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Ordinanza — n. 22901/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses INPS appeal, ruling capital gains from shareholding are not business income for social security contributions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22901/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The INPS appealed a lower court decision that exempted the respondent from social security contributions on profits derived from shareholding in capital companies. The court affirmed that only business income, defined by fiscal law as deriving from entrepreneurial activity, constitutes the contribution base. Consequently, passive income from shareholding without active management is classified as capital income and excluded from contributions.

Regesto Legislator

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Art. 3 bis D.L. 19.9.1992 n. 438; Art. 55 and Art. 44 lett. e) D.P.R. 917/1986: Social security contributions apply to total business income derived from entrepreneurial activity, excluding capital income from mere participation in capital companies without active work.

Parole chiave

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social security contributions business income definition capital income exclusion shareholding profits INPS contribution base attività sottoposta a contribuzione prestazione all'indipendente imputazione dei contributi

Disposizioni normative citate

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Art. 3 bis D.L. 19.9.1992 n. 438
Ha chiarito che ai sensi dell’art. 3 bis citato l’imponibile da assoggettare a contribuzione è quello dei redditi di partecipazione in società di persone o assimilate (in accomandita o in nome collettivo) e non anche quelli derivanti da mera partecipazione a società di capitali.
Art. 55 D.P.R. 917/1986
contiene distinte disposizioni onde qualificare i redditi d'impresa rispetto ai redditi di capitale: i primi, a mente dell'art. 55 (nel testo post riforma del 2004), sono quelli che derivano dall'esercizio di attività imprenditoriale mentre l'art.
Art. 44 lett. e) D.P.R. 917/1986
55 (nel testo post riforma del 2004), sono quelli che derivano dall'esercizio di attività imprenditoriale mentre l'art. 44, lett.
Art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R.
Art. 13 comma 1 bis D.P.R. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 21540 del 2019
917 del 1986) (in questi terminiCass. n. 21540 del 2019 e anche n.
Cass. n. 18892 del 2023
Cass. n. 805 del 2021
Corte Costituzionale n. 354 del 2001
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 4554-2019 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, ESTER ADA SCIPLINO; -ricorrenti - contro ROSSI ENZO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE AVEZZANA 6, presso lo studio dell'avvocato MILENA IANNACCONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIORGIO MATALONI; -controricorrente - avverso la sentenza n. 277/2018 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 26/07/2018 R.G.N. 262/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/02/2024 dal Consigliere Dott.

FABRIZIA GARRI. Oggetto R.G.N.4554/2019 Cron. Rep. Ud.28/02/2024 CC RILEVATO CHE 1. Enzo Rossi, iscritto alla gestione commercianti dell’INPS dall’aprile 1972 e agente generale di AXA Assicurazioni s.p.a. in via esclusiva fino al luglio 2015, ha impugnato il verbale di accertamento del 17.11.2015 con il quale l’INPS ha ritenuto dovuta la contribuzione previdenziale per gli anni 2010-2014 in relazione al reddito d’impresa derivante dalla partecipazione agli utili nelle società di capitali ai sensi dell’art. 3 bis del d.l. 19.9.1992 n. 438 prescindendo dalla destinazione che l’assemblea dei soci avesse riservato a detti utili.

Il ricorrente evidenziava che, come era incontestato, non aveva mai esercitato attività d’impresa e chiedeva che si accertasse che nulla era dovuto.

2. Il Tribunale di Fermo rigettava la domanda mentre la Corte di appello di Ancona la accoglieva e annullava il verbale impugnato evidenziando che, incontestato lo svolgimento dell’attività di agente assicurativo e la mera qualità di socio in alcune società senza alcun ruolo attivo di gestione e amministrazione, l’Inps non aveva provato l’esistenza dei presupposti di fatto necessari perché insorgesse l’obbligo contributivo. 2.1. In particolare, ha ritenuto che il rapporto previdenziale non potesse prescindere dall’esistenza di un’attività lavorativa, autonoma o dipendente, e che dunque non ogni conferimento in società di capitali ne comporta l’insorgenza. 2.2.

Conseguentemente ha ritenuto che il concetto di totalità dei redditi di impresa denunciati a fini Irpef va riferito esclusivamente all’impresa commerciale e artigiana in relazione alla quale l’assicurato è iscritto alla corrispondente gestione. Altre fonti di reddito non sono assoggettate a contribuzione. 2.3. Ha chiarito che ai sensi dell’art. 3 bis citato l’imponibile da assoggettare a contribuzione è quello dei redditi di partecipazione in società di persone o assimilate (in accomandita o in nome collettivo) e non anche quelli derivanti da mera partecipazione a società di capitali. 2.4.

