Cassation court dismisses appeal on inadmissibility grounds regarding interpretation of claim scope.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court's interpretation of the claim's scope regarding the pension period was not an error of law but a matter of fact assessment. The appellant argued the court incorrectly limited the pension calculation to a specific period, while the lower court determined the claim referred only to wage differences. The court held that such factual determinations regarding the interpretation of the claim's boundaries fall within the exclusive competence of the trial judge and cannot be reviewed on appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.; Art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002: The Supreme Court cannot review factual assessments or the interpretation of the scope of a claim by the court of appeal, as these constitute matters of fact reserved to the judge of merit.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15702/2023 R.G. proposto da : LILLO RAFFAELLO, elettivamente domiciliato in ROMA Via Marcello Prestinari 15, presso lo studio dell’avvocato Paolo Casalena (CSLPLA45P23H501O) che lo rappresenta e difende -ricorrente- Contro DELOS REYES FELICISMA VIRTUCIODELOS REYES FELICISMA VIRTUCIO -intimata- Nonché INPS -ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA Via Cesare Beccaria, 29, presso lo studio dell’avvocato Emanuele De Rose (DRSMNL70L12H501W) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati Carla D'Aloisio (DLSCRL71H57G482G), Antonino Sgroi (SGRNNN60D29C351B), Ester Ada Sciplino(SCPSRD66S47E974L) -resistente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 2107/2023 depositata il18/05/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/07/2024 dal Consigliere VITTORIA AMIRANTE. RILEVATO CHE 1. Con sentenza n. 8365 del 3 dicembre 2020 il Tribunale di Roma sez. Lavoro rigettava integralmente il ricorso depositato il 12 giugno 2019 da Delos Reyes Felicisma Virtucio con il quale la lavoratrice deduceva di aver maturato un credito di € 45.851,31, di cui € 25.049,54 per differenze retributive e € 20.801,77 per TFR in relazione all’attività di domestica e badante prestata dall’1.10.1991 al 31.3.2018 presso la famiglia di Raffaello Lillo e chiedeva che, accertata la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato intrattenuto con Raffaello Lillo dal 1.10.1991, limitata la pretesa al periodo dal 1.4.2013 al 31.3.2018, questi venisse condannato al pagamento della somma di € 45.851,31 o a quella maggiore o minore ritenuta di giustizia; venisse ordinato all’INPS l’accredito della contribuzione, per il periodo dall’1.3.2008 al 31.3.2018, per 52 settimane l’anno, o per quello che risulterà di giustizia, in favore di Delos Reyes Felicisma Virtucio, per il lavoro prestato in qualità di dipendente a tempo indeterminato, con le mansioni di domestica/badante a tempo pieno; in via gradata, condannarsi Lillo Raffaello al pagamento alla ricorrente della somma come quantificata nonché al versamento all’INPS dei contributi evasi.
Il Tribunale riteneva non provata la domanda rilevando la carente allegazione in ordine ai caratteri della subordinazione posta a suo fondamento, soprattutto a fronte della contestazione da parte del Lillo della propria legittimazione passiva, nonché la genericità della indicazione delle somme cumulativamente rivendicate.
2. La Corte di appello di Roma, Sez. Lavoro, con sentenza n. 2107/2023 pubblicata il 18/05/2023, notificata a mezzo pec al procuratore costituito in data 24.5.2023, accoglieva l’appello proposto dalla Delos Reyes nei confronti del Lillo e dell’INPS e, in riforma della sentenza di primo grado, accoglieva parzialmente la domanda della lavoratrice condannando l’appellato al pagamento, in favore di Delos Reyes Felicisma Virtucio, della complessiva somma di € 16.051,41, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, nonché a regolarizzare la posizione previdenziale della lavoratrice presso l’INPS.
La Corte territoriale, con la sentenza qui impugnata, sulla base della documentazione prodotta sin dal primo grado e della prova testimoniale espletata in grado d’appello nonché delle parziali ammissioni svolte dal datore di lavoro, ha ritenuto parzialmente provata la domanda, avendo escluso che fosse stata raggiunta la prova del mancato godimento delle ferie e dei permessi, né l’espletamento di lavoro straordinario e festivo (né, tanto meno, la misura, non determinabile neanche in via presuntiva), e condannato il Lillo al pagamento della complessiva somma di € 16.051,41, di cui € 21,50 a titolo di differenze retributive maturate dall’1.4.2013 al 31.3.2018 ed € 16.029,91 a titolo di TFR maturato dal 26 luglio 2005 al 31 marzo 2018.
3. Avverso la decisione di secondo grado propone ricorso per cassazione Raffaello Lillo affidato ad un unico motivo.
4. La Delos Reyes è rimasta intimata.
5. L’INPS si costituisce depositando meraprocura CONSIDERATO CHE1. Con l’unico motivo di ricorso il Lillo deduce violazione ed errata applicazione delle norme di diritto ex art. 360, n. 4 c.p.c. ed in particolare per vizio di ultra ed extra petizione per violazione dell’art. 112 c.p.c. Censura la sentenza impugnata nella parte in cui, nonostante la lavoratrice avesse espressamente limitato le sue pretese al periodo 1.4.2013- 31.3.2018, sia in primo grado che in appello, come risultante anche dal paragrafo 12 della sentenza ove la Corte di Appello di Roma decideva che “alla Delos spettano le differenze per lavoro ordinario e TFR maturate dal 1/04/2013 al 31/03/2018 a fronte di un rapporto iniziato con il Lillo in data 26 giugno 2005” le aveva poi riconosciuto il TFR per l’intero periodo lavorativo liquidato in € 16.029,91 anziché quanto determinato dal CTU pari a € 5.751,53 per TFR maturato da aprile 2013 a marzo 2018.
