Cassation court allows INPS appeal, ruling the pensionable daily income cap for show workers remains valid.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe INPS successfully appealed a lower court decision that had recalculated the pension quota B without applying the statutory cap on daily pensionable income for show workers. The court found the lower court erred in implicitly abolishing the limit established by the 1971 decree, which remains compatible with subsequent legislation regarding pension calculations. Consequently, the appeal was allowed, the lower judgment was annulled, and the case was remitted to the Court of Appeal for a new decision respecting the income ceiling.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420 del 1971; Artt. 3 e 4 del d.lgs. n. 182 del 1997: The statutory limit on daily pensionable income for show workers remains valid and has not been implicitly abolished by subsequent legislation, requiring its application when calculating the pensionable base for the second pension quota.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 21058-2022 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati LIDIA CARCAVALLO, GIUSEPPINA GIANNICO, ANTONELLA PATTERI, SERGIO PREDEN; -ricorrente - contro CURRERI LEONARDO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LATINA 33, presso lo studio dell'avvocato FEDERICA MURINEDDU, che lo rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1057/2022 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 18/03/2022 R.G.N. 3590/2019;
Oggetto R.G.N.21058/2022 Cron. Rep. Ud.11/07/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/07/2024 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA. RITENUTO CHE: Il lavoratore in epigrafe ha domandato il ricalcolo della quota B del trattamento di quiescenza spettante, senza applicare il limite massimo alla retribuzione giornaliera pensionabile, stabilito, per i lavoratori dello spettacolo, dall'art. 12, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420. La domanda è stata accolta dalla Corte territoriale, con conseguente obbligo dell’INPS di corrispondere le differenze derivanti dal ricalcolo.
Avverso tale sentenza ricorre l’INPS per un motivo, illustrato da memoria, cui resiste il pensionato con controricorso. Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. CONSIDERATO CHE: Con l'unico motivo di ricorso (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), l'INPS denuncia violazione dell'art. 12 del d.P.R. n. 1420 del 1971 e degli artt. 3 e 4 del d.lgs. n. 182 del 1997. La Corte di merito avrebbe errato nel prospettare l'abrogazione tacita della disciplina del massimale pensionabile, a dispetto della compatibilità tra tale disciplina e quella posteriore, riguardante la quota B della pensione.
Il ricorso è fondato. Questa Corte ha già affermato, in numerose controversie del tutto analoghe alla presente (a partire da Cass. Sez. Lav., Sez. L - , Sentenza n. 36056 del 09/12/2022, Rv. 666198 - 01) e Sez. L -, Ordinanza n. 24245 del 09/08/2023, Rv. 668764 - 01, nonche’ ordinanze n. 17348 del 2023 e n. 27503 del 2023 e numerose altre conformi), che, in tema di pensioni di anzianità in favore dei lavoratori dello spettacolo, nella determinazione della quota B della pensione, relativa alle anzianità maturate successivamente al 31 dicembre 1992 dai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in data anteriore al 31 dicembre 1995, non si prendono in considerazione, ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dall'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420 del 1971, così come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 10, del d.lgs. n. 182 del 1997; tale limite, infatti, non è stato abrogato né espressamente dai successivi interventi legislativi, né per incompatibilità dall'art. 4, comma 8, del medesimo d.lgs., dovendosi ritenere che la fissazione di un tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile, contribuendo a comporre i diversi interessi di rilievo costituzionale, sia coessenziale alla disciplina, in quanto si colloca in un sistema ampiamente favorevole per gli iscritti, in ordine all'entità delle prestazioni ed alle condizioni di accesso, rispetto a quello della generalità dei lavoratori assicurati presso l'INPS.
La Corte territoriale, nel ritenere oramai superato, per la quota B della pensione, il limite alla retribuzione giornaliera pensionabile di cui al D.P.R. n. 1420 del 1971, art. 12, comma 7, è incorsa nell'errore di diritto denunciato dal ricorrente. La sentenza impugnata, che non si è attenuta al principio su esteso, va cassata e la causa va rimessa alla medesima Corte d’appello in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio, alla medesima Corte d'appello, in diversa comp