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Decreto — n. 22969/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 22969/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Anna Rita Mastricci, had filed a decree against INPS, but did not act on the court's proposal to define the case. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391 cod. proc. civ.: Failure to request a decision within forty days results in the deemed withdrawal of the cassation appeal and the extinction of the proceedings.

Parole chiave

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deemed withdrawal statutory time limit cassation appeal extinction of proceedings failure to act spese di gratuito patrocinio riduzione delle spese giudiziarie dispensa dal versamento delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391 cod. proc. civ.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, ricorrendo le condizioni di cui all’art.
Art. 152 disp. att. cod. proc. civ.
civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, ricorrendo le condizioni di cui all’art. 152 disp.att.cod.proc.civ., già valutate, nella loro ritualità, dalla Corte di appello di Bari;
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, ricorrendo le condizioni di cui all’art.
art. 152 disp.att.cod.proc.civ
civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, ricorrendo le condizioni di cui all’art. 152 disp.att.cod.proc.civ., già valutate, nella loro ritualità, dalla Corte di appello di Bari;
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.552/2024 R.G. proposto da : MASTRICCI ANNA RITA, elettivamente domiciliato in CERIGNOLA VIA M. MANFREDI, 24 DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato FAMIGLIETTI NICOLA (FMGNCL71P09C514G) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro INPS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato SCIPLINO ESTER ADA (SCPSRD66S47E974L) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati SGROI ANTONINO (SGRNNN60D29C351B), D'ALOISIO CARLA (DLSCRL71H57G482G), DE ROSE EMANUELE (DRSMNL70L12H501W) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BARI n.1230/2023 depositata il 19/06/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, ricorrendo le condizioni di cui all’art. 152 disp.att.cod.proc.civ., già valutate, nella loro ritualità, dalla Corte di appello di Bari;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così