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Ordinanza — n. 22798/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against INPS, ruling that employer classification changes apply from the next pay period, not retroactively.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22798/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the appeal filed by three individuals against the Naples Court of Appeal's rejection of their request to be listed as agricultural workers. The lower court had dismissed the claim based on an inspection report classifying the employer's business as industrial and deemed testimonial evidence unnecessary. The Supreme Court overturned this decision, establishing that changes to employer classification by INPS take effect from the next pay period following notification rather than retroactively, thereby invalidating the lower court's reliance on the inspection report for past years.

Regesto Legislator

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Art. 3 comma 8 della L. n. 335 del 1995; i provvedimenti di variazione della classificazione dei datori di lavoro producono effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica, senza efficacia retroattiva.

Parole chiave

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INPS classification agricultural worker status retroactive effect employer classification contribution security labor inspection report pay period rule azienda agricola

Disposizioni normative citate

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Art. 3 comma 8 della L. n. 335 del 1995
Con il primo motivo di ricorso è denunciata, in relazione all’art. 360 primo comma n.
Art. 49 della legge 88 del 1989
Art. 360 primo comma n. 3 c.p.c.
Con il primo motivo di ricorso è denunciata, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione della L.
Art. 116 c.p.c.
Art. 360 primo comma n. 5 c.p.c.
Con il primo motivo di ricorso è denunciata, in relazione all’art. 360 primo comma n.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 568 del 2022
Cass. n. 5541 del 2021
Cass. n. 14257 del 2019
Cass. n. 3460 del 2018
Cass. n. 4521 del 2006
Cass. n. 8558 del 2014
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 9163-2022 proposto da: AMBROSINO MICHELINA, AURIEMMA FELICE, CORTILE FILOMENA, tutti domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati ROSARIO SANTESE, MARIA ROSARIA SANTESE; -ricorrenti - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati EMANUELE DE ROSE, ANTONIETTA CORETTI, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO; -resistente con mandato - avverso la sentenza n. 4656/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 27/10/2021 R.G.N. 1112/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/02/2024 dal Consigliere Dott.

FABRIZIA GARRI. RILEVATO CHE Oggetto contributi R.G.N.9163/2022 Cron. Rep. Ud.28/02/2024 CC 1.La Corte di appello di Napoli ha rigettato il ricorso proposto da Michelina Ambrosino, Felice Auriemma e Filomena Cortile che avevano chiesto la riforma parziale della sentenza del Tribunale di Nola con la quale erano state rigettate le loro domande di iscrizione nell’ elenco dei braccianti agricoli per gli anni 2009, 2010 e 2011. 1.1. La Corte territoriale ha evidenziato che già in altro giudizio che vedeva coinvolta l’azienda Secondulfo si era ritenuto che la classificazione come industriale dell’attività dovesse valere dal 2007 in poi. 1.2.

Ha poi ricordato che la richiesta d’iscrizione nell’elenco dei braccianti agricoli dei tre ricorrenti era riferita ad anni successivi al 2007 e dunque correttamente era stata accolta la domanda solo per uno di loro, l’Auriemma, e per il solo anno 2007. 1.3. Inoltre, ha sottolineato che dal verbale ispettivo era emerso che l’attività svolta dall’azienda Secondulfo era chiaramente di natura industriale (azienda senza terra la cui attività era volta alla cernita, calibratura e confezionamento di Kiwi senza avere un terreno dove gli stessi Kiwi venissero coltivati e prodotti) e che il luogo di lavoro era lo stabilimento di Battipaglia mentre i terreni dove sarebbe stata prestata l’attività lavorativa non erano stati indicati esattamente.

Tali fatti incontrovertibili hanno reso, ad avviso della Corte, superflua la prova testimoniale sul punto.

2. Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso Michelina Ambrosino, Felice Auriemma e Filomena Cortile affidato a due motivi.L’Inps ha depositato procura ma non ha svolto alcuna attività difensiva. RITENUTO CHE 3. Con il primo motivo di ricorso è denunciata, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 335 del 1995 con riguardo ordine all’interpretazione dell’ art. 3 comma 8 . Ad avviso dei ricorrenti sia il Giudice di primo grado che , poi, la Corte di Appello sono incorsi nella denunciata violazione di legge laddove hanno ritenuto , sulla scorta dell’accertamento ispettivo al quale hanno attribuito valore probante sino a querela di falso, di attribuire effetto retroattivo all’inquadramento dell’azienda Secondulfo nel settore industriale benché , secondo il consolidato e preminente orientamento, i provvedimenti di variazione della classificazione dei datori di lavoro producono effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento o della richiesta dell’interessato, applicabile ad ogni ipotesi di rettifica di precedenti inquadramenti operata dall’Istituto dopo la data di entrata in vigore della L. 335/95.

Inoltre, è dedotta in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c. la violazione e/o falsa applicazione dell’art.116 c.p.c., per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto superflua la ammissione della prova testimoniale. 4.Con il secondo motivo di ricorso è denunciato poi l’ omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., per aver e il giudice di appello escluso qualsivoglia rilevanza alla sentenza della Corte di appello di Salerno n. 674 del 2018 e all’orientamento espresso dalla Procura generale della Corte di cassazione con riguardo alla valutazione della irretroattività della classificazione aziendale che avrebbero comportato, se valutati, l’ attribuzione della natura agricola all’attività deidipendenti.

5. Il ricorsoè fondato. 5.1. Ritiene il Collegio che in adesione all’orientamento ormai costante di questa Corte (Cass. n. 568 del 20 22, n. 5541 del 2021,n.14257 del 20 19, n .3460 del 2018 e n .4521 del 20 06), cui va data continuità, e che ha superato il precedente di Cass. n.8558del 2014, va qui ribadito che la regola generale posta dall’art.3, co.8 l. n.335/95 è quella per cui i provvedimenti dell’Inps di variazione della classificazione ai sensi dell’art.49 della leggen.88 del 19 89 non hanno efficacia retroattiva e producono i loro effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento di variazione.

Si tratta di regola che vale anche quandola riclassificazione sia svolta d’ufficio dall’Inps in caso di omessa comunicazione dei mutamenti intervenuti nell’attività. La retroattività è limitata, secondo la lettera della norma, alla sola ipotesi di un inquadramento iniziale errato poiché determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro. Come rilevato da questa Corte (cfr. Cass. n. 568 del 20 22, cit.) la lettura dell’art.3 comma 8 della l egge n.335 del 19 95 si giustifica alla luce della ratio della normastessa, tesa a favorire la certezza nel rapporto contributivo, che ha ripercussioni sul bilancio dell’istituto e sulle posizioni previdenziali dei singoli lavoratori.

La retrodatazione degli effetti del nuovo inquadramento, inoltre, deve essere controbilanciata dall’esigenza dell’impresa a non essere soggetta a obbligazioni per periodi ormai passati. 5.2. Alla luce degli esposti principi la variazione operata dall’Inps ha effetto ex nunc, per cui la sentenza della Corte d’appellodeve essere cassata e la causa va rinviata per un suo nuovo esame alla medesima Corte di appello ma in diversa composizione.L’Inps ha depositato procura e non ha svolto attività processuale così che non v’ è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza imp