Cassation court allows INPS appeal, ruling employer bears burden to prove travel expense tax exemption.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the INPS's appeal against the Bologna Court of Appeal's decision to annul an assessment notice. The INPS argued that the employer failed to prove specific conditions for tax exemption on travel allowances, while the lower court had reversed the finding based on a fixed payment structure. The court ruled that the burden of proof regarding exemption conditions lies with the employer, not the social security agency, thereby overturning the lower court's reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 12 della legge n. 153 del 1969; When the social security agency proves the payment of sums, the employer bears the burden of proving the existence of conditions for exemption from contribution.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 2752-2019 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, ESTER ADA SCIPLINO, EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO; -ricorrenti - contro TECTON SOCIETA' COOPERATIVA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell'avvocato PAOLO BOER, che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 365/2018 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 09/07/2018 R.G.N. 60/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/02/2024 dal Consigliere Dott.
FABRIZIA GARRI. Oggetto R.G.N.2752/2019 Cron. Rep. Ud.28/02/2024 CC RILEVATO CHE 1. La Corte di appello di Bologna, in riforma della sentenza del Tribunale della stessa città, ha annullato il verbale di accertamento dell’INPS n. 00039041/ddl del 28 febbraio 2014 con il quale era stato accertato che la Tecton soc. coop. doveva l’importo di € 42.243,00 oltre sanzioni a titolo di contributi sugli importi erogati dall’1.7.2008 al 30.11.2013 sulle somme erogate ai lavoratori asseritamente a titolo di indennità di trasferta e di rimborsi. 1.2.
Il giudice di appello – nel rammentare che è onere dell’INPS dimostrare la sussistenza dei presupposti della pretesa contributiva di cui al verbale di accertamento opposto - ha evidenziato che nel verbale si era ritenuto di dover assoggettare a contribuzione le somme erogate ai lavoratori titolo di indennità di trasferta e che dunque era onere dell’INPS dimostrare che sussistessero contestualmente i requisiti previsti dall’art. 51 comma 6 del d.P.R. n. 917 del 1986 come interpretato autenticamente dall’art. 7 quinquies del d.l. n. 193 del 2016 convertito nella legge n. 225 del 2016.
In particolare, ha ritenuto che dalla prova offerta non fosse emersoche l’indennità era stata erogata in misura fissa ed a prescindere dal fatto che il lavoratore si fosse o meno recato in trasferta. Ha accertato che,anzi, erano emersi elementi di senso contrario.
2. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l’INPS affidato ad un unico motivo. La società ha resistito con tempestivo controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. RITENUTO CHE 3. Con il ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 12 della legge n. 153 del 1969, che sostituisce gli artt. 1 e 2 del d.l. 692 del 1945 recepito negli artt. 27 e 28 del T.U. approvato con d.P.R. n. 797 del 1955 a sua volta modificatodall’art. 1 comma 4 d.l. n. 44 del 1985 conv. con modificazioni nella legge 155 del 1985, dall’art.1 comma 1 della legge n. 876 del 1986, dall’art. 4 comma 2 bis d.l. n. 173 del 1988 convertito con modificazioni nella legge n. 291 del 1988, dall’art. 2 comma 15 della legge n. 335 del 1995 ed infine sostituito dall’art. 6 comma 1 del d.lgs. n. 314 del 1997 e dell’art.51 comma 5 del d.P.R. n. 816 del 1987 come modificato dal d.lgs. n. 344 del 2003, dell’art.51 comma 6 del d.P.R. n. 816 del 1987 come modificato dal d.lgs. n. 344 del 2003 come interpretato dell’art. 7 quinquies del d.l. n. 193 del 2016 commi 1 e 2 conv. con modificazioni nella legge n. 225 del 2016 e dell’art. 2697 c.c.. 3.1.
Sostiene l’Istituto ricorrente che la Corte di appello nel ritenere che le somme erogate per indennità e rimborsi in occasioni di trasferte non potevano essere assoggettate a contribuzione nella misura del 50% dell’ammontare aveva tuttavia mancato di effettuare l’ulteriore accertamento ugualmente necessario per verificare l’applicabilità del regime dettato dal comma 5 dell’art. 51 che specifica i limiti dell’esenzione dalla contribuzione. Ad avviso del ricorrente, una volta esclusa l’esistenza dei presupposti per applicare la disciplina del “trasfertismo” ma accertata l’esistenza di trasferte, sarebbe stato necessario verificare se gli importi erogati ai lavoratori fossero o meno esenti da contribuzione ai sensi del quinto comma dell’art.
51. Sottolineache l’onere di provare che dette somme non dovevano essere assoggettate a contribuzione gravava sul datore di lavoro (luogo della trasferta all’interno o all’esterno del territorio del Comune della sede; somme per vitto e alloggio). Precisa che per ciascuna tipologia esiste un diverso regime di esenzione ed essendo stata data dall’INPS la prova dell’erogazione delle somme il datore di lavoro doveva offrire la prova dell’esistenza delle condizioni per beneficiare dell’esonera dalla contribuzione.
4. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. 4.1. Questa Corte ha di recente affrontato le tematiche oggetto del presente ricorso (cfr. Cass. 09/06/2023 n. 16466) ed ha ritenuto che, se è sull’ente previdenziale che incombe la prova che il lavoratore ha ricevuto dal datore di lavoro somme a qualunque titolo purché in dipendenza del rapporto di lavoro, grava per contro sul datore di lavoro l’ onere di provare che nello specifico sussiste una delle cause di esclusione dell’obbligo contributivo (cfr. Cass., sez. lav., 11 gennaio 2011, n. 461).
In sostanza quando si discuta di esenzione dall’obbligo contributivo è il soggetto che intenda beneficiare dell’esonero che ha l’onere di provare di essere in possesso dei requisiti che, per legge, vi danno diritto (Cass.10/07/2018 n. 18160). Ne consegue che è il datore di lavoro che pretenda di avere accesso ai benefici contributivi previsti in caso di trasferta dei dipendenti o di rimborso per spese di viaggio che è tenuto a dimostrare la causa dell’esonero dell’assoggettamento a contribuzione (Cass.18/06/2018 n. 16033). L’INPS, come detto, deve solo provare l’ammontare complessivo delle somme erogate ai lavoratori in costanza del rapporto di lavoro e spetta al datore di lavoro provare l’ammontare delle somme sottratte all’applicazione della regola generale in ipotesi di rimborsi o indennità per trasferte, dimostrando le trasferte effettuate e l’ammontare dei rimborsi e delle indennità erogate per ciascun giorno (Cass.n. 16033 del 2018 cit.).
Il datore di lavoro deve provare sia che vi erano state trasferte e indennità connesse a trasferte sia il rispetto dei limiti di esenzione di cui al d.P.R. n. 917 del 1986, art. 51, comma 5 (Cass. n. 16033 del 2018, cit.). 4.2. A tali principi non si è attenuta la Corte di appello che nel decidere la controversia avrebbe dovuto tenere conto del fatto che era onere della società oggi controricorrente dimostrare che le somme versate erano state assoggettate a contribuzione nella misura corretta tenuto conto di tutte le possibili riduzioni mentre l’INPS era tenuto solo ad allegare, e lo ha fatto, che erano state versate ai lavoratori somme per trasferte.
5. Ne segue l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata che deve essere rinviata alla Corte di appello di Bologna che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte