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Sentenza — n. 22800/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses Inps appeal on NASpI decadenza, allowing claimant's argument that pre-existing work does not trigger loss of benefit.

Numero d'incarto Sentenza — n. 22800/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court of Cassation dismissed the Inps's appeal regarding the loss of NASpI benefits due to prior self-employment. While the lower court found no decadenza because the work began before the claim, the Inps argued the circular required strict communication timing. The court rejected the Inps's interpretation, ruling that the statutory text allows for work starting before the claim, provided communication is made within one month of filing.

Regesto Legislator

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Art. 10, comma 1, primo periodo; Art. 11, lett. c) del D.Lgs. nr. 22 del 2015: The decadenza for NASpI applies to any autonomous work concurrent with the benefit period, regardless of whether the work commenced before the administrative request, provided the income is communicated within one month of the request.

Parole chiave

Generato dall'IA
NASpI decadenza lavoro autonomo preesistente comunicazione reddito D.Lgs 22/2015 procedimento civile interpretazione normativa Corte di Cassazione cessazione delle prestazioni

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 10, comma 1, primo periodo del D.Lgs. nr. 22 del 2015
Secondo i precedenti indicati, la conferma che l'art. 10, co.
Art. 11, lett. c) del D.Lgs. nr. 22 del 2015
846 del 2024, affermando il principio che segue: «In materia di Nuova prestazione di Assicurazione sociale per l'Impiego (NASpI), la decadenza dalla sua fruizione, prevista dall'art. 11, lett.
Art. 360 nr. 4 cod.proc.civ.
Con il primo motivo – ai sensi dell’art. 360 nr. 4 cod.proc.civ. – è dedotta la nullità della sentenza per difetto assoluto del requisito di cui all’art.
Art. 132, secondo comma, nr. 2 cod.proc.civ.
– è dedotta la nullità della sentenza per difetto assoluto del requisito di cui all’art. 132, secondo comma, nr. 2 cod.proc.civ.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza n. 1053 del 2024 della Corte di Cassazione
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Testo completo

ciato la seguente SENTENZA sul ricorso 19262-2019 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati MAURO SFERRAZZA, unitamente agli avvocati VINCENZO STUMPO, ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO TRIOLO; -ricorrente - contro SARTORE MARCELLO, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ROBERTO MARTELLI; -controricorrente - Oggetto NASpI.

Attività lavorativa iniziata prima della richiesta di fruizione della prestazione. Omessa comunicazione Decadenza. R.G.N.19262/2019 Cron. Rep. Ud.12/03/2024 PU avverso la sentenza n. 603/2018 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 20/12/2018 R.G.N. 976/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/03/2024 dal Consigliere Dott. GABRIELLA MARCHESE; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA' che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'avvocato MASSIMO BOCCIA NERI per delega verbale avvocato MAURO SFERRAZZA.

FATTI DI CAUSA 1.La Corte d'appello di Torino ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda svolta dall’odierna parte controricorrente nei confronti dell'Inps e avente ad oggetto il trattamento cd. NASpI (Nuova assicurazione sociale per l'impiego).

2. Per quanto solo rileva in questa sede, la Corte territoriale ha ritenuto che non operasse la decadenza di cui agli artt. 10 e 11 del D.Lgs. nr. 22 del 20 15 invocata dall'Inps, in quanto essa è riferita all'inizio di una nuova attività d'impresa o di lavoro autonomo durante il periodo di godimento della NASpI mentre Marcello Sartore, già anteriormente alla cessazione del rapporto di lavoro, svolgeva un’attività di lavoro autonomo.

3. Non era rilevante che la circolare INPS stabilisse la decadenza in relazione a tale ipotesi, non potendosi applicarsi estensivamente una norma eccezionale come quella che introduce una decadenza. Sicuramente, l’interessato avrebbe dovuto comunicare il reddito: tuttavia alla mancata osservanza di tale onere poteva conseguire un ritardo nella percezione della prestazione e non certo il rigetto della stessa per intervenuta decadenza.4. Avverso la sentenza, ricorre l'Inps con due motivi.

5. Resiste Marcello Sartore con controricorso, illustrato da memoria.

6. Il P.G. ha conclusoper il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 7. Con il primo motivo – ai sensi dell’art. 360 nr. 4 cod.proc.civ. – è dedotta la nullità della sentenza per difetto assoluto del requisito di cui all’art. 132, secondo comma, nr. 2 cod.proc.civ.

8. La Corte di appello avrebbe del tutto omesso di indicare la parte appellata e il relativo difensore come si evince dall’epigrafe della sentenza impugnata.

