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Ordinanza — n. 22882/2024 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses Inps appeal on contribution obligation, allowing D'Ignazio's claim due to low 2009 income and prescription expiry.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22882/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court quashed the Court of Appeal's decision rejecting the Inps appeal against D'Ignazio Stefania's claim regarding social security contributions. The court found that D'Ignazio's 2009 income of €4,868.72 was below the €5,000 threshold, meaning she was not obligated to join the separate management, and the Inps's claim was time-barred. Consequently, the court ordered the case to be remanded to the Court of Appeal for a new examination based on these established principles.

Regesto Legislator

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Art. 44 D.L. n. 269/2003; The €5,000 annual income limit for occasional workers serves as the trigger for the obligation to contribute to the separate management, not as a general exemption threshold, and the court must assess the habitual nature of the activity when income falls below this figure.

Parole chiave

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separate management contribution income threshold limit habitual activity assessment prescription period expiry social security obligation freelance professional status remand to appellate court tasso di contribuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 44 D.L. n. 269 del 2003
111/11, dell’art. 44 comma 2 del DL n.
d.P.C.M. del 10 giugno 2010
Corte Costituzionale n. 104/22
10273/21), mentre in caso di sussistenza dell’obbligo d’iscrizione, si dovrà valutare la eventuale debenza delle sanzioni, alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale n. 104/22.

Giurisprudenza citata

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Cass. nr. 4419 del 2021
Infatti, si è precisato (Cass. nr. 4419 del 2021 e successive) che nell'intento del legislatore, reso palese dalla lettura del combinato disposto della legge nr.
Cass. nr. 29272 del 2022
A maggior chiarimento di quanto esposto, si è osservato (Cass. nr. 29272 del 2022, in motivazione, p.
Cass. nr. 4152 del 2023
Cass. nr. 7231 del 2021
4152 del 2023, con richiamo, in motivazione, a Cass. nr. 7231 del 2021).
Cass. nr. 26327 del 2023
Cass. nr. 27538 del 2023
26327 del 2023, in motiv.) per essere "totalmente estranea una concezione del limite reddituale quale franchigia" (Cass. nr. 27538 del 2023, in motiv.).
Cass. n. 10273/21
Cass. n. 10273/21), mentre in caso di sussistenza dell’obbligo d’iscrizione, si dovrà valutare la eventuale debenza delle sanzioni, alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale n.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 21469-2019proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, ESTER ADA SCIPLINO; - ricorrente - principale - contro D'IGNAZIO STEFANIA, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato MANUELA RINALDI; -controricorrente - ricorrente incidentale - nonchè contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, Oggetto R.G.N.21469/2019 Cron.

Rep. Ud.14/05/2024 CC elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO; -ricorrente principale - controricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 236/2019 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 18/04/2019 R.G.N. 786/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/05/2024 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI. Rilevato che: Con sentenza del 18.4.2019 n. 236, la Corte d’appello di L’Aquila respingeva il gravame proposto dall’Inps, avverso la sentenza del Tribunale di Avezzano che aveva accolto il ricorso presentato da D’Ignazio Stefania, libero professionista iscritto all’Albo degli Avvocati, volto ad accertare l’illegittimità dell’iscrizione d’ufficio alla gestione separata Inps e a far dichiarare non dovute le somme richieste dall’Inps a titolo di contributi relativi all’anno 2009, avendo già versato alla Cassa forense la contribuzione integrativa (ma non quella soggettiva).

La Corte d’appello ha confermato la sentenza di primo grado di accoglimento della domanda della D’Ignazio, perché la professionista aveva percepito nell’anno 2009 un reddito di € 4.868,72, sicché non era obbligata all’iscrizione presso la gestione separata, non avendo raggiunto la soglia minima di reddito prevista, a tal fine, di € 5.000,00, per i lavoratori autonomi occasionali; inoltre, il credito contributivo era comunque prescritto, dovendosi fare riferimento per la decorrenza della prescrizione alla data di scadenza per il versamento dei contributi 2009 che era fissata al 16.6.2010, sicché la prima raccomandata dell’Inps di messa in mora per il pagamento dei contributi, ricevuta dalla professionista il 29.6.2015, era arrivata quando il termine di prescrizione quinquennale era oramai spirato.

Avverso tale sentenza, l’Inps ricorre per cassazione, sulla base di due motivi, illustrati da memoria, mentre D’Ignazio Stefania ha resistito con controricorso e ricorso incidentale condizionato sulla base di due motivi, illustrati da memoria, a cui ha replicato l’Inps con controricorso. Il Collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio. Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, l’Inps deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 2 comma 26 della legge n. 335/95, dell’art. 18 commi 1 e 2 del DL n. 98/11, convertito dalla legge n. 111/11, dell’art. 44 comma 2 del DL n. 269/03, convertito dalla legge n. 326/03, dell’art. 21 comma 8 della legge n. 247/10, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte del merito aveva ritenuto l’insussistenza dell’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata Inps, inragione della percezione, nell’anno 2009, di un reddito sotto la soglia di € 5.000,00, benché non fosse stata contestata l’insussistenza del requisito dell’abitualità, nell’esercizio della professione.

