue che il ricorso deve essere rigettato.

4. Nulla va disposto per le spese processuali avendo il Ministero intimato depositato mero atto di costituzione ai sensi dell’art. 370, comma 1, cod. proc. civ., senza svolgere attività difensiva.

5. Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., S.U., n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. RGN 8661/2019 Pag.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso