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Ordinanza — n. 22734/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding late appeal deadline under Fornero labor trial rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22734/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Il Sole 24 Ore's appeal against a lower court ruling that declared the company's appeal against an employment dismissal inadmissible due to a late filing. The company argued the first-instance judgment was rendered under ordinary labor trial rules, granting a six-month appeal period, but the lower court correctly identified the proceedings followed the special 'Fornero' trial regime with a shorter deadline. The court upheld this decision by applying the principle of 'ultrattività del rito,' which mandates that the applicable appeal period is determined strictly by the procedural form actually adopted by the first-instance judge, regardless of any legal errors in that classification.

Regesto Legislator

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Art. 1, co. 58 L. n. 92/2012; Artt. 327, 434 c.p.c.: The principle of 'ultrattività del rito' requires the appeal period to be determined exclusively by the procedural form actually adopted by the first-instance judge, binding the parties even if that form was legally erroneous.

Parole chiave

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ultrattività del rito rito Fornero impugnazione tardiva danno biologico danno morale danno erariale danno patrimoniale impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 1, co. 58 L. n. 92/2012
Quindi accordava la tutela reintegratoria di cui all’art. 18, co.
Artt. 327, 434 c.p.c.
Art. 360, co. 1, n. 3) c.p.c.
CONSIDERATO CHE 1.-Con unico motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co.
Art. 18, co. 4 L. n. 300/1970
Quindi accordava la tutela reintegratoria di cui all’art. 18, co.
Art. 700 c.p.c.
15976/2017 secondo cui la fase sommaria può concludersi anche con sentenza ove la cognizione dei fatti di causa sia stata piena, come era avvenuto nel caso in esame, atteso il previo procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. promosso dal Massarenti.
Art. 669 terdecies c.p.c.
promosso dal Massarenti, che si era altresì sviluppato con un reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. terminato con l’ordinanza cautelare di reintegrazione nel posto di lavoro.
d.P.R. n. 115/2002
1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso a norma dell’art.
art. 414 c.p
Fornero - unica fase -termine per proporre reclamo 2.-La società adìva il Tribunale di Milano con ricorso ex art. 414 c.p.c.
art. 700 c.p
15976/2017 secondo cui la fase sommaria può concludersi anche con sentenza ove la cognizione dei fatti di causa sia stata piena, come era avvenuto nel caso in esame, atteso il previo procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 15976/2017
Indi, a conclusione della prima fase, pronunziava sentenza richiamando Cass. n. 15976/2017 secondo cui la fase sommaria può concludersi anche con sentenza ove la cognizione dei fatti di causa sia stata piena, come era avvenuto nel caso in esame, atteso il previo procedimento cautelare ex art.
Cass. ord. n. 20705/2018
Ciò anche nel caso in cui quel rito –in ipotesi – fosse giuridicamente errato (Cass. ord. n. 20705/2018; Cass.
Cass. ord. n. 19993/2021
20705/2018; Cass. ord. n. 19993/2021).
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10379/2021r.g., proposto da Il Sole 24 Ore spa, in persona del legale rappresentante pro tempore , elett. dom.to in Viale Carso n. 71, Roma, rappresentato e difeso dall’avv. Nicola Pagnotta. ricorrente contro Massarenti Armando, elett. dom.to presso la Cancelleria di questa Corte, rappresentato e difeso dagli avv.tiMario Fezzi e Stefano Chiusolo. controricorrente avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 261/2021 pubblicata in data 15/02/2021, n.r.g. 650/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 18/06/2024dal Consigliere dott.

Francescopaolo Panariello. RILEVATO CHE 1.-Armando Massarenti era dipendente de Il Sole 24 Ore spa. In data 30/10/2017 aveva ricevuto una prima contestazione disciplinare, poi “integrata” da una successiva in data 06/02/2018. All’esito era stato licenziato per giusta causa in data 19/02/2018. OGGETTO: rito c.d. Fornero - unica fase -termine per proporre reclamo 2.-La società adìva il Tribunale di Milano con ricorso ex art. 414 c.p.c. al fine di far accertare e dichiarare la legittimità del licenziamento. Il Massarenti adìva anch’egli il medesimo Tribunale con ricorso ai sensi della L. n. 92/2012 (c.d. rito Fornero) per impugnare il licenziamento, deducendo la genericità della prima contestazione disciplinare, la tardività della seconda, l’insussistenza degli addebiti. 3.- Il Tribunale riuniva i due giudizi e, con riguardo a quello promosso dalla società, disponeva il mutamento del rito da ordinario a speciale (c.d.

