Cassation court allows social allowance claim by rejecting lower court's refusal based on prior maintenance waiver.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court overturned the Palermo Court of Appeal's decision denying Rosa La Barbera's social allowance. The lower court had rejected the claim because the applicant had previously waived maintenance during a consensual separation and only applied for the allowance one month later. The Court ruled that the sole requirement for the social allowance is an effective state of need, which is determined by actual income levels, not by whether the applicant failed to request maintenance from their ex-spouse. Consequently, the lower court's reasoning was deemed legally incorrect, and the case was remanded for a new examination.
Regesto Legislator
Generato dall'IAL. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6: The right to social allowance depends exclusively on the effective state of need of the applicant, disregarding any failure to claim maintenance from a separated spouse.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 10711-2021 proposto da: LA BARBERA ROSA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIETRO MASCAGNI 142, presso lo studio dell'avvocato CHIARA MARCHESINI, rappresentata e difesa dall'avvocato RAOUL SCOTTO DI TELLA; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CLEMENTINA PULLI, PATRIZIA CIACCI, MANUELA MASSA; -controricorrente - avverso la sentenza n. 938/2020 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 24/11/2020 R.G.N. 55/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/01/2024 dal Consigliere Dott.
ROSSANA MANCINO. Oggetto Assegno sociale e rinuncia al mantenimento in sede di separazione consensuale R.G.N.10711/2021 Cron. Rep. Ud.18/01/2024 CC RITENUTO CHE 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d'appello di Palermo, in riforma della decisione di prime cure, ha rigettato la domanda dell’attuale ricorrente volta ad ottenere l'assegno sociale, per avere rinunciato all’assegno di mantenimento, in sede di separazione consensuale , e dopo solo un mese presentato all’INPS la domanda per il riconoscimento della provvidenza;
2. avverso tale sentenza ricorre La Barbera Rosa, con un motivo, ulteriormente illustrato con memoria, cui resiste l'INPS con controricorso;
3. l’Ufficio del Procuratore generale non ha rassegnato conclusioni scritte; CONSIDERATO CHE 4. c on il m otivo di ricorso la ricorrente si duole di violazione di legge per avere la Corte di merito ritenuto che non vi fossero gli elementi necessari per la sussistenza del diritto all’assegno sociale sul presupposto, secondo l’interpretazione fatta propria nella sentenza impugnata, di non essersi la parte attivata nei confronti del soggetto economico su cui grava uno specifico obbligo di solidarietà nascente dal vincolo familiare, prima di rivolgersi alla solidarietà generale;
7. il ricorso è da accogliere;
8. questa Corte ha già affermato (fra le altre, Cass. n. 14513 del 2020, n. 33513 del 2023) che il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale L. n. 335 del 1995, ex art. 3, comma 6, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall'assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, restando irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali, quali quelli derivanti dall'assegno di mantenimento che il titolare abbia omesso di richiedere al coniuge separato, e senza che tale mancata richiesta possa essere equiparata all'assenza di uno stato di bisogno;
9. in particolare, si è affermato (Cass. n. 24954 del 2021) che il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dalla condizione oggettiva dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, senza che assuma rilevanza la mancata richiesta, da parte dell'assistito, dell'importo dovuto dall'ex coniuge a titolo di assegno divorzile, non essendo previsto che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole;
10. in ogni caso, il riferimento contenuto nell’art.3 della legge n.335/1995 cit., ai redditi effettivamente percepiti, non implica che il legislatore abbia, per ciò solo, inteso legittimare comportamenti posti in essere per dar luogo ad una situazione sulla quale fondare il diritto reclamato, per cui l’eventuale intento fraudolento dev’essere oggetto di accertamento giudiziale, nel rispetto degli oneri circolari di allegazione e deduzione (per tutte, v. Cass.,Sez.Un., n. 11353 del 2004);
11. conseguentemente, la sentenza impugnata che non si è conformata ai predetti principi va cassata e, per essere necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa va rinviata alla stessa Corte d’appello, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità;
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Palermo