Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 22796/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for contributory debt cancellation, ruling procedural errors lacked decisive impact on the final judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22796/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court rejected the appellant's appeal against a lower court ruling that denied contributory debt cancellation benefits. The appellant argued the appellate court failed to apply specific decrees regarding debt reduction and violated document production rules, but the INPS had already proven the debts were collectible. The court dismissed the claims because the alleged procedural violations did not decisively influence the final decision or provide concrete legal utility to the appellant.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; Art. 113 c.p.c.: A complaint regarding a judge's procedural error under Article 360 requires proof that the violation decisively influenced the judgment and caused concrete prejudice, rather than merely asserting an abstract interest in procedural regularity.

Parole chiave

Generato dall'IA
procedural error contributory debt decisive influence concrete prejudice appellate review debt cancellation legal utility procedure di ricorso

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
32815 del 2023, sovente si trova dichiarato che dai princìpi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e di interesse ad agire si desume quello per cui la denunzia di vizi dell'attività del giudice che comportino la nullità della sentenza o del procedimento, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n.
Art. 113 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
art. 360 c.p
32815 del 2023, sovente si trova dichiarato che dai princìpi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e di interesse ad agire si desume quello per cui la denunzia di vizi dell'attività del giudice che comportino la nullità della sentenza o del procedimento, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 22978 del 2015
Cass. n. 26087 del 2019
Cass. Sez.Un. n. 3758 del 2009
Cass. n. 18074 del 2014
Cass. n. 7394 del 2008
Cass. n. 7394 del 2008; Cass.
Cass. n. 13091 del 2003
7394 del 2008; Cass. n. 13091 del 2003); 11.come condivisibilmente rimarcato da Cass.
Cass. n. 32815 del 2023
Cass. n. 26157 del 2014
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 15587-2021 proposto da: ELIA RAFFAELA, in proprio e nella qualità di erede di CARCEO GIUSEPPE, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato WALTER PARISE; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, ESTER ADA SCIPLINO, EMANUELE DE ROSE, CARLA D'ALOISIO; -resistente con procura - nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE; -intimata - avverso la sentenza n. 638/2021 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 26/05/2021 R.G.N. 414/2019;

Oggetto R.G.N.15587/2021 Cron. Rep. Ud.18/01/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/01/2024 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO. RITENUTO CHE 1. con la sentenza in epigrafe indicata , la Corte d’appello di Catanzaro, in riforma della decisione di prime cure, ha rigettato l’opposizione avverso plurime cartelle portanti crediti contributivi vantati dall’INPS nei confronti dei coltivatori diretti Elia Raffaela e Carceo Giuseppe;

2. avverso la sentenza ricorre Elia Raffaela, anche quale erede di Carceo Giuseppe, con ricorso affidato a tre motivi, averso il quale l’INPS ha conferito solo procura a margine della copia notificata del ricorso; l’Agenzia delle entrate –riscossione non ha svolto attività difensiva ;

3. l’Ufficio del Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte; CONSIDERATO CHE 4. con i motivi di ricorso la parte ricorrente si duole per non avere la Corte di merito rilevato d’ufficio l’applicabilità del decreto sostegni, d.l.n.41 del 2021, che ha sancito la rottamazione delle cartelle d’importo non superiore a 5.000,00 euro, e dichiarato cessata la materia del contendere (primo motivo); né applicato, d’ufficio, il d.l.n.119/2018 recante, all’art. 4, la previsione della rottamazione delle cartelle inferiori a 1.000,00 euro (secondo motivo); infine, per avere violato il divieto di produzione di documenti in appello, ammettendo la produzione documentale tardiva dell’Agenzia delle entrate comprovante l’intervenuta interruzione della prescrizione;

