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Ordinanza — n. 22797/2024 — snciv Generato dall'IA

INPS appeal dismissed; unemployment benefit for cooperative workers excluded until 2012 upheld by Constitutional Court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22797/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The INPS successfully appealed the lower court's decision awarding unemployment benefits to two workers from a cleaning cooperative. The workers argued that contributions made before January 2013 should count, but the Constitutional Court ruled that the legislative exclusion of such workers from the general scheme until 2012 was constitutional. The court rejected the claim that this exclusion was arbitrary, emphasizing the legislature's discretion to gradually extend coverage to specific cooperative activities.

Regesto Legislator

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Art. 111 Cost.; Art. 375, 380-bis c.p.c.: The Constitutional Court upheld the legislative exclusion of workers in specific cooperatives from the general unemployment insurance scheme until 2012, ruling that such a gradual transition does not violate constitutional principles of equality or reasonableness.

Parole chiave

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unemployment insurance exclusion cooperative workers rights legislative discretion gradual transition period Constitutional Court ruling social security contributions INPS appeal dismissed indennità di disoccupazione dell'assicurato

Disposizioni normative citate

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Art. 111 Cost.
Art. 375, secondo comma, numero 4-quater, c.p.c.
Art. 380-bis.1., primo comma, c.p.c.
5.–Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi al termine della camera di consiglio (art. 380-bis.1., secondo comma, cod.
Art. 380-bis.1., secondo comma, c.p.c.
5.–Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi al termine della camera di consiglio (art. 380-bis.1., secondo comma, cod.
Art. 384, secondo comma, c.p.c.
7.– Poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito,alla stregua dell’art. 384, secondo comma, cod.

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. lav., 18 ottobre 2022, n. 30552
5.–Devono essere condivise, in ultima analisi , le conclusioni cui questa Corte è giunta, sulla scorta di una ricognizione del dato normativo cheha trovato conferma anche nelle pronunce successive (Cass., sez. lav., 18 ottobre 2022, n. 30552, e 13 ottobre 2022, n.
Cass., sez. lav., 13 ottobre 2022, n. 29976
Cass., sez. lav., 24693 del 2021
Cass., sez. lav., 5 marzo 2024, n. 5947
Tali conclusioni sono state confermate da questa Corte anche in controversie sovrapponibili a quella odierna (di recente, Cass., sez. lav., 5 marzo 2024, n. 5947 e n.
Cass., sez. lav., 23 febbraio 2024, n. 4936
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Testo completo

ANZA sul ricorso 18012-2017proposto da ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forzadi procura conferita a margine del ricorso, dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO TRIOLO, VINCENZO STUMPO, con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29 – ricorrent e – contro SHKEMZA ENVER e SCHIAVO ROBERTO PLACIDO, rappresentati e difesi, in virtù di procura conferita a margine dei rispettivicontroricorsi, dagli avvocati STEFANO CONTI e ANDREA LEONI, con domicilio eletto in ROMA, VIA DEI GRACCHI, 320, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO MALATESTA – controricorrent i – R.G.N.18012/2017 Cron.

Rep. C.C. 13/02/2024 giurisdizione Cooperative di cui al d.P.R. 602 del 1970. Assicurazione per la disoccupazione. -2 - per la cassazione della sentenza n. 662 del 201 6 della C ORTE D’APPELLO DI VENEZIA , depositata il 2 febbraio 201 7 (R.G.N. 399/2016). Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio del 1 3 febbraio2024 dal Consigliere A ngelo Cerulo. FATTI DI CAUSA 1.–Con ricorso avviato alla notifica il 12 luglio 2017 e affidato a un unico motivo,illustrato da memoria, l’INPS impugna per cassazione la sentenza n. 662del 2016 della Corte d’appello di Venezia , depositata il 2 febbraio2017.

La Corte territoriale ha accolto il gravame dei signori Enver Shkemza e Roberto Placido Schiavo e, in riforma della pronuncia del Tribunale di Verona, ha condannato l’INPS a erogare in favore degli appellanti l’indennità di disoccupazione, con interessi di legge dal centoventunesimo giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa. 2.–I signori Enver Shkemza e Roberto Placido Schiavo resist ono condistinti controricors i . 3.–La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, secondo comma, numero 4- quater, e 380-bis.1., primo comma, cod. proc. civ. 4.–Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. 5.–Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi al termine della camera di consiglio (art. 380-bis.1., secondo comma, cod. proc. civ.).

RAGIONI DELLA DECISIONE 1.– I signori Enver Shkemza e Roberto Placido Schiavo hanno dedotto di aver prestato attività lavorativa presso una cooperativa di facchinaggio, denominata ALESSIA SOC. COOP a responsabilità limitata, rispettivamente fino al 17 aprile 2013 e all’8 aprile 2013, e -3 - hanno chiesto di accertare il diritto di percepire l’indennità di disoccupazione. Il Tribunale di Verona ha respinto il ricorso dei lavoratori, reputando validi, ai fini dell’indennità di disoccupazione, soltanto i contributi settimanali versati dopo il primo gennaio 2013.

