Cassation appeal dismissed due to joint withdrawal and settlement agreement reached by parties.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished following a joint withdrawal of claims by both parties. The appellant, Alessandro Masera, had sought to overturn a lower court judgment regarding unpaid severance and damages against Trentino Digitale S.p.A., while the respondent had filed an incidental counter-appeal. The parties subsequently reached a settlement agreement and formally renounced their respective appeals, satisfying the statutory requirements for case termination without a substantive ruling on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: When parties jointly withdraw their appeals and accept the extinction of the proceedings, the Court of Cassation must declare the case extinguished without examining the merits or ruling on costs.
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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13096/2023 R.G. proposto da: MASERA ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI, 268/A, presso lo studio dell’avvocato ALESSIO PETRETTI (PTRLSS55M25H501M) rappresentato e difeso dall'avvocato IVAN ALBERTI (LBRVNI63R30H612Q) -ricorrenteprincipale- Contro TRENTINO DIGITALE SPA, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA MAZZINI, 27 C/O STUDIO TRIFIRO' PARTNERS, presso lo studio dell’avvocato PAOLO ZUCCHINALI (ZCCPLA64T16L753I) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati BARBARA FUMAI (FMUBBR65P42L378F), GIACINTO FAVALLI (FVLGNT53M13I690C) -controricorrente - ricorrente i ncidentale - avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TRENTO n. 57/2022 depositata il06/12/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/07/2024 dal Consigliere VITTORIA AMIRANTE. RILEVATO CHE 1. Il Tribunale di Trento con sentenza n. 8/2022 revocava il decreto ingiuntivo, ottenuto da Alessandro Masera per l’importo di € 50.627,30 relativo a TFR, indennità ferie e tredicesima, maturate in relazione al rapporto di lavoro alle dipendenze della Trentino Network srl, ora Trentino Digitale Spa, dall’11 maggio 2009 al 31 gennaio 2019, dichiarava la sussistenza di un credito del Masera verso la società Trentino Digitale pari ad €50.627,30 oltre accessori e dichiarava la sussistenza, in capo alla società opponente, di un credito verso il Masera di € 408.685,00 a titolo di risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali; rigettava la domanda proposta dalla Trentino Digitale s.p.a. in ordine alla pretesa risarcitoria correlata alla sentenza del tribunale di Trento 150/2019; condannava il Masera a rimborsare alla società “quanto quest’ultima sarà tenuta pagare a Castronovi Antonietta per l’attività svolta” presso la società tra gennaio e maggio 2018; disponeva la compensazione “atecnica” tra i crediti accertati con condanna del Masera al pagamento di quanto risultante dalla differenza tra le rispettive postazioni creditorie; compensava le spese di lite per un quinto ponendo i restanti quattro quinti a carico del Masera.
2. La Corte d’Appello di Trento con sentenza n. 57/2022 del 6.12.2022 rigettava sia l’appello principale, proposto dal Masera, che l’appello incidentale proposto da Trentino Digitale in merito all’unica propria domanda rigettata.
3. Avverso tale pronuncia il Masera ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi e la Trentino Digitale s.p.a. ha replicato con controricorso e ricorso incidentale affidato ad un motivo.
4. In data 8 luglio 2024 le parti hanno depositato atto di rinuncia congiunta al ricorso e contestuale accettazione chiedendo che venga dichiarata l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese processuali, avendo raggiunto un accordo transattivo innanzi la Commissione Provinciale del Servizio del Lavoro della Provincia Autonoma di Trento in data 2 luglio 2024. Con tale atto il Masera ha rinunciato al ricorso principale e la Trentino Digitale s.p.a. ha accettato la rinuncia, a sua volta rinunciando al ricorso incidentale.
5. Sussistono pertanto i requisiti prescritti dall'art. 390 c.p.c. per la pronuncia di estinzione del processo, senza alcun provvedimento sulle spese, a norma dell'art. 391, ultimo comma c.p.c.;
6. Non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del P. Q. M. Visti gli artt. 390 e 391 c.p.c. dichiara estinto il giudizio di legittimità. Così