5. i primi due motivi sono inammissibili per non avere la parte ricorrente ottemperato al principio di autosufficienza, correlato all’estraneità del giudizio di legittimità all’accertamento del fatto, agli effetti della pretesa applicazione della normativa invocata e alla sussistenza, nella specie, dei requisiti prescritti per beneficiare della rottamazione, non essendo a tal fine sufficiente la mera elencazione, enunciata nel ricorso, delle cartelle dalle quali dovrebbe rinvenirsi il limite economico dettato dal legislatore per leinvocate misur e premiali;

6. il terzo mezzo è da rigettare;

7. quando venga dedotta, in sede di legittimità, l'erroneità dell'ammissione o della dichiarazione di inammissibilità di una prova documentale in appello, la Cassazione, chiamata ad accertare un error in procedendo, è giudice anche del fatto, ed è, quindi, tenuta a stabilire se si trattasse di prova indispensabile;

8. tuttavia, l’ apprezzamento d ’ indispensabilità viene svolto dalla Corte di legittimità in astratto, ossia al solo fine di stabilire la idoneità teorica della prova ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione dei fatti di causa, senza alcuna assunzione di poteri cognitori di merito da parte della S.C., spettando pur sempre al giudice di merito, in sede di rinvio, l'apprezzamento in concreto delle inferenze desumibili dalla prova, ai fini della ricostruzione dei fatti di causa;

9. ciò posto, proprio perché si tratta di un error in procedendo, collocabile nell’ambito degli errori di attività del giudice di cui al n. 4 dell’art. 360 c.p.c., disposizione che postula che il vizio sia tale da determinare la nullità della sentenza o del procedimento, è pur sempre necessario che la denunciata violazione abbia svolto un ruolo decisivo, ovvero che abbia influito in modo determinante sul contenuto della decisione di merito, ovvero che quest'ultima - in assenza di tale vizio - non sarebbe stata resa nel senso in cui lo è stata (tra le altre, v.Cass. n. 22978 del 2015;

Cass. n. 26087 del 2019); 10.la lesione delle norme processuali, infatti, non è invocabile in sé e per sé, essendo viceversa sempre necessario che la parte che deduce siffatta violazione adduca anche, a dimostrazione della fondatezza, la sussistenza di un effettivo pregiudizio conseguente alla violazione medesima (Cass. Sez.Un. n. 3758 del 2009), poiché alla radice di ogni impugnazione dev’essere individuato u n interesse giuridicamente tutelato, identificabile nella possibilità di conseguire una concreta utilità o un risultato giuridicamente apprezzabile, attraverso la rimozione della statuizione censurata, e non già un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica non avente riflessi effettivi sulla soluzione adottata (fra le altre, Cass. n. 18074 del 2014;

Cass. n. 7394 del 2008; Cass. n. 13091 del 2003); 11.come condivisibilmente rimarcato da Cass. n. 32815 del 2023, sovente si trova dichiarato che dai princìpi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e di interesse ad agire si desume quello per cui la denunzia di vizi dell'attività del giudice che comportino la nullità della sentenza o del procedimento, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4), cod.proc.civ., non tutela l'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce soltanto l'eliminazione del pregiudizio del diritto di difesa concretamente subito dalla parte che denuncia il vizio (v., per tutte, Cass. n. 26157 del 2014, la quale aggiunge che l'annullamento della sentenza impugnata è necessario solo se nel successivo giudizio di rinvio il ricorrente possa ottenere una pronunciadiversa e più favorevole a quella cassata);12.orbene, nella specie, parte ricorrente si limita a dedurre l’avvenuta violazione della regola processuale, senza in alcun modo prospettare come tale violazione abbia decisivamente influito sulla sentenza d’appelloe, ancora prima, confutare la ritenuta definitiva conferma, argomentata dalla Corte di merito, della pista probatoria che l’ente previdenziale aveva già tracciato mediante la produzione dell’estratto dei propri archivi informatici attestanti il compimento, da parte del concessionario del servizio di riscossione, di atti di recupero dei crediti contributivi controversi; 13.in conclusione, il ricorso è rigettato; 14.non si provvede alla regolazione delle spese per non avere le parti intimate svolto attività difensiva;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di cont