La pronuncia è stata riformata dalla Corte d’appello di Venezia, con la sentenza impugnata in questa sede. A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha argomentato che, anche nel regime antecedente all’entrata in vigore della legge 3 aprile 2001, n. 142, i soci lavoratori delle società cooperative sono equiparati ai lavoratori subordinati per quel che attiene all’applicazione della tutela contro la disoccupazione involontaria. Irrilevanti, in senso contrario, sono le previsioni del d.P.R. n. 602 del 1970. A favore degli appellanti, legati alla cooperativa da un rapporto di lavoro subordinato, spetta l’indennità di disoccupazione, con interessi di legge «dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa al saldo» (pagina 4 della sentenza d’appello). 2.–Con l’unico motivo di ricorso (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), l’INPS deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2, commi 4, lettera b), 27 e 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, in riferimentoall’art. 1, primo comma, del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 602, all’art. 24, commi 2 e 5, della legge 24 giugno 1997, n. 196, all’art. 1, comma 3, all’art. 4, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, all’art. 1 del decreto legislativo 6 novembre 2001, n. 423,agli artt. 37, primo comma, e 40, n. 7, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, e all’art. 15 delle preleggi.

Avrebbe errato la Corte d’appello di Venezia nel riconoscere l’indennità ordinaria di disoccupazione ai soci lavorat ori di una cooperativa inclusa nel d.P.R. n. 602 del 1970, e, in particolare, nel reputare i lavoratori assoggettat i all’assicurazione contro la -4 - disoccupazione anche prima del gennaio 2013, considerando lo svolgimento di attività, nel relativo periodo, utile a raggiungere il requisito contributivo per ottenere l’indennità ASPI per l’anno 2013. La decisione impugnata non terrebbe conto della speciale normativa vigente per le società cooperative (d.P.R. n. 602 del 1970), che disporrebbein termini generali «l’esclusione della tutela contro la disoccupazione involontariaper tutti i soci-lavoratori (dipendenti)», «a prescindere dalla forma di retribuzione» (pagina 15del ricorso).

Solo con l’art. 2, comma 38, della legge n. 92 del 2012, l’assicurazione contro la disoccupazione sarebbe stata estesa anche ai soci lavoratori delle cooperative di cui al d.P.R. n. 602 del 1970. La legge citata, all’art. 2, comma 27, avrebbe poi delineato la disciplina transitoria, graduando le modalità applicative del nuovo regime di tutela. Pertanto, i lavoratori non potrebbe ro far valere il neces s ario requisito contributivo nel periodo antecedente al licenziamento, in quanto tutto il periodo anteriore al primo gennaio 2013 ricadrebbe in una diversa disciplina, «esclusa dalla tutela apprestata dall’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria» (pagina 18 del ricorso per cassazione). 3.–Il ricorso è fondato. 4.–Occorre dare continuità ai principi espressi da questa Corte, e richiamati nella memoria illustrativa del ricorrente, in tema di assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione per i soci lavoratori di cooperative che svolgono,come si riscontra nella fattispecie odierna, le attività di cui all’elenco allegato al d.P.R. n. 602 del 1970(Cass., sez. lav., 14 settembre 2021, n. 24693; nello stesso senso, Cass., sez. lav., 20 settembre 2021, n. 25399).

Le pronunce richiamate, dopo aver passato in rassegna l’evoluzione normativa e le innovazioni apportate dalla legge n. 196 del 1997 e dalla legge n. 142 del 2001, hannoposto l’accento sulla particolarità della -5 - disciplina recata dal d.P.R. n. 602 del 1970 e hannopuntualizzato che, solo a distanza di un decennio dalleriforme del 2001, «il legislatore è intervenuto, con la riforma degli ammortizzatori sociali, legge n.92 del 2012, con effetto dal primo gennaio 2013, per estendere l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria ai soci lavoratori delle società cooperative di cui al d.P.R. n. 602 cit., ampliando le tutele assicurative ivi elencate, con l’aggiunta dell’Assicurazione sociale per l’impiego(art. 2, co. 38, legge n. 92 del 2012 cit.).

