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Ordinanza — n. 22706/2024 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22706/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22706/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 16973-2019 proposto da: D'ORAZI CARLO MARIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SILVIO PELLICO 24, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO ANDREOZZI, che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro REGIONE LAZIO, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARCANTONIO COLONNA 27, presso la SEDE DELL'AVVOCATURA REGIONALE, rappresentata e difesa dall'avvocato ANDREA FERRAGUTO; -controricorrente - nonché contro PROVINCIA DI VITERBO, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BENACO 15, presso lo studio dell'avvocato ANNA PAOLA TODINI, rappresentata e difesa dall'avvocato GESUALDO ANTONIO PALA; -controricorrente - Oggetto COSTITUZIONE RAPPORTO PUBBLICO IMPIEGO R.G.N.16973/2019 Cron.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 22706/2024 — snciv · Corte di Cassazione: o la seguente ORDINANZA sul ricorso 16973-2019 proposto da: D'ORAZI CARLO MARIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SILVIO PELLICO 24, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO ANDREOZZI, che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro REGIONE LAZIO, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARCANTONIO COLONNA 27, presso la SEDE DELL'AVVOCATURA REGIONALE, rappresentata e difesa dall'avvocato ANDREA FERRAGUTO; -controricorrente - nonché contro PROVINCIA DI VITERBO, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BENACO 15, presso lo studio dell'avvocato ANNA PAOLA TODINI, rappresentata e difesa dall'avvocato GESUALDO ANTONIO PALA; -controricorrente - Oggetto COSTITUZIONE RAPPORTO PUBBLICO IMPIEGO R.G.N.16973/2019 Cron.

Parole chiave

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licenziamento del pubblico dipendente nuova formazione nella stessa professione disoccupazione a lungo termine integrazione nell'assicurazione disoccupazione trasferimento disciplinare ricollocamento in un istituto
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 16973-2019 proposto da: D'ORAZI CARLO MARIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SILVIO PELLICO 24, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO ANDREOZZI, che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro REGIONE LAZIO, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARCANTONIO COLONNA 27, presso la SEDE DELL'AVVOCATURA REGIONALE, rappresentata e difesa dall'avvocato ANDREA FERRAGUTO; -controricorrente - nonché contro PROVINCIA DI VITERBO, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BENACO 15, presso lo studio dell'avvocato ANNA PAOLA TODINI, rappresentata e difesa dall'avvocato GESUALDO ANTONIO PALA; -controricorrente - Oggetto COSTITUZIONE RAPPORTO PUBBLICO IMPIEGO R.G.N.16973/2019 Cron.

Rep. Ud.20/06/2024 CC avverso la sentenza n. 4657/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 10/12/2018 R.G.N. 3769/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/06/2024 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS. RILEVATO - che, con sentenza del 10 dicembre 2018, la Corte d’Appello di Roma confermava la decisione resa dal Tribunale di Roma e rigettava la domanda proposta da Carlo Maria D’Orazi nei confronti della Regione Lazio e della Provincia di Viterbo, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto dell’istante, quale dipendente dell’ENPAF Lazio del cui personale era stato disposto dalla Regione Lazio e dall’Amministrazione Provinciale di Viterbo il passaggio diretto alle dipendenze di quest’ultima, a beneficiare di tale passaggio diretto, allora negatogli, o alla ricollocazione presso altro centro di formazione professionale gestito dalla Regione Lazio oltre che la condanna delle convenute al risarcimento del danno da determinarsi in via equitativa quanto meno in relazione al mancato guadagno a decorrere dalla messa in mora; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto la pretesa infondata non potendo l’istante vantare alcun diritto ad essere inserito negli elenchi del personale che nel 1999 era transitato dall’ENPAF alla Provincia di Viterbo non rientrando tra il personale in servizio presso tale Ente alla predetta data, avendo l’istante in data antecedente rassegnato le proprie dimissioni dall’Ente medesimo, dimissioni da ritenersi valide, posto che la sentenza del Pretore di Roma del 13.1.1995 che ne aveva dichiarato la nullità era stata riformata in grado d’appello anche se in epoca successiva alla data del passaggio diretto del personale alla Provincia di Viterbo;- che per la cassazione di tale decisione ricorre il D’Orazi, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso la Regione Lazio, mentre la Provincia di Viterbo si è limitata a rilasciare procura per l’eventuale difesa nel corso dell’udienza di discussione;

CONSIDERATO - che, con l’unico motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione di n orme di diritto ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale rilevando, a suo dire, ai fini dell’accoglimento della pretesa, la perdurante operatività alla data del passaggio diretto all’Amministrazione Provinciale di Viterbo del personale dell’ENFAP della declaratoria di nullità delle dimissioni rassegnate dal ricorrente, dovendosi ritenere il venir meno ex nunc dell’efficacia di tale sentenza a seguito della sua riforma in grado d’appello intervenuta solo successivamente, operatività implicante l’inclusione del ricorrente tra il personale destinatario del passaggio e la costituzione del rapporto con la Provincia di Viterbo; - che il motivo risulta infondato atteso che, se è vero che la sentenza d’appello, riformando la pronunzia di primo grado, la priva di efficacia dalla data della sua pubblicazione, nondimeno si deve ritenere che l’effetto della pronunzia è tale da determinare la reviviscenza dell’atto inizialmente dichiarato nullo e l’efficacia della manifestazione di volontà da esso recata, che nel caso di specie si sostanzia nel recesso per dimissioni del ricorrente dal rapporto con l’ENFAP in epoca antecedente al passaggiodiretto del personale dell’Ente presso la Provincia di Viterbo, nel cui ambito quindi correttamente la Corte territoriale non ha ritenuto incluso il ricorrente, disconoscendo l’affermato diritto alla costituzione del rapporto con la Provincia di Viterbo;- che il ricorso va, dunque, rigettato, con attribuzione delle spese nei soli confronti della controricorrente Regione Lazio per non aver la Provincia di Viterbo svolto alcuna attività difensiva;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento nei confronti della sola controricorrente Regione Lazio delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso norma del