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Ordinanza — n. 22635/2024 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses public employee's claim for reduced presidential allowance when seconded to another ministry.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22635/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed Antonio Lucantoni's appeal against a lower court ruling that rejected his claim for a presidential allowance. Lucantoni argued that his salary should remain at the higher rate of the Presidency of the Council of Ministers despite being seconded to the Ministry of the Interior. The court held that under the relevant collective bargaining agreement, accessory treatments for seconded employees are the responsibility of the destination administration, not the sending entity.

Regesto Legislator

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Art. 57 CCNL Presidenza del Consiglio dei Ministri 2004; When a public employee is seconded to another administration, accessory treatments are the responsibility of the destination administration, not the sending entity.

Parole chiave

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public employment law secondment allowance collective bargaining agreement accessory treatments destination administration salary reduction civil service secondment indennità compensativa

Disposizioni normative citate

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Art. 57 CCNL Presidenza del Consiglio dei Ministri 17.5.2004
di presidenza, voce del salario accessorio, giungendo a tale conclusione sulla scorta di quanto previsto dall'art. 57 del CCNL, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 17.5.2004 , il quale dispone che i trattamenti accessori sono a carico dell'amministrazione di destinazione.
art. 384 c.p
Il ricorso deve quindi essere va accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti nel merito ex art. 384 c.p.c., la causa può essere decisa nel merito, respingendo la domanda proposta da ANTONIO LUCANTONI.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1958 del 20/07/1962
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2500 del 13/07/1968
1958 del 20/07/1962; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2500 del 13/07/1968; Cass.
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 171 del 22/01/1972
2500 del 13/07/1968; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 171 del 22/01/1972; Cass.
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2068 del 19/05/1977
171 del 22/01/1972; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2068 del 19/05/1977; Cass.
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4101 del 28/06/1980
2068 del 19/05/1977; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4101 del 28/06/1980; Cass.
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6106 del 18/10/1983
4101 del 28/06/1980; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6106 del 18/10/1983; Cass.
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5052 del 10/06/1987
6106 del 18/10/1983; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5052 del 10/06/1987).
Cass. Sez. L - Ordinanza n. 4390 del 19/02/2024
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29819/2019R.G. proposto da PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI [indicata come AGENZIA DELLE ENTRATE], in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore , domiciliata ope legis in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende –ricorrente – contro Oggetto: Lavoro pubblico contrattualizzato – Dipendenti Presidenza Consiglio dei Ministri – Comando presso altra Amministrazione – Indennità di presidenza R.G.N. 29819/2019 Ud. 19/06/2024CC AULA B Sez. S4/L- R.G. 29819/2019 – CC 19/06/2024 - Pagina nr. 2 di 6 ANTONIO LUCANTONI, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE PINTURICCHIO, 214, presso lo studio dell’avvocato VERINI SUPPLIZI ALDO che lo rappresenta e difende –controricorrente – avverso la sentenza d ella Corte d'appello Roma n. 1212/2019 depositata il 29/03/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 19/06/2024dal Consigliere Dott. Federico Rolfi;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza n. 1212/2019, pubblicata in data 29 marzo 2019, la Corte d’appello di Roma, nella regolare costituzione dell’appellato ANTONIO LUCANTONI, ha respinto il gravame proposto dalla PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 2999/2016.

2. ANTONIO LUCANTONI aveva adito il Tribunale di Roma, premettendo di essere dipendente della Presidenza del Consiglio dei Ministri dal 10 novembre 19 97 con contratto di lavoro a tempo indeterminato ed inquadramento nella categoria A - F7 del CCNL comparto PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI e di essere stata comandato - con nota del 20 marzo 2014 - a prestare servizio, per la durata di un anno –rinnovabile - presso la Prefettura di L'Aquila , Area 5 Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico. Aveva poi dedotto di avere percepito sino al mese di aprile 2014, oltre allo stipendio tabellare, all'indennità integrativa speciale e all'indennità di vacanza contrattuale, anche l'indennità di presidenza nella misura di € 676,00 ma che, a seguito del rinnovo del comando Sez.

S4/L- R.G. 29819/2019 – CC 19/06/2024 - Pagina nr. 3 di 6 per un anno, l'indennità di p residenza era stata sostituita con l'indennità amministrativa del Ministero dell'interno, quale amministrazione di destinazione, pari ad € 292,65. Aveva quindi chiesto al Tribunale di Roma di accertare l'illegittimità della riduzione della retribuzione e la condanna della PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI a ripristinare l'indennità di p residenza nella misura originaria nonché a corrispondere gli arretrati, conseguendo sentenza di accoglimento.

3. La Corte d’appello di Roma ha disatteso il gravame della PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI rilevando che, nel caso di comando o distacco, persistono fra distaccante e lavoratore i vincoli obbligatori e di potere-soggezione, non venendo meno il rapporto di lavoro con l’Ente distaccante. Ha quindi argomentato la Corte territoriale che nel caso di specie ANTONIO LUCANTONI, pur a seguito del comando, aveva continuato ad essere dipendente PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, anche in virtù del fatto che, all’epoca, quest’ultima ed il Ministero dell’Interno appartenevano a comparti distinti, ed ha quindi concluso che all’appellato doveva essere comunque applicato il trattamento accessorio previsto per i dipendenti dell’amministrazione di provenienza, e quindi l’indennità di presidenza nella misura prevista dal CCNL PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI.

La Corte, infine, ha escluso che potesse assumere rilevanza la previsione di cui all’art. 57, comma 11, CCNL PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2002-2005, ritenendo che tale previsione valga ad esplicitare quale sia l'amministrazione competente all'erogazione dell'indennità, quale tr attamento accessorio della retribuzione – in tal modo ripartendo tra amministrazione di Sez. S4/L- R.G. 29819/2019 – CC 19/06/2024 - Pagina nr. 4 di 6 destinazione ed amministrazione di provenienza l'onere economico del comando o distacco- senza tuttavia modificare l’entità della stessa.

4. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Roma ricorre orala PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. Resiste con controricorso ANTONIO LUCANTONI.

5. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c. CONSIDERATOIN DIRITTO 1. Con l’unico motivo di ricorsosi deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 45, comma 2, D.lgs. n. 165/2001, n. 165; 57 del d .P.R. n. 3/1957, n. 3; 85 e 57, comma 11, CCNL 2002 - 2005, comparto Presidenza del Consiglio dei Ministri. Sulla scorta della ricostruzione della natura dell’indennità di presidenza come voce accessoria della retribuzione, il ricorso deduce che, se è vero che anche in ipotesi di comando presso altri enti pubblici dovrebbe operare il principio della parità di trattamento di cui all’art. 45, D.

Lgs. n. 165/2001, è tuttavia vero che tale principio può trovare deroga nella contrattazione collettiva. Tale deroga – prosegue il ricorso – sarebbe ravvisabile nell’art. 57, comma 11, CCNL Presidenza del Consiglio dei Ministri 2002-2005, in quanto la previsione non varrebbe solamente ad esplicitare quale sia l'amministrazione competente all'erogazione dell'indennità – come ritenuto dalla decisione impugnata – ma verrebbe in questo modo a chiarire che l’indennità deve essere corrisposta nella misura prevista per l’Amministrazione di destinazione, come desumibile dalla parallela previsione dell’art. 22 CCNL Comparto Ministeri 2002-2005.

Sez. S4/L- R.G. 29819/2019 – CC 19/06/2024 - Pagina nr. 5 di 6 2. Occorre preliminarmente valutare l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal controricorrente, in relazione al fatto che il ricorso medesimo reca nell’intestazione l’indicazione , come parte ricorrente, di AGENZIA DELLE ENTRATE e non della PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L’eccezione deve essere disattesa, avendo questa Corte costantemente affermato che, qualora dal contesto del ricorso per Cassazione possa desumersi con certezza l'individuazione delle parti, deve ritenersi irrilevante la circostanza dell'omessa o imprecisa indicazione del nome delle parti stesse nell'intestazione del ricorso (Cass.

Sez. 2, Sentenza n. 1958 del 20/07/1962; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2500 del 13/07/1968; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 171 del 22/01/1972; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2068 del 19/05/1977; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4101 del 28/06/1980; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6106 del 18/10/1983; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5052 del 10/06/1987). Nella specie l’erronea indicazione nell’intestazione del ricorso risulta inidonea a determinare incertezza alcuna in ordine alla corretta individuazione della parte ricorrente, considerato che nel complesso della narrativa del ricorso tale corretta individuazione viene costantemente operata, tramite reiterati riferimentialla PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI.

Di ciò costituisce conferma lo stesso controricorso, che, prendendo specifica posizione sul merito della vicenda, evidenzia che nel controricorrente non si è determinato alcun dubbio circa il fatto che effettiva ricorrente erala PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI.

3. Il ricorso è fondato. Questa Corte, infatti, intende dare continuità al principio espresso di recente con la decisione Cass. Sez. L - Ordinanza n. 4390 Sez. S4/L- R.G. 29819/2019 – CC 19/06/2024 - Pagina nr. 6 di 6 del 19/02/2024, la quale ha escluso che ad un dipendente della Presidenza del Consiglio dei ministri, comandato presso altra amministrazione del comparto ministeri, competa l'indennità c.d. di presidenza, voce del salario accessorio, giungendo a tale conclusione sulla scorta di quanto previsto dall'art. 57 del CCNL, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 17.5.2004 , il quale dispone che i trattamenti accessori sono a carico dell'amministrazione di destinazione.

4. Il ricorso deve quindi essere va accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti nel merito ex art. 384 c.p.c., la causa può essere decisa nel merito, respingendo la domanda proposta da ANTONIO LUCANTONI.

5. Quanto al regime delle spese, poiché l’orientamento cui questa decisione viene a conformarsi risulta recentissimo e concerne una questione con profili di complessità , si ritiene di disporre la compensazione delle spese dell’intero processo. P. Q. M. La Corte: accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta la domanda originariamente formulata da ANTONIO LUCANTONI; compensa le spese di lite dell’inter