Con la stessa riforma del 2012 il legislatore ha esteso il campo di applicazione della disciplina del trattamento straordinario di integrazione salariale (art. 3, comma 1, legge n.92 cit.) aggiungendo il comma 3-bis all’ art. 12 della legge n. 223, recante analitica indicazione delle imprese oggetto dell’intervento normativo estensivo, imprese esercenti attività i cui dipendenti non erano coperti, prima di allora, dalla predetta protezione previdenziale. Infine la tutela previdenziale introdotta a decorrere dal 2013 ha reso necessaria l’emanazione di disposizioni transitorie volte a disciplinare l’entità della contribuzione e della prestazione, graduandone le modalità applicative (art. 2, co. 27, ultimo periodo, legge n. 92 cit.; artt. 1 e 2 d.m.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 71253 del 2013) » (sentenza n. 24693 del 2021, cit., punto 12 delle Ragioni della decisione). Dall’analisi della normativa e della sua successione diacronica si può evincere «l’assenza di protezione dalla disoccupazione involontaria per i soci lavoratori delle società ed enti cooperativi esercenti le attività indicate nell’allegato al d.P.R. n. 602, colmata solo con interventi legislativi e disposizioni di rango subprimario con effetto graduale dal 2013» (sentenza n. 24693 del 2021, cit., punto 13 delle Ragioni della decisione).

È proprio l’espresso intervento della legge n. 92 del 2012, menzionata anche dalla parte ricorrentea supporto dell’impugnazione, -6 - a confermare «l’esistenza di un pregresso contesto normativo che il legislatore ha inteso mutare con norme destinate a produrre effetti, secondo i principi generali, solo per il tempo successivo alla sua entrata in vigore» (sentenza n. 24693 del 2021, cit., punto 15 delle Ragioni della decisione). La tutela contro la disoccupazione è demandata alle scelte discrezionali del legislatore, nel contesto di un ragionevole bilanciamento del complesso degl’interessi coinvolti nell’attuazione graduale dei principi costituzionali, anche alla luce della concreta e attuale disponibilità delle risorse finanziarie e dei mezzi necessari per far fronte agl’impegni di spesa.

A tale attuazione graduale rispondono, nel caso di specie, le scelte del legislatore, volte a darecompiuta attuazione alla tutela contro la disoccupazione involontaria nell’ambito delle particolari cooperative contemplate dal d.P.R. n. 602 del 1970 e a modulare i corrispondenti obblighi contributivi, che a tale tutela si raccordano. Questescelte discrezionali, improntate alla necessaria gradualità e all’altrettanto necessaria ridefinizione del complessivo assetto della tutela applicabile alle società cooperativee degli obblighi connessi, non appaiono manifestamente irrazionali ed arbitrarie.

Non si ravvisano, dunque, i profili d’illegittimità costituzionale segnalati dai controricorrenti , al fine di sollecitare l’indiscriminata e d immediata estensione di una tutela che postula innovazioni organiche e complessive, anche in punto di profili contributivi, e involge opzioni eminentemente discrezionali di politica legislativa, da ponderare alla luce delle risorse disponibili. 5.–Devono essere condivise, in ultima analisi , le conclusioni cui questa Corte è giunta, sulla scorta di una ricognizione del dato normativo cheha trovato conferma anche nelle pronunce successive (Cass., sez. lav., 18 ottobre 2022, n. 30552, e 13 ottobre 2022, n. 29976) e che gli argomenti prospettat i dai controricorrenti non -7 - inducono a rimeditare:

«l’esclusione dei soci lavoratori delle società e degli enti cooperativi esercenti le attività indicate nell’elenco allegato al d.P.R. n. 602 (facchinaggio, trasporto di persone e di merci, preliminari, complementari ed accessorie alle predette e attività varie, quali servizi di guardia e terra, a mare, o campestre, polizia ed investigazioni private e simili) dall’assicurazione generale contro la disoccupazione involontaria fino al 2012 comportava l’insussistenza della prestazione previdenziale e della correlativa obbligazione contributiva» (sentenza n. 24693 del 2021, cit., punto 16 delle Ragioni della decisione).

Tali conclusioni sono state confermate da questa Corte anche in controversie sovrapponibili a quella odierna (di recente, Cass., sez. lav., 5 marzo 2024, n. 5947 e n. 5935, e 23 febbraio 2024, n. 4936). 6.–Il ricorso, pertanto, dev’essere accolto. Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata. 7.– Poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito,alla stregua dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ.,con il rigetto dell ’ originari a domand a propost a dai signori Enver Shkemza e Roberto Placido Schiavo.

Invero, secondo le puntuali deduzioni del ricorso (pagina 18),non confutate dai controricorrenti , l’accoglimento di tal e domand a presuppone la tutela contro la disoccupazione involontaria anche per il periodo antecedente al primo gennaio 2013, poiché, solo per questa via, si potrebbe raggiungere il requisito contributivo indispensabile per accedere alla prestazione richiesta. 8.– La complessità delle questioni dibattute, che solo in epoca recente hanno visto l’intervento chiarificatore di questa Corte, giustifica la compensazione delle spese dell’intero processo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda proposta dai