Cassation appeal dismissed due to settlement; both parties formally renounced the appeal before the ruling.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct following a formal renunciation by the appellant and acceptance by the respondent. The underlying dispute involved a disciplinary dismissal of an employee, which had previously been overturned by the Court of Appeal in favor of the worker. The court ruled that the procedural conditions for awarding costs did not apply because the parties reached a settlement and mutually withdrew the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391 c.p.c.; Art. 391, ult. comma, c.p.c.: When both parties mutually renounce a cassation appeal, the judgment is declared extinct without any disposition regarding litigation costs.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 30842-2021 proposto da: E.T.A.C. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 146, presso lo studio dell'avvocato STEFANIA VERALDI, rappresentata e difesa dall'avvocato LORENZO IOELE; -ricorrente - contro PASTORE FRANCO, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati LUCIO RODOLFO CRISCI, FABRIZIO CRISCI; -controricorrente - avverso la sentenza n. 4357/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 28/09/2021 R.G.N. 963/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/07/2024 dal Consigliere Dott. FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI CASO. Oggetto Licenziamento disciplinare per giustificato motivo soggettivo R.G.N.17943/2022 Cron. Rep. Ud.03/07/2024 CC RILEVATO che:
1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Napoli rigettava il reclamo proposto dalla ETAC s.r.l. contro la sentenza del Tribunale di Benevento che, in accoglimento della domanda di Pastore Franco e, previa revoca dell’ordinanza del 4.3.2019, resa dal medesimo Tribunale nella fase sommaria del procedimento ex lege n. 92/2012, aveva dichiarato nullo il provvedimento della destituzione immediata irrogato al Pastore il 12.6.2018, ordinando l’immediata reintegrazione del lavoratore ricorrente nel posto di lavoro e condannando ETAC al pagamento di un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto dalla data del licenziamento a quella dell’effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al saldo, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per lo stesso periodo; la Corte, inoltre, condannava la reclamante ETAC al pagamento delle ulteriori spese processuali, con distrazione in favore del difensore del reclamato.
2. Avverso tale decisione l’ETAC s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
3. Ha resistito l’intimato con controricorso. CONSIDERATO che:
1. a seguito della fissazione dell'adunanza camerale i difensori delle parti hanno depositato telematicamente unico atto nel quale l’ETAC rinuncia al ricorso per cassazione e contestualmente il controricorrente Pastore Franco accetta detta rinuncia (tanto riflette, a sua volta, una separata conciliazione nel frattempo intervenuta tra le parti, con compensazione delle spese); tale atto è altresì sottoscritto dagli stessi difensori;
2. essendo la rinuncia e l’accettazione regolari, dev’essere dichiarata l’estinzione del giudizio ex art. 391 c.p.c.;
3. giusta l’art. 391, ult. comma, c.p.c., avendo il controricorrente aderito alla rinuncia al ricorso, nulla si dispone quanto alle spese processuali;
4. non sussistono le condizioni processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, perché la norma si applica nei soli casi, tipici, di rigetto dell'impugnazione e di dichiarazione di inammissibilità o di improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale,lato sensu sanzionatoria , non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma nell'Adunanza cam