Fornero). Indi, a conclusione della prima fase, pronunziava sentenza richiamando Cass. n. 15976/2017 secondo cui la fase sommaria può concludersi anche con sentenza ove la cognizione dei fatti di causa sia stata piena, come era avvenuto nel caso in esame, atteso il previo procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. promosso dal Massarenti. Nel merito rigettava la domanda della società, accoglieva l’impugnazione proposta dal Massarenti, giudicando generica la prima contestazione disciplinare e tardiva la seconda ed in ogni caso insussistenti gli addebiti.

Quindi accordava la tutela reintegratoria di cui all’art. 18, co. 4, L. n. 300/1970. 3.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello dichiarava inammissibile il gravame proposto dalla società in quanto lo riteneva tardivo. Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava:

a) la sentenza di primo grado è stata emessa a conclusione del procedimento c.d. Fornero, sia pure ad unica fase, come si evince anche dal provvedimento emesso dal Tribunale a scioglimento della riserva assunta in data 28/01/2020;

b) non rileva il fatto che la società abbia proposto un ricorso con rito ordinario del lavoro , atteso che il Tribunale aveva disposto la conversione del rito da ordinario in speciale e quindi ha trattato il procedimento secondo le regole del c.d. rito Fornero;

c) pur considerando la sospensione dei termini per l’emergenza Coronavirus, l’impugnazione depositata in data 21/07/2020 è tardiva atteso che la sentenza di primo grado è stata pubblicata in data 10/02/2020.4.- Avverso tale sentenza Il Sole 24 Ore spa ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo. 5.-Massarenti Armando ha resistito con controricorso. 6.-Entrambe le parti hanno depositato memoria. 7.-Il Collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge. CONSIDERATO CHE 1.-Con unico motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3) , c.p.c. la ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 1, co. 58, L. n. 92/2012, 327 e 434 c.p.c. per avere la Corte territoriale ritenuta tardiva l’impugnazione della sentenza di primo grado.

Assume che il giudizio di primo grado si è celebrato secondo il rito ordinario, sicché, essendo mancata la notificazione della sentenza di primo grado, il termine per proporre appello è quello lungo di sei mesi, nella specie rispettato. Il motivo è infondato. Come risulta anche dalla sentenza impugnata, il Tribunale, contrariamente all’assunto della società ricorrente, ha trattato il giudizio secondo il rito speciale(previsto dalla legge n. 92/2012, c.d. Fornero), tanto da aver disposto il mutamento del rito (da ordinario a c.d. Fornero) con riguardo al ricorso ex art. 414 c.p.c. a suo tempo proposto dalla società per far accertare la legittimità del licenziamento.

Dunque il regime di impugnazione è quello proprio del ritospeciale c.d. Fornero. Inoltre la ricorrente non si confronta con la specifica motivazione addotta dalla Corte territoriale, che ha evidenziato altresì come, a scioglimento della riserva del 28/01/2020, il Tribunale avesse richiamato espressamente il rito Fornero e, in sentenza, avesse espressamente richiamato una pronunzia di legittimità (Cass. n. 15976/2017), secondo cui il predetto rito può anche concludersi con sentenza all’esito di un’unica fase, qualora questa si sia svolta a cognizione piena.

E tale è stato ritenuto il giudizio di primo grado sia dal Tribunale, sia dalla Corte territoriale sul presupposto che la cognizione sommaria fosse già stata assicurata nel procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. promosso dal Massarenti, che si era altresì sviluppato con un reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. terminato con l’ordinanza cautelare di reintegrazione nel posto di lavoro. Infine trova applicazione il principio della c.d. ultrattività del rito, che – quale specificazione del più generale principio per cui l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile deve avvenire in base al principio dell'apparenza, cioè con esclusivo riguardo alla qualificazione, anche implicita, dell'azione e del provvedimento compiuta dal giudice – al fine di individuare il regime di impugnazione impone di tenere esclusivamente conto del rito in concreto seguito dal giudice nella sua decisione.

Ciò anche nel caso in cui quel rito –in ipotesi – fosse giuridicamente errato (Cass. ord. n. 20705/2018; Cass. ord. n. 19993/2021). 2.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge. Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso a norma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto. Così de