9. La circostanza denunciata è vera. Tuttavia, l e censure sono infondate in applicazione del principio per cui«l'omessa, incompleta o inesatta indicazione, nell'epigrafe o nel dispositivo della sentenza, del nominativo di una delle parti in causa [ … ] costituisce mero errore, emendabile con la procedura prevista per la correzione degli errori materiali, qualora dalla stessa sentenza e dagli atti sia individuabile inequivocamente la parte pretermessa o inesattamente indicata»(Cass. nr. 2286 del 2021 con richiamo a Cass. nr. 10853 del 2010, sulla scia di Cass., sez. un ., nr. 550 del 1985 e successive conformi) . Nella fattispecie concreta, la parte motivadella pronuncia impugnata individua chiaramente il nominativo dell’appellato. E’ da escludere, pertanto, il denunciato profilo di nullità.

10. Con il secondo motivo –ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod. proc.civ. - l'Inps deduce violazione degli artt. 10, co. 1 e 11, lett.

c) D.Lgs. nr. 22del 2015 in relazione all'art. 12 disp. prel. al cod.civ., per avere il Giudice di appello escluso l’operatività della decadenza di cui al combinato disposto delle norme di cui alla rubrica nonostante lo svolgimento di un’attività di lavoro autonomo e la sussistenza del relativo reddito.

11. Il secondo motivo è, invece,fondato.

12. La questione devoluta al Collegio riguarda, in particolare, l’operatività o meno della decadenza dal diritto all'indennità cd. NASpI, quando l’omessa - o tardiva - comunicazione riguarda lo svolgimento di un’attività lavorativa iniziata prima della richiesta di fruizione della prestazione.

13. Tuttavia, nelle more del presente giudizio, la Corte si è pronunciata sull’argomento, con la sentenza nr. 846 del 2024, affermando il principio che segue: «In materia di Nuova prestazione di Assicurazione sociale per l'Impiego (NASpI), la decadenza dalla sua fruizione, prevista dall'art. 11, lett. c), del d.lgs. n. 22 del 2015, per l'ipotesi di inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza aver provveduto alla comunicazione di cui all'articolo 10, comma 1, primo periodo, del medesimo d.lgs. nel termine ivi stabilito, si applica anche nel caso in cui tale attività lavorativa sia cominciata prima della presentazione della domanda amministrativa per la prestazione, rilevando il solo fatto della contemporaneità tra godimento del trattamento di disoccupazione e svolgimento dell'attività lavorativa, e decorrendo il termine per effettuare la comunicazione dalla presentazione di detta domanda amministrativa».

14. L’indicato esito interpretativo costituisce una premessa che il Collegionon intende rimettere in discussione .

15. Atale approdo , cui è pervenuta anche la pronuncia nr. 1053 del 2024,resa nella medesima udienza, la Corte è giunta in base all’analisi testuale degli artt. 10, comma 1, primo periodo, e 11 lett.

c) del D. Lgs. nr. 22 del 2015 e alla considerazione che la fattispecie cui è correlata la decadenza non è necessariamente una «nuova attività»successiva all'inizio del periodo di percezione della Naspi. La norma infatti fa più che altro generico riferimento al fatto che si «intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale»durante il periodo di godimento della NASpI, rilevando il solo fatto della contemporaneità tra godimento del trattamento di disoccupazione e svolgimento dell'attività lavorativa.

16. Secondo i precedenti indicati, la conferma che l'art. 10, co. 1, si riferisce anche all’ipotesi in cui l'attività di lavoro autonomo è iniziata prima della domanda di Naspi -e in tal caso il termine di un mese decorra dalla data di presentazione della domanda di Naspi- si trae anche dal precedente art. 9, co. 3 D.Lgs. nr. 22del 2015 . Quest’ultima norma riguarda i l caso di rapporto di lavoro parziale preesistente alla domanda di NASpI e richiede la comunicazione del reddito ritraibile dal rapporto di lavoro part-time, entro il termine di 30 giorni decorrente dalla domanda di prestazione.

17. Si è anche osservato come alcun rilievo possa avere la comunicazione data in ritardo. L’art. 11 lett.

c) correla la decadenza alla mancata comunicazione di cui all'art. 10, co. 1, primo periodo, e tale norma parla espressamente di comunicazione da inviare entro un mese. Dunque, dal combinato disposto degli artt. 10, co. 1, primo periodo e 11 lett. c), risulta chiaro che la decadenza scatta ogni qual volta la comunicazione non sia data entro il termine di un mese.

18. A tale recente indirizzo occorre assicurare continuità in questa sede e la pronuncia impugnata non è conforme allo stesso.Pertanto, in accoglimento del secondo motivo, rigettato il primo, la sentenza indicata in epigrafe va cassata, con rinvio alla stessa Corte di appello che, in diversa composizione, rivaluterà la fattispecie concreta alla luce dei richiamati principi. Il giudice di rinvio provvederà altresì a regolare le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Torino, in diversa compo