Con il secondo motivo di ricorso, l’Inps deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 2935 e 2941 c.c. e dell’art. 2 commi 26-31 della legge n. 335/95, perché la Corte d’appello non aveva tenuto conto, al fine d’individuare la decorrenza del termine di prescrizione quinquennale dei contributi oggetto di controversia, della circostanza che la dichiarazione dei redditi del 2009, presentata il 28.9.2010, valeva come atto interruttivo della prescrizione, costituendo un riconoscimento del debito, da parte del lavoratore autonomo, per esservi trasfusil’indicazione del reddito da lavoro autonomo conseguito e del relativo importo.

Con il primo motivo di ricorso incidentale, l’avv. D’Ignazio deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 2 comma 26 della legge n. 335/95 e dell’art. 18 comma 12 del DL 98/11, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la Corte d’appello aveva affermato che l’interpretazione e l’applicazione dell’art. 2 comma 26 della legge n. 335/95, conduceva a ritenere la sussistenza dei presupposti per l’iscrizione della ricorrente incidentale alla Gestione Separata Inps (presuppostipoi, in effetti, esclusi, perché la professionista aveva percepito un reddito per l’attività professionale inferiore alla soglia di € 5.000,00).

Con il secondo motivo di ricorso incidentale, l’avv. D’Ignazio deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 116 comma 8 lett. B della legge n. 388/2000, per l’illegittimità delle sanzioni applicate dall’Inps, nonché il vizio di motivazione sul punto e anche il vizio di omesso esame di un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in punto di legittimità delle sanzioni irrogate, in relazione all’art. 360 primo comma nn. 3, 4 e 5 c.p.c. Il primo motivo del ricorso principale è fondato.

Infatti, si è precisato (Cass. nr. 4419 del 2021 e successive) che nell'intento del legislatore, reso palese dalla lettura del combinato disposto della legge nr. 335 del 1995, art. 2, comma 26 (per come autenticamente interpretato dal D.L. nr. 98 del 2011,art. 18, comma 12, conv. con modif. in legge nr. 111 del 2011), e del D.L. n. 269 del 2003, art. 44 (conv. con modif. in legge nr. 326 del 2003), l'obbligatorietà dell'iscrizione presso la Gestione separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata "all'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento.

La produzione di un reddito superiore alla soglia di Euro 5.000,00 costituisce, invece, il presupposto affinché anche un'attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all'iscrizione presso la medesima Gestione, restando invece normativamente irrilevante qualora ci si trovi in presenza di un'attività lavorativa svolta con i caratteri dell'abitualità" (in termini, in motivazione, Cass. nr. 4419 del 2021 cit.). A maggior chiarimento di quanto esposto, si è osservato (Cass. nr. 29272 del 2022, in motivazione, p.

17) che "la produzione di un reddito superiore alla soglia citata vale a privare di rilievo ogni questione circa la natura abituale o occasionale dell'attività libero-professionale da assoggettare a contribuzione, dal momento che il superamento della soglia di cui al D.L. n. 269 del 2003, art. 44 cit., determina comunque la sottoposizione all'obbligo di contribuzione in favore della Gestione separata". Nei casi, invece, in cui resta necessario l'accertamento del carattere abituale dell'attività professionale "il Giudice di merito si avvarrà delle presunzioni semplici ricavabili, ad esempio, dall'iscrizione all'albo, dall'accensione della partita IVA o dall'organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività, mentre la percezione da parte del libero professionista di un reddito annuo di importo inferiore a Euro 5.000,00 potrà semmai rilevare quale indizio - da ponderare adeguatamente con gli altri che siano stati acquisiti al processo - per escludere che, in concreto, l'attività sia stata svolta con carattere di abitualità" (tra le tantissime, Cass. nr. 4152 del 2023, con richiamo, in motivazione, a Cass. nr. 7231 del 2021).

Si è ancora escluso che l'obbligo contributivo possa riguardare solo il reddito che supera la soglia di Euro 5000,00.In proposito, si è chiarito che il riferimento normativo a tale importo "rileva solo quale (limite) per l'insorgenza dell'obbligo nei lavoratori occasionali (e solo per essi), mentre non opera quale soglia di esenzione di contribuzione" (Cass. nr. 26327 del 2023, in motiv.) per essere "totalmente estranea una concezione del limite reddituale quale franchigia" (Cass. nr. 27538 del 2023, in motiv.). Restano assorbiti i restanti motivi del ricorso principale e del ricorso incidentale, tenendo conto che ai fini della individuazione del dies a quo del termine di decorrenza della prescrizione quinquennale dei contributi oggetto di controversia si dovrà tener conto dello slittamento del termine per il versamento, operato dal d.

P . C . M . del 10 giugno 2010 in relazione ai contributi dovuti per l’anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite (cfr. Cass. n. 10273/21), mentre in caso di sussistenza dell’obbligo d’iscrizione, si dovrà valutare la eventuale debenza delle sanzioni, alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale n. 104/22. In accoglimento del primo motivo del ricorso principale , assorbiti il secondo motivo del ricorso principale e il ricorso incidentale, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello diL’Aquila, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il gravame.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo delricorso principale , assorb iti il secondo motivo del ricorso principale e il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata e rinvia,