Ha quindi osservato che l’opzione per il regime della c.d. trasparenza fiscale di cui all’art. 115 e 166 TUIR ( che consente di trasferire la tassazione del reddito d’impresa direttamente in capo ai soci) vale solo a fini fiscali e non incide sulla base contributiva del singolo socio ed ha ritenuto che il principio di armonizzazione tra base retributiva imponibile a fini fiscali e a fini contributivi non può spingersi fino a una piena equiparazione dovendosi tenere conto della correlazione con l’attività lavorativa dell’imposizione contributiva e della funzione assolta dal prelievo volta ad assicurare la tutela previdenziale e pensionistica.

3. Per la cassazione della sentenza ricorre l’INPS che articola un unico motivo. Enzo Rossi resiste con tempestivo controricorso ed ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c.. RITENUTO CHE 4. Il ricorso – con il quale è denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 3 bis della legge 14 novembre 1992 n. 438 che ha convertito con modificazioni il d.l. 19.9.1992 n. 384 e in connessione con questo della legge 2.8.1993 n. 233 in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c. – non può essere accolto. 4.1.Rileva il Collegio che la questione sottoposta al vaglio di questa Corte attiene al fatto se il lavoratore autonomo, iscritto alla gestione previdenziale in quanto svolgente un'attività lavorativa per la quale sussistono i requisiti per il sorgere della tutela previdenziale obbligatoria, debba parametrare o meno il proprio obbligo contributivo a tutti i redditi percepiti nell'anno di riferimento, tenendo conto anche di quelli da partecipazione a società di capitali nella quale egli non svolge attività lavorativa .

Si tratta di questione recentemente affrontata e risolta da questa Corte ( cfr.Cass.n. 21540 del 2019, Cass. n. 18594 del 2020, n. 19001 del 2020)ai cui principi si intende dare continuità. 4.2. Nelle sentenze sopra richiamate è stato rilevato che il D.L. 19 settembre 1992, nr. 384, art. 3 bis, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 1992 nr. 438, ha previsto che a decorrere dall'anno 1993, l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui alla L. 2 agosto 1990, n. 233, art. 1, è rapportato alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono e che con la nuova disposizione rileva «la totalità» dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF, non parlandosi più della sola attività che dà titolo all'iscrizione alla gestione della legge n.233 del 1990, ex art. 1, con una formulazione che realizza un ampliamento della base imponibile contributiva.

Èstato precisato, altresì, che al fine di individuare quale sia il reddito di impresa rilevante ai fini contributivi, occorre fare riferimento alle norme fiscali e, dunque, in primo luogo al testo unico delle imposte sui redditi, D.P.R. 22 dicembre 1986, nr. 917. Il citato D.P.R. contiene distinte disposizioni onde qualificare i redditi d'impresa rispetto ai redditi di capitale: i primi, a mente dell'art. 55 (nel testo post riforma del 2004), sono quelli che derivano dall'esercizio di attività imprenditoriale mentre l'art. 44, lett. e) (nel testo post riforma del 2004), ricomprende tra i redditi di capitale gli utili da partecipazione alle società soggette ad IRPEG (ora IRES).

Poiché la normativa previdenziale individua, come base imponibile sulla quale calcolare i contributi, la totalità dei redditi d'impresa così come definita dalla disciplina fiscale e considerato che secondo il testo unico delle imposte sui redditi gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa, sono inclusi tra i redditi di capitale, ne consegue che questi ultimi non concorrono a costituire la base imponibile ai fini contributivi.Sono stat i poi mess i in evidenza il diverso regime dettato per i soci di società di persone e le ragioni di coerenza del sistema alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 354 del 2001. 4.3.

In definitiva va riaffermato che il lavoratore autonomo, iscritto alla gestione previdenziale in quanto svolgente un'attività lavorativa per la quale sussistono i requisiti per il sorgere della tutela previdenziale obbligatoria, deve includere nella base imponibile sulla quale calcolare i contributi la totalità dei redditi d'impresa così come definita dalla disciplina fiscale, vale a dire quelli che derivano dall'esercizio di attività imprenditoriale (art. 55 del d.P.R. n. 917 del 1986), restando esclusi i redditi di capitale, quali quelli derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa (art. 44, lett. e, del d.P.R. n. 917 del 1986) (in questi terminiCass. n. 21540 del 2019 e anche n. 18892 del 2023. en. 805 del 2021). 4.4.

Poiché nella specie è incontroverso che i redditi in contestazione siano derivati da mera partecipazione ad utili di società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa, si deve escludere che essi debbano essere computati nella base imponibile contributiva.

5. Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in € 2.500,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a