Deduce, pertanto, la nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato non potendo la Corte pronunciarsi sul periodo antecedente (2005/2013) condannando il Lillo al pagamento di € 16.051,41 anziché di € 5.751,53. Evidenzia, altresì, che la sentenza d’appello era stata fatta oggetto di ricorso per revocazione in cui era stato dedotto che in base a documenti ritrovati successivamente alla emissione della stessa, il TFR per l’intero periodo risulta pagato dal Lillo.
2. Il motivo è inammissibile. Il ricorrente, infatti, non trascrive né il ricorso in primo grado né quello in appello dai quali dovrebbe dedursi che la limitazione della domanda al periodo 1.4.2013- 31.3.2018 fosse da riferirsi sia alle differenze retributive che alla domanda relativa al TFR, né indica dove gli stessi sarebbero attualmente rinvenibili, se nei fascicoli d'ufficio o di parte, così impedendo alla Corte di verificare ex actis, prima ancora della sua fondatezza, la veridicità dell'assunto ed in spregio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, il quale trova applicazione anche con riferimento alla violazione di norme processuali.
La deduzione con il ricorso per cassazione di "errores in procedendo", in relazione ai quali la Corte è anche giudice del fatto, potendo accedere direttamente all'esame degli atti processuali del fascicolo di merito, non esclude, infatti, che preliminare ad ogni altro esame sia quello concernente l'ammissibilità del motivo in relazione ai termini in cui è stato esposto, con la conseguenza che, solo quando ne sia stata positivamente accertata l'ammissibilità diventa possibile valutare la fondatezza del motivo medesimo e, dunque, esclusivamente nell'ambito di quest'ultima valutazione, la Corte di cassazione può e deve procedere direttamente all'esame ed all'interpretazione degli atti processuali (Cass. n. 6014 del 13/03/2018, Rv. 648411-01, Cass. n. 25299 del 28/11/2014, Rv. 633770 – 01.
Cfr anche Cass.n. 12481 del 19/04/2022). Ne consegue che la denunzia del vizio di ultra petizione non può consistere nella generica affermazione che il giudice ha erroneamente pronunciato sulla spettanza del TFR per l’intero periodo lavorato “avendo integrato ed ampliato gli effetti giuridici della domanda rispetto a quanto richiesto dalle parti”.
3. Va, inoltre, precisato che, come più volte chiarito da questa Corte, in sede di legittimità occorre tenere distinta l'ipotesi in cui si lamenti l'omesso esame di una domanda, o la pronuncia su una domanda non proposta, dal caso in cui si censuri l'interpretazione data dal giudice di merito alla domanda stessa: solo nel primo caso si verte propriamente in tema di violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., per mancanza della necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato, prospettandosi che il giudice di merito sia incorso in un "error in procedendo", in relazione al quale la Corte di Cassazione ha il potere-dovere di procedere all'esame diretto degli atti giudiziari, onde acquisire gli elementi di giudizio necessari ai fini delle pronuncia richiestale; nel caso in cui venga invece in considerazione l'interpretazione del contenuto o dell'ampiezza della domanda, tali attività integrano un accertamento in fatto, tipicamente rimesso al giudice di merito, (così Cass. n. 20373 del 24/07/2008, Rv. 604671 - 01), per cui, ove questi abbia espressamente ritenuto che era stata avanzata ed era compresa nel "thema decidendum", tale statuizione, ancorché in ipotesi erronea, non può essere censurata per ultrapetizione, atteso che il suddetto difetto non è logicamente verificabile prima di avere accertato l'erroneità della relativa motivazione, sicché detto errore può concretizzare solo una carenza nell'interpretazione di un atto processuale, ossia un vizio sindacabile in sede di legittimità unicamente sotto il profilo del vizio motivazionale (Cass. n. 27181 del 22/09/2023, Rv. 668673 –01, Cass. n. 20718 del 13/08/2018, Rv. 650016 – 03;
Cass. n. 21874 del 27/10/2015), nei ristretti limiti derivanti dalla riformulazione dell’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012. 3.1. Nella specie è evidente che ove la Corte d’appello ha affermato che “Il CTU ha quantificato in €.5.773,03 l’importo dovuto alla Delos, di cui € 21,50 per differenze retributive e € 5.751,53 per TFR maturato da aprile 2013 a marzo 2018. Sennonché l’appellante ha rappresentato che il calcolo del CTU non tiene conto del fatto che il rapporto tra le parti si è sviluppato dal 26 luglio 2005 al 31 marzo 2018, sicché il TFR ammonta a € 16.029,91, seguendo gli stessi criteri adottati dal CTU.
L’obiezione è corretta. L’appellante aveva limitato le sue richieste al periodo dal 1.4.2013 al 31.3.2018 (ossia al periodo non coperto da prescrizione) e, con riferimento a tale periodo il Collegio aveva affidato l’incarico di determinare le differenze retributive. Tuttavia, all’appellante compete il TFR maturato nell’intero periodo luglio 2005 –marzo 2018. Pertanto, il totale dovuto dalla parte appellata è di € 16.051,41, oltre accessori come per legge, apparendo immune da errori il calcolo operato dalla Delos per TFR” ha ritenuto, in base ad una valutazione insindacabile in questa sede, che la limitazione al periodo 1.4.2013- 31.3.2018 fosse da riferirsi alla sola domanda relativa alle differenze retributive e non alla domanda di corresponsione del TFR.
4. Il ricorso, in conclusione, va dichiarato inammissibile.
5. Nessuna statuizione in punto spese deve essere adottata essendo rimasti intimati sia la Delos Reyes che INPS.
6. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ri