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Ordinanza — n. 22598/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against INPS, ruling asbestos benefit prescription starts upon awareness, not retirement date.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22598/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by Lucrezia Chiusolo against the Appellate Court of Potenza's rejection of her asbestos benefit claim. The lower court incorrectly set the prescription deadline at the date of her retirement in 2002, whereas the appellant argued prescription began only upon her actual awareness of the exposure. The Supreme Court ruled that the right to the benefit is autonomous and prescription runs from the moment the worker becomes aware of the asbestos exposure, not from retirement.

Regesto Legislator

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Art. 13 Law n. 257/1992; Art. 2934 c.c.: The prescription period for the autonomous benefit regarding asbestos exposure begins from the moment the worker acquires knowledge or could have acquired knowledge of the exposure, not from the date of retirement.

Parole chiave

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asbestos exposure benefit prescription period start worker awareness requirement autonomous social right retirement date invalidity INPS contribution review civil procedure appeal esposizione all'amianto

Disposizioni normative citate

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Art. 13 Law n. 257/1992
La Corte di appello di Potenza in riforma della sentenza del Tribunale di Matera ha rigettato la domanda di Lucrezia Chiusolo volta ad ottenere il riconoscimento del beneficio di cui all’art. 13 della legge n.
Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.
Art. 111 Cost.
5 c.p.c., violazione dell’art. 111 Cost., dell’art.
Art. 132 n. 4 c.p.c.
111 Cost., dell’art. 132 n.
Art. 2934 c.c.
Art. 2727 c.c.
Art. 2729 c.c.
Art. 2935 c.c.
3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 c.c.
artt. 132 c.p
civ., motivazione mancante o apparente in violazione degli artt. 132 c.p.c.
art. 111 Cost
5 c.p.c., violazione dell’art. 111 Cost., dell’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. 14/12/2022 n. 36561
Cass. n. 29635 del 2018
Cass. n. 2856 del 2017
29635 del 2018 e anche Cass. n. 2856 del 2017 e n.
Cass. n. 2351 del 2015
Cass. n. 4283 del 2020
Cass. n. 4283 del 2020 in motivazione).
Cass. 23/02/2024 n. 4898
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 24972-2019 proposto da: CHIUSOLO LUCREZIA, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato VINCENZO SANTOCHIRICO; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPINA GIANNICO, LUIGI CALIULO, SERGIO PREDEN, ANTONELLA PATTERI; -controricorrente - avverso la sentenza n. 251/2018 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositata il 25/02/2019 R.G.N. 82/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/06/2024 dal Consigliere Dott.

FABRIZIA GARRI. Oggetto Benefici amianto R.G.N.24972/2019 Cron. Rep. Ud.25/06/2024 CC RILEVATO CHE 1. La Corte di appello di Potenza in riforma della sentenza del Tribunale di Matera ha rigettato la domanda di Lucrezia Chiusolo volta ad ottenere il riconoscimento del beneficio di cui all’art. 13 della legge n. 257 del 1992. 1.1. Il giudice di appello ha ritenuto che il diritto al beneficio di cui all’art. 13 della legge n. 257 del 1992, dotato di specifica autonomia, sorge per effetto dell’esposizione qualificata all’amianto ultradecennale e può essere fatto valere da quando tale elemento sostitutivo si è verificato il che può avvenire al massimo entro la data del pensionamento quando necessariamente l’esposizione morbigena cessa.

Conseguentemente la data del pensionamento dell’assicurato è il momento ultimo per il perfezionamento dei requisiti costitutivi del beneficio ed anche per la decorrenza del termine di prescrizione. Ha quindi accertato che nella specie, a fronte del pensionamento del 1.6.2002 la domanda all’INPS è stata inoltrata solo il 3.2.2017 quando il termine decennale di prescrizione era oramai decorso.

2. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Lucrezia Chiusolo affidato a cinque motivi. L’INPS ha resistito con tempestivo controricorso. La ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c.. RITENUTO CHE 1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., motivazione mancante o apparente in violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., per avere la Corte d’appello individuato il dies a quo del termine prescrizionale in materia di benefici previdenziali per esposizione ad amianto nella data del pensionamento.

2. Con il secondo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., violazione dell’art. 111 Cost., dell’art. 132 n. 4 c.p.c., omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, per non avere la Corte di merito considerato che la ricorrente, come allegato nella memoria di costituzione in appello, ha acquisito consapevolezza dell'esposizione ad amianto dal momento del deposito della c.t.u. ambientale relativa allo stesso stabilimento ove aveva lavorato e alle stesse mansioni svolte.

3. Con il terzo motivo è dedotta, ai sensi dell'articolo 360, comma 1 n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art.2934 c.c. per avere la sentenza impugnata ritenuto prescrittibile il diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto per i soggetti già pensionati o collocati in mobilità alla data del 1° ottobre2003.

4. Con il quarto motivo si deduce, ai sensi dell'art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c., violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. per avere la Corte di merito individuato il dies a quo del termine di prescrizione nel collocamento in quiescenza della ricorrente, quale ultimo momento utile per il perfezionarsi del diritto ai benefici contributivi, in assenza di qualsiasi prova e finanche di indizi per ritenere raggiunta la consapevolezza dell'esposizione all'amianto in tale momento.

5. Con il quinto motivo si addebita alla sentenza d’appello, in relazione all'art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 c.c. e del precetto per cui la prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, che nel caso dei benefici contributivi per esposizione all'amianto coincide, a prescindere dal pensionamento, col momento della raggiunta consapevolezza, in capo al titolare, del diritto conseguente alla propria esposizione ad amianto.

6. I motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente per ragioni di connessione logica e sono fondati nei limiti di seguito indicati come già ritenuto da questa Corte in una fattispecie del tutto sovrapponibile alla presente la cui motivazione di seguito si richiama ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c. (cfr. Cass.14/12/2022 n. 36561). 6.1. Questa Corte ha affermato il principio secondo cui il diritto alla rivalutazione contributiva è un diritto autonomo rispetto al diritto a pensione e il termine di prescrizione decorre «dal momento in cui l'interessato abbia avuto conoscenza o potesse avereconoscenza del fatto di essere stato esposto oltre soglia ad amianto durante le proprie lavorazioni» (in termini:

Cass.n. 29635 del 2018 e anche Cass. n. 2856 del 2017 e n. 2351 del 2015). 6.2. Si è ribadito che la consapevolezza dell'esposizione ad amianto costituisce elemento indispensabile per individuare il termine di decorrenza della prescrizione del diritto alla rivalutazione contributiva, e che, solo ove sussista tale consapevolezza, il lavoratore -a prescindere dalla questione se sia o meno pensionato e da quando - può agire in giudizio, previa domanda amministrativa per far valere il suo autonomo diritto (cfr. Cass. n. 4283 del 2020 in motivazione). 6.3.

La Corte territoriale non si è attenuta ai suddetti principi ed ha fatto coincidere il dies a quodi decorrenza della prescrizione con la data del pensionamento, senza svolgere i necessari accertamenti per individuare il momento in cui l’attuale ricorrente avesse acquisito consapevolezza o potesse avere acquisito consapevolezza della avvenuta esposizione (nello stesso senso cfr.anche Cass. 23/02/2024 n.4898).

7. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa alla medesima Corte d’appello, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Potenza