Cassation court allows INPS appeal, ruling decadenza applies to pre-existing work if not communicated within 30 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court allowed the INPS's appeal against the Court of Appeal of Turin, overturning the lower court's decision. The lower court had ruled that decadenza only applied to new work started after NASpI began, whereas the INPS argued it should also cover pre-existing work not communicated within 30 days. The Court agreed with the INPS, establishing that the term 'intraprendere' extends to continuing or intensifying pre-existing work, making the omission of communication a ground for decadenza rather than mere reduction. Consequently, the lower judgment was annulled and the case remitted for a new trial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 10, comma 1; Art. 11, comma 1, lett. c) d.lgs. n. 22/2015: The decadenza from NASpI applies not only to the initiation of new work but also to the failure to communicate pre-existing work within thirty days, as the term 'intraprendere' encompasses the intensification of ongoing activity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso 1085-2023 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO SFERRAZZA, VINCENZO STUMPO, MARIA PASSARELLI; -ricorrente - contro BALAN DANIELA MIHAELA, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE CLODIO 8, presso lo studio dell'avvocato MARINA MILLI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GUIDO FAGGIANI; -controricorrente - avverso la sentenza n. 498/2022 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 22/11/2022 R.G.N. 284/2022;
Oggetto Indennità NASpI, decadenza R.G.N.1085/2023 Cron. Rep. Ud.12/03/2024 PU udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/03/2024 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA', che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; udito l'avvocato MASSIMO BOCCIA NERI per delega verbale avvocato MAURO SFERRAZZA; udito l'avvocato MARINA MILLI. FATTI DI CAUSA Con sentenza depositata il 22.11.2022, la Corte d’appello di Torino ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato parzialmente insussistente l’indebito contestato dall’INPS a Daniela Mihaela Balan e riveniente dall’avvenuta corresponsione della prestazione di assicurazione sociale per l’impiego (c.d.
NASpI). La Corte, in particolare, ha ritenuto che la decadenza dalla prestazione di cui all’art. 10, d.lgs. n. 22/2015, potesse conseguire soltanto alla mancata comunicazione di un’attività intrapresa successivamente alla corresponsione della prestazione stessa, mentre nel caso di specie, in cui la lavoratrice assicurata non aveva comunicato nei trenta giorni successivi alla domanda di prestazione l’esistenza di un rapporto lavorativo già in atto, doveva procedersi unicamente alla riduzione della prestazione corrisposta in relazione al reddito percepito.
Avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura che ha successivamente illustrato con memoria. Daniela Mihaela Balan ha resistito con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Con l’unico motivo di censura, l’INPS denuncia violazione degli artt. 9, comma 3°, e 11, lett. b), d.lgs. n. 22/2015, con riferimento all’art. 12 prel. c.c., per avere la Corte di merito ritenuto che la decadenza dalla prestazione si verifichi soltanto quando l’interessato, successivamente alla concessione della prestazione, intraprenda una nuova attività lavorativa e non anche quando, come nella specie, si tratti di attività preesistente: ad avviso dell’Istituto, siffatta interpretazione si porrebbe in contrasto con la lettera e la ratio della normativa, per come interpretata anche da questa Corte di legittimità da ult. con le pronunce nn. 846 e 1053 del 2024.
Il motivo è fondato. Va premesso che l’art. 10, comma 1, d.lgs. n. 22/2015, stabilisce, per quanto qui rileva, che “il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI intraprenda un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale ricava un reddito […], deve informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne”, mentre il successivo art. 11 commina, al comma 1, lett. c), la “decadenza dalla fruizione della NASpI” nel caso di “inizio di un’attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere alla comunicazione di cui all’articolo 10, comma 1, primo periodo”.
Nell’interpretare il combinato disposto di tali disposizioni, questa Corte – come ricordato dall’Istituto ricorrente nella memoria dep. ex art. 378 c.p.c. – ha già avuto modo di chiarire che la fattispecie cui si correla la decadenza è rappresentata dall’omessa comunicazione all’INPS della circostanza della contemporaneità tra il godimento del trattamento di disoccupazione e lo svolgimento dell’attività lavorativa autonoma da cui possa derivare un reddito, non essendo al contrario necessario che tale attività sia stata intrapresa in epoca successiva all’inizio del periodo di percezione della NASpI e dovendo semmai in tal caso correlarsi il decorso del termine di decadenza alla proposizione della domanda amministrativa volta a conseguire la prestazione (Cass. nn. 846 e 1053 del 2024).
Si tratta di un’interpretazione cui qui va senz’altro data continuità, non potendo sul punto condividersi l’opposto convincimento dei giudici territoriali secondo cui, prevedendo testualmente l’art. 10, comma 1, che l’obbligo di comunicazione gravi sull’assicurato che “intraprenda un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale”, la sua estensione al caso dell’assicurato che ometta di dare comunicazione nei trenta giorni successivi alla domanda di un’attività lavorativa preesistente si risolverebbe in una interpretazione analogica, vietata per le norme in materia di decadenza dall’art. 14 prel. c.c.: anzitutto perché, sul piano letterale, il verbo “intraprendere” può intendersi non solo nel senso letterale di “iniziare”, ma anche in quello di “applicarsi con maggiori energie e per un maggior tempo che per il passato” (così, seppure in fattispecie differente, già Cass. n. 5951 del 2001); in secondo luogo perché, sul piano sistematico, tale interpretazione appare avvalorata dalla decadenza prevista dall’art. 11, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 22/2015, in caso di “inizio di un’attività lavorativa subordinata senza provvedere alle comunicazioni di cui all’articolo 9, commi 2 e 3”, ove si osservi che, ai sensi dell’art. 9, comma 3, cit., “il lavoratore titolare di due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale che cessi da uno dei detti rapporti […] ha diritto di percepire la NASpI […] a condizione che comunichi all’INPS entro trenta giorni dalla domanda di prestazione il reddito annuo previsto”.
Proprio per ciò, deve ribadirsi che l’applicazione della previsione dell’art. 11, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 22/2015, al caso dell’assicurato che, nel termine di trenta giorni dalla data di presentazione della domanda di prestazione, abbia omesso di comunicare all’INPS il contemporaneo svolgimento di attività di lavoro autonomo, rappresenta un risultato coerente con un’interpretazione del combinato disposto dell’art. 10, comma 1, e dell’art. 11, comma 1, lett. c), cit., che, tenendo conto dell’“intenzione del legislatore”, di cui all’art. 12 prel. c.c., si limita ad estendere la regula jurisdella decadenza ad una fattispecie da reputarsi implicitamente considerata dalla norma, che nella specie –com’è d’uso dire con antica espressione – minus dixit quam voluit (così già Cass. n. 11543 del 2024); e trattandosi pertanto non già d’interpretazione analogica, bensì estensiva, essa deve reputarsi possibile anche in relazione a norme eccezionali, come sicuramente sono quelle dettate in tema di decadenza (cfr. in tal senso Cass.
S.U. n. 1919 del 1990 e, più di recente, Cass. S.U. n. 11930 del 2010). Il ricorso, pertanto, va accolto e, cassata la sentenza impugnata, la causa va rinviata alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese d