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Ordinanza — n. 22626/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses claim for stabilization of public employee based on de facto subordination due to statutory exclusions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22626/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's request for job stabilization based on alleged de facto subordination. The appellant argued that formal contracts did not reflect the actual nature of their work, while the public authority maintained that stabilization procedures strictly apply only to current employees and require formal subordination. The court ruled that stabilization laws are exhaustive derogations from general competition principles, rendering de facto subordination claims inadmissible for access to the procedure.

Regesto Legislator

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Art. 1, co. 558 della legge n. 296 del 2006; Art. 36, co. 3 del d. lgs. n. 165 del 2001: In public employment privatization, de facto subordination cannot be used to access stabilization procedures which are exhaustive statutory derogations from general competition rules.

Parole chiave

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public employment stabilization de facto subordination formal contract requirement statutory exhaustion public administration privatization access to procedure Cassation dismissal

Disposizioni normative citate

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Art. 1, co. 558 della legge n. 296 del 2006
2126 c.c., ma non la possibilità di valorizzare a fini giuridici, per la stabilizzazione, l’attività asseritamente subordinata; - per completezza, altresì, che l’art. 1, co. 558 della legge n. 296 del 2006, prevedeva la stabilizzazione di chi era o era stato in servizio, ma non imponeva alla P.A.
Art. 36, co. 3 del d. lgs. n. 165 del 2001
296 del 2006 e dell’art. 36, co. 3 del d. lgs. n. 165 del 2001 anche in relazione agli art.
Art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002
165 del 2001 anche in relazione agli art. 1325 c.c., nonché agli artt.1, co.
art. 2126 c.c
forme subordinate avrebbe potuto comportare solo le conseguenze economiche e previdenziali di cui all’art. 2126 c.c., ma non la possibilità di valorizzare a fini giuridici, per la stabilizzazione, l’attività asseritamente subordinata; - per completezza, altresì, che l’art.
art. 1325 c.c
165 del 2001 anche in relazione agli art. 1325 c.c., nonché agli artt.1, co.
art. 97 Cost

Giurisprudenza citata

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Cass. 10 marzo 2021, n. 6718
14 delle preleggi, oltre i casi da esse regolati» (Cass. 10 marzo 2021, n. 6718; v.
Cass. 9 novembre 2022, n. 33090
poi anche Cass. 9 novembre 2022, n. 33090); il principio, sviluppato proprio in tema di procedura ai sensi della L.

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Testo completo

forme subordinate avrebbe potuto comportare solo le conseguenze economiche e previdenziali di cui all’art. 2126 c.c., ma non la possibilità di valorizzare a fini giuridici, per la stabilizzazione, l’attività asseritamente subordinata; - per completezza, altresì, che l’art. 1, co. 558 della legge n. 296 del 2006, prevedeva la stabilizzazione di chi era o era stato in servizio, ma non imponeva alla P.A. di estendere la procedura a tutte le categorie e quindi anche a chi non era più in servizio come il ricorrente, che non lavorava più presso il Comune già dal 31.12.2005, sicché, avendo il Comune, con la delibera n. 344 del 19.10.2007, limitato l’effetto al personale in servizio, comunque il diritto azionato non sussisteva;

2. Gianluca Erbinetti ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, resistiti da controricorso del Comune di Formia; è in atti memoria del ricorrente; CONSIDERATO CHE 1. con il primo motivo il ricorrente adduce la violazione falsa applicazione degli art. 1 co. 558 della legge n. 296 del 2006 e dell’art. 36, co. 3 del d. lgs. n. 165 del 2001 anche in relazione agli art. 1325 c.c., nonché agli artt.1, co. 1, 2co. 2, 3, 5, co. 2, 35, co. 1, 51, co. 1 e 63, co. 1 e 2 del d. lgs. n. 165 del 2001, dell’art.2094 c.c. e del diritto vivente elaborato dalla giurisprudenza di legittimità sugli indici rivelatori e sintomatici della subordinazione; con la censura si sostiene che la Corte d’Appello avrebbe errato nel ritenere che per l’accesso alla procedura di stabilizzazione sarebbe stato necessario il requisito formale del contratto di lavoro subordinato, in luogo di quelli di prestazione professionale sottoscritti dal ricorrente e che egli viceversa assume essersi svolti in regime di subordinazione;

2. il motivo è infondato; questa S.C. ha infatti fissato il principio, qui condiviso e da porre a base della decisione, per cui «in tema di stabilizzazione del personale in servizio a tempo determinato nel pubblico impiego privatizzato, lo svolgimento in via di fatto di prestazioni di natura subordinata, rese in difformità rispetto alla qualificazione formale del rapporto intercorso fra le parti, non è valorizzabile ai fini dell'accesso alla procedura, atteso che le norme sulla stabilizzazione, prevedendo un regime speciale di reclutamento finalizzato a sanare situazioni di precariato formalizzate, costituiscono una deroga al principio dell'accesso mediante concorso, di cui all'art. 97 Cost., e devono pertanto considerarsi tassative, non potendo applicarsi, ai sensi dell'art. 14 delle preleggi, oltre i casi da esse regolati» (Cass. 10 marzo 2021, n. 6718; v. poi anche Cass. 9 novembre 2022, n. 33090); il principio, sviluppato proprio in tema di procedura ai sensi della L. n. 296/2006 è decisivo e - essendo tra l’altro pacifico che il ricorrente non abbia mai insistito per la propria stabilizzazione per effetto in sé dei contratti di lavoro autonomo intercorsi (v. ricorso per cassazione, pag. 14 lett. c) –assorbente; infatti, una volta stabilito che i contratti intercorsi con il ricorrente non erano idonei a sorreggere la sua domanda di stabilizzazione, è irrilevante discutere in ordine all’ulteriore affermazione, svolta dalla Corte di merito espressamente ad abundantiam, in ordine alla facoltà o meno del Comune di escludere dalla procedura i lavoratori subordinati che fossero già cessati dal servizio (secondo motivodel ricorso per cassazione) o la circostanza che i rapporti con il ricorrente (terzo motivo del ricorso per cassazione ) avessero di fatto la connotazione della subordinazione;

3. alla reiezione del ricorso segue la regolazione secondo soccombenza delle spese del giudizio di legittimità;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre ad euro 200,00 per esborsi,spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso a norma del cit.