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Sentenza — n. 22916/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses main appeal on temporary insolvency but allows incidental appeal regarding mandatory interest rates.

Numero d'incarto Sentenza — n. 22916/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The main appeal was dismissed because the court found the argument of temporary insolvency lacked interest after a suspension decree had already been issued. Conversely, the incidental appeal by INAIL was allowed because the lower court incorrectly excluded mandatory interest on the debt. Consequently, the judgment was quashed in part and remanded for a new trial to address the interest issue.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 537-540, legge n. 228/2012; Art. 116, comma 9, legge n. 388/2000: A claim of temporary insolvency is inadmissible if a judicial suspension decree has already been issued, whereas interest on contributory debts must be applied automatically by law without requiring a specific demand.

Parole chiave

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temporary insolvency judicial suspension decree mandatory interest rates contributory debt remand for retrial multe non pagate prestazioni assicurative correnti sospensione dell'assicurazione

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 537-540, legge n. 228/2012
BARI MULTISERVIZI sul presupposto della richiesta sospensione della riscossione delle somme in pendenza del giudizio di accertamento negativo, a norma dell'art. 1, co.537 e ss.
Art. 116, comma 9, legge n. 388/2000
Del pari fondato è il secondo motivo con il quale l’INAIL si duole di violazione dell'art. 116, co.9, legge n.388/2000, per aver e la Corte di merito escluso la maturazione degli interessi moratori.
Art. 30, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 16249 del 2023
228/2012, Cass. n. 16249 del 2023).
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Testo completo

ciato la seguente SENTENZA sul ricorso 32284-2021 proposto da: BARI MULTISERVIZI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI 30, presso lo studio FAIS - PLACIDI, rappresentata e difesa dall'avvocato FABIO POZZI; -ricorrente principale - contro I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati MICHELE PONTONE, LORELLA FRASCONA', che lo rappresentano e difendono; -controricorrente - ricorrente incidentale - nonchè contro BARI MULTISERVIZI S.P.A.; -ricorrente principale - controricorrente incidentale - Oggetto R.G.N.32284/2021 Cron.

Rep. Ud.14/02/2024 PU nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12; -controricorrente - ricorrente incidentale - BARI MULTISERVIZI S.P.A.; -ricorrente principale - controricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 1340/2021 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 19/07/2021 R.G.N. 307/2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/02/2024 dal Consigliere Dott.

ROSSANA MANCINO; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA',che ha concluso per l' a ccoglimento ricorso principale e rigetto dei ricorsi incidentali. FATTI DI CAUSA 1. La Corte d’appello di Bari, in parziale riforma della sentenza gravata, ha ritenuto fondato il credito portato dalla cartella opposta dall’attuale ricorrente , per maggiori premi, sanzioni e interessi dovuti all’ INAIL per riclassificazione del rischio, in riferimento al periodo 2007-2014, nei limiti della minor somma indicata in dispositivo.

2. Il giudice di prime cure riteneva illegittima l’iscrizione a ruolo, in pendenza del giudizio di opposizione a verbale di accertamento ispettivo, delle somme portate dalla cartella opposta e, valutato comunque il merito della dibattuta riclassificazione, riteneva fondate le somme pretese dall’Inail.

3. Sulla controversa questione della inesigibilità del credito INAIL, devoluta dalla S.p.A. BARI MULTISERVIZI sul presupposto della richiesta sospensione della riscossione delle somme in pendenza del giudizio di accertamento negativo, a norma dell'art. 1, co.537 e ss. legge n.228 del 2012, la Corte di merito, ribadito che la deduzione atteneva ad unainesigibilità meramente temporaneadel credito iscritto a ruolo e preteso dall’INAIL, rimarcava che prima del compimento del complesso iter , procedimentale e amministrativo, era intervenuto il decreto del primo giudice, di sospensione dell’efficacia della cartella opposta, onde gli effetti auspicati erano stati ottenuti con il provvedimento giudiziale e si palesavano, pertanto, carenti d’interesse le doglianze intese a valorizzare il silenzio della P.A. al diverso fine dell’annullamento di diritto del ruolo, predicabile solo in presenza di cause potenzialmente estintive della pretesa, insussistenti, invece, nella specie.

4. Inoltre, per quanto in questa sede rileva, la Corte di merito,in ordine al quantum , fatte proprie le conclusioni rassegnate d a ll’ausiliare officiato in giudizio, condannava la società al pagamento delle differenze per premi e accessori,senza includere gli interessi moratori.

5. Avverso tale sentenza ricorrela S.p.A. Bari Multiservizi, con ricorso affidato ad un motivo, cui resiste l’INAIL e propone ricorso incidentale affidato a due motivi, ulteriormente illustrato con memoria, avverso il quale la S.p.A. Bari Multiservizi ha depositato controricorso; resiste, con controricorso, l’Agenzia delle entrate Riscossione e ha proposto ricorso incidentale condizionato, avverso il quale la S.p.A. Bari Multiservizi ha depositato controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 6. Con il ricorso principale, la S.p.A. Bari Multiservizi,con l’unicomotivo, si duole di violazione dell'art. 1, co.540, legge n.228 del 2012 nel testo applicabile ratione temporis, previgente alla riforma di cui al d.lgs. n.159 del 2015, e assume l’erronea applicazione della norma, così come riformata, con la conseguenza che la cartella avrebbe dovuto essere annullata per inesigibilità del credito, in pendenza dell’azione di accertamento negativo del credito.

7. L’unica doglianza in tali termini svolta dalla parte ricorrente principale è da rigettare perché non scalfisce la decisione che ha motivato, ed illustrato , il fondamento della inesigibilità temporaneadel credito , questione ben distinta dall’inesigibilità per sopravvenuti fatti estintivi esulante dalla vicenda all’esame, traendone la conseguente affermazione della carenza d’interesse, in ragione del sopraggiunto provvedimento giudiziale del giudice investito del giudizio di opposizione alla cartella e determinatosi a sospendere l’efficacia esecutiva della cartella opposta.

8. Le disposizioni che si assumono violate, a sostegno, in tesi, della caducazione del credito nei confronti dell’INAIL, esulano dalla prospettazione e allegazione di fatti estintivi del credito per essere stata introdotta, nel giudizio di merito, una mera inesigibilità temporanea, ben diversa, come già detto, dall’estinzione definitiva del credito vantato dall’INAIL (cfr., in tema di procedura di sospensione introdotta dall’art. 1, commi 537- 540, l. n. 228/2012, Cass. n. 16249 del 2023).

9. Il ricorso principale è, pertanto, da rigettare.

10. Passando all’esame del ricorso incidentale dell’INAIL, con il primo motivo d’impugnazione si deduce nullità della sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo, allegando l’errore di calcolo per riclassificazione a seguito di rideterminazione del premio.11. E‘ pur vero che l’errore di calcolo non costituisce motivo d’impugnazione ma l’illustrazione del motivo adombra, efficacemente, l’ulteriore difformità tra conclusioni rassegnate dall’ausiliare officiato in giudizio e la somma finale indicata e cristallizzata n el dispositivo , tale da rendere la motivazione apparente e inidonea, nel suo complesso, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale.

12. Del pari fondato è il secondo motivo con il quale l’INAIL si duole di violazione dell'art. 116, co.9, legge n.388/2000, per aver e la Corte di merito escluso la maturazione degli interessi moratori.

13. A mente dell'art. 116, legge n.388 del 2000, recante: «Misure per favorire l'emersione del lavoro irregolare», il comma 9 recita: «Dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili nelle misure previste alle lettere a) e b) del comma 8 senzache si sia provveduto all'integrale pagamento del dovuto, sul debito contributivo maturano interessi nella misura degli interessi di mora di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito all'articolo 14 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46».

14. Ebbene, nella descritta cornice normativa gli interessi moratori esprimono una intrinseca vis deterrente, per cui sono dovuti, come gli ulteriori accessori, senza ulteriore domanda, come del restola voluntas legis ha reso palese mediante l’uso della locuzione «sul debito contributivo maturano interessi» e tanto guida l'interprete nel ritenere dovuti gli interessi moratori senza ulteriore domandagiacchè gli interessi maturano automaticamente.15. Rimane assorbito il ricorso incidentale condizionato di ADER.

16. In definitiva, la sentenza impugnata va cassata in relazione al ricorso incidentale accolto e, per essere necessario nuovo esame d e l gravame alla luce di quanto sin qui detto, la causa va rinviata alla stessa Corte d’appello, in diversa composizione , anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso incidentale dell’INAIL, rigettato il ricorso principale e assorbito l’incidentale condizionato; cassa la sentenza impugnata in relazione alricorso accolto e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione. Ai sensi dell’art.13,co.1 - quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